Comune di San Vincenzo (LI)

Regolamenti

Media bordo
Immagine di San Vincenzo
Logo Comune di San Vincenzo
Regolamenti - Scuola, Sport e Cultura
Home » Il Comune » Statuto e regolamenti » Regolamenti » Scuola, Sport e Cultura
Media invisibile
Regolamento concernente i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio
Il Regolamento comunale concernente i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio è stato approvato con deliberazione consiliare n. 121del 28.12.2006.

Capo I - Oggetto della regolamentazione
Art. 1 - Servizi
Capo II - Trasporto scolastico
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Funzionamento
Art. 4 - Modalità di gestione
Art. 5 - Area di utenza
Art. 6 - Accompagnamento sugli autobus
Art. 7 - Altre aree di utenza
Art. 8 - Domanda di iscrizione
Art. 9 - Tariffe di contributo
Art. 10 - Sospensione dell’utenza
Art. 11 - Rimborso di tariffe pagate
Art. 12 - Comportamento e responsabilità degli utenti
Art. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
Art. 14 - Assicurazione degli utenti trasportati
Art. 15 - Responsabilità
Capo III - Servizio di refezione scolastica
Art. 16 - Finalità
Art. 17 - Funzionamento
Art. 18 - Modalità di gestione
Art. 19 - Gestione in appalto
Art. 20 - Durata del servizio
Art. 21 - Area di utenza
Art. 22 - Accesso alla mensa scolastica
Art. 23 - Compartecipazione ai costi del servizio
Art. 24 - Calcolo delle quote tariffarie
Art. 25 - Pagamenti
Art. 26 - Rinuncia al servizio
Art. 27 - Altre utenze
Art. 28 - Tabelle dietetiche
Art. 29 - Diete personalizzate
Art. 30 - Controlli igienico – sanitari e degli ambienti di lavoro
Art. 31 - Comportamento e responsabilità degli utenti
Art. 32 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio
Capo IV - Interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio
Art. 33 - Norme generali
Art. 34 - Fornitura gratuita dei libri di testo alla scuola primaria
Art. 35 -Contributo per i libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado
Art. 36 - Borse di studio
Art. 37 - Erogazione sussidi alla persona
Capo V - Norme finali
Art. 38 -Norme Finali

CAPO I


Art. 1 - Servizi

L’Amministrazione Comunale intende disciplinare nell’ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 19 giugno 1991 n. 53, così come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993 n. 41, e dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro “ e successive modificazioni, i seguenti interventi nelle diverse fasce dell’istruzione:

  • servizio di trasporto scolastico
  • servizio di refezione scolastica
  • interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio.


CAPO II - Trasporto scolastico


Art. 2 - Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione regionale vigente


Art. 3 - Funzionamento

Il funzionamento è assicurato dal Servizio Pubblica Istruzione utilizzando le specifiche figure professionali attinenti.
Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola, dai Comitati dei genitori e saranno utilizzati gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Comunale.
I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

* privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
* condizionare l’utenza all’iscrizione alla scuola pubblica o privata più vicina;
* fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle esigenze del servizio e degli utenti;
* in accordo con l’Amministrazione Scolastica, al fine di garantire il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica, si opererà per rendere effettiva questa possibilità;
* al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, si ricercheranno intese con le Organizzazioni scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.



Art. 4 - Modalità di gestione

Il trasporto scolastico viene assicurato, per le scuole elementari e medie, mediante facilitazioni di viaggio su mezzi del trasporto pubblico urbano, laddove esiste il suddetto servizio pubblico adeguato agli orari scolastici e le cui fermate rientrano nei criteri di cui al punto c) del precedente Art.3.
Per i percorsi dove non è possibile l’intervento previsto dal 1° comma del presente articolo, e per tutte le scuole materne, il servizio è gestito mediante l’utilizzo di scuolabus di proprietà comunale o mediante l’appalto di autonoleggiatori da rimessa in possesso di mezzi idonei.
In particolare, si opererà per integrare sempre di più il servizio di trasporto di linea con quello scolastico, all’interno del territorio comunale.



Art. 5 - Area di utenza

Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole materne e dell’obbligo statali e alle scuole materne e dell’obbligo non statali purché autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro, così come previsto dall’art.6 della L.R. 19/06/81 n. 53, modificata dalla L.R. n. 41/93, sempre che ne sia fatta richiesta dalle Direzioni delle scuole stesse.
Annualmente, prima dell’ dell’anno scolastico, il Servizio Pubblica Istruzione predispone il piano annuale di trasporto con l’indicazione del percorso, delle fermate, degli orari etc..


Art. 6 - Accompagnamento sugli autobus

Il servizio di accompagnamento previsto per gli alunni delle scuole materne pubbliche è assicurato, di norma, dal personale dipendente o incaricato dal Comune con la qualifica di operatore qualificato ai servizi scolastici; per le eventuali materne private il servizio è assicurato dal personale delle singole scuole.



Art. 7 - Altre aree di utenza

Realizzata la finalità primaria del servizio, l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare i propri automezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico – educative extrascolastiche, a competizioni sportive, soggiorni in montagna ed al mare, etc., per ragazzi in età della scuola materna e dell’obbligo. Con particolari norme di sicurezza è possibile utilizzare i propri automezzi per organizzare attività educative extrascolastiche degli asili nido comunali.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire un rimborso forfetario per le iniziative di cui al comma precedente , la cui entità viene fissata di anno in anno dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione di Bilancio.


Art. 8 - Domanda di iscrizione

Prima dell’ di ogni anno scolastico l’ufficio Pubblica Istruzione renderà note le modalità di iscrizione e raccoglierà le domande di tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l’anno scolastico che sta per iniziare, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle scuole.


Art. 9 - Tariffe di contributo

La Giunta comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa al momento dell’approvazione del Bilancio le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall’uso totale o parziale del servizio, per il trasporto sui mezzi di proprietà comunale, o concessi in appalto.
Nel determinare l’entità delle tariffe di cui al 1° comma sarà tenuto conto:

* delle indicazioni contenute nell’art.7 della L.R. 53/1981, come modificata dalla L.R. 41/93;
* delle esigenze di bilancio;
* di eventuali proposte di omogeneizzazione delle tariffe con i Comuni limitrofi.

Le tariffe dovranno essere corrisposte in unica soluzione entro il 15 ottobre di ciascun anno o in due rate, pari a 1/3 e a 2/3 della quota stabilita da corrispondere entro il 15 ottobre e il 15 gennaio. Nel caso si utilizzi la rateizzazione l’importo complessivo sarà maggiorato del 10% ( dieci per cento ).
E’ consentito il parziale utilizzo del servizio, sia per un numero di mesi inferiore rispetto alla durata dell’anno scolastico, sia per una sola corsa giornaliera: in tali casi viene applicata una proporzionale riduzione della tariffa.
Per situazioni di particolare disagio economico e sociale, potrà essere prevista l’esenzione o la riduzione delle tariffe di cui ai commi precedenti da concedersi, su domanda individuale, previa relazione del Servizio Sociale.
Per gli utenti che utilizzano il servizio pubblico urbano potranno essere previste agevolazioni per l’abbattimento dei costi, o per situazioni di disagio, con le stesse modalità enunciate nel comma precedente.


Art. 10 - Sospensione dell’utenza

La mancata iscrizione o l’irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dall’utenza, fino ad avvenuta regolarizzazione.
Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, all’iscrizione a ruolo ed al recupero coatto.
La frequenza al servizio deve essere regolare. In caso di prolungate assenze ingiustificate, l’utente perderà il diritto al servizio ed il suo posto potrà essere assegnato ad altro eventuale utente.


Art. 11 - Rimborso di tariffe pagate

Nessun rimborso è dovuto dall’Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell’utenza prima della fine dell’anno scolastico.


Art. 12 - Comportamento e responsabilità degli utenti

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli automezzi. Gli autisti sono tenuti a segnalare al competente ufficio ogni inosservanza compiuta e l’eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.
Dopo il richiamo verbale, qualora detti comportamenti perdurino, si potrà procedere alla sospensione o, in casi gravissimi, all’esclusione dal servizio.
In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, il responsabile sarà tenuto al risarcimento previa quantificazione degli stessi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.


Art. 13 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti dipendenti dall’Amministrazione comunale o delle ditte appaltatrici dei servizi di trasporto scolastico ed il personale preposto all’accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati, ragazzi e adulti. Il personale dipendente dall’Amministrazione comunale è tenuto ad avere la massima cura dell’automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli. Qualora pervengano all’Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro di tempo in tempo vigente e dal regolamento di disciplina per il personale dipendente, al richiamo scritto, alla diffida, fino alla revoca dell’assegnazione per le ditte appaltatrici.


Art. 14 - Assicurazione degli utenti trasportati

L’Amministrazione comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa sia per i servizi con scuolabus di proprietà comunale che per quelli effettuati in appalto. L’Amministrazione comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sull’autobus fino alla discesa.


Art. 15 - Responsabilità

Le famiglie degli utenti del servizio sono tenuti a segnalare all’Amministrazione Comunale quali persone sono autorizzate a prendere in consegna gli alunni alla fermata dell’autobus, esonerando al contempo l’Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilità al riguardo.



CAPO III - Servizio di refezione scolastica


Art. 16 - Finalità

Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano. Esso deve essere improntato a criteri di qualità, efficienza, ed è erogato dal Comune, nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 53/81 e successive modificazioni per l’attuazione degli interventi volti a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
Con il servizio si perseguono inoltre obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i servizi socio – sanitari territoriali che indicano le linee di intervento, al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.
Per perseguire le finalità suddette l’Amministrazione comunale si impegna a :

* garantire la necessaria preparazione professionale ed il relativo aggiornamento del personale addetto al servizio di cucina e di distribuzione;
* introdurre progressivamente insieme ad eventuali modifiche dietetiche, iniziative che apportino conoscenze nel campo alimentare, e ciò in accordo con le autorità scolastiche, i docenti, i genitori, il personale addetto al servizio di refezione, gli operatori socio – sanitari;
* far sì che, progressivamente, nell’acquisto dei generi destinati all’alimentazione, siano privilegiati quelli ottenuti attraverso la produzione biologica e la lotta integrata ed i prodotti locali.


Art. 17 - Funzionamento

Il Comune, attraverso il Servizio Pubblica Istruzione, organizza un servizio di mensa scolastica che garantisca la preparazione e la distribuzione dei pasti ai bambini che frequentano le seguenti scuole, poste all’interno del territorio comunale:

* Scuola dell’Infanzia;
* Scuola Primaria;
* Scuola Secondaria di 1° grado.

Il servizio mensa potrà essere erogato altresì alle eventuali scuole materne private del territorio comunale, previa stipula di un’apposita convenzione da adottarsi dal competente Organo
La mensa scolastica potrà erogare altresì i seguenti servizi:

  • refezione per i dipendenti comunali, limitatamente ai giorni in cui effettuino i rientri pomeridiani previsti;
  • fornitura di generi alimentari a crudo all’asilo nido;
  • servizio di refezione dell’asilo nido;
  • fornitura dei pasti al Centro Diurno.



Art. 18 - Modalità di gestione

Il servizio mensa può essere gestito con le seguenti modalità:

* gestione diretta da parte del Comune;
* gestione a mezzo appalto da assegnarsi anno per anno o per periodi superiori, tramite le procedure di affidamento degli appalti previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.


Art. 19 - Gestione in appalto

In caso di gestione in appalto, l’appaltatore deve provvedere alla fornitura dei generi alimentari e di pulizia, al confezionamento e alla distribuzione dei pasti, alla lavanderia delle stoviglie e delle attrezzature della cucina.
L’appaltatore del servizio può essere tenuto altresì, sulla base di quanto eventualmente previsto dal capitolato d’appalto, alla gestione del servizio di rilevazione giornaliera delle presenze e all’emissione degli ordinativi di pagamento per gli utenti del servizio.
Sono oneri a carico del Comune la fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano, il trasporto dei pasti, e la sostituzione delle attrezzature non più riparabili.


Art. 20 - Durata del servizio

Il servizio mensa è attivato di regola per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì ed è preparato secondo quanto previsto nell’apposita tabella dietetica, predisposta in collaborazione con l’ASL n. 6 e da questa approvata.


Art. 21 - Area di utenza

Possono accedere alla mensa scolastica i seguenti utenti:

* alunni dell’asilo nido, delle scuole dell’Infanzia e dell’obbligo;
* personale docente o non docente dipendente dal Comune, dallo Stato o da altri Enti scolastici, che presti servizio durante la distribuzione dei pasti agli alunni;
* personale insegnante e non insegnante dipendente dal Comune, che per particolari esigenze di servizio necessiti di consumare il pasto a scuola;
* personale insegnante o non insegnante delle scuole del territorio comunale che su conforme attestazione del proprio Dirigente risulti che debba consumare il pasto a scuola;
* dipendenti comunali che effettuino il servizio pomeridiano;
* dipendenti dell’U.S.L. – Distretto di San Vincenzo, che qualora siano sprovvisti di un apposito servizio di mensa, presentino apposita richiesta di usufruire del servizio di mensa scolastica;
* operatori che effettuino il servizio civile presso il Comune o la U.S.L., e i portatori di handicap che siano eventualmente seguiti dai suddetti operatori;
* gli utenti del Centro Diurno per anziani e disabili e il personale che ivi presta servizio;
* altri cittadini di San Vincenzo, opportunamente segnalati dal Sevizio Sociale.


Art. 22 - Accesso alla mensa scolastica

Gli alunni, di cui alla lettera a) dell’art.20, accedono al servizio di mensa, dietro presentazione di apposita domanda da parte dei genitori o di chi comunque ne abbia la tutela, da presentarsi su appositi moduli all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, entro il 31 agosto per l’asilo nido ed entro il 15 ottobre per le scuole del territorio comunale .


Art. 23 - Compartecipazione ai costi del servizio

Per usufruire del servizio di mensa scolastica è richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia, la compartecipazione alla spesa da parte dei singoli utenti.
Tali quote di contribuzione individuali sono stabilite nel seguente modo:

1. Individuazione da parte della Giunta Comunale di un ISEE massimo e un ISEE minimo;
2. Individuazione di una tariffa massima, da applicare all’ISEE massimo, e di una tariffa minima, da applicare all’ISEE minimo;
3. Calcolo delle tariffe intermedie, o predeterminando alcune fasce a cui applicare una tariffa o in modo proporzionale all’ISEE posseduto;
4. Determinazione di una tariffa sociale;
5. La G.C. può procedere all’adeguamento dei limiti ISEE minimo e massimo, delle tariffe minima e massima, nonché alla determinazione della tariffa sociale, in sede di approvazione del bilancio.

A tal fine la domanda di ammissione al servizio di mensa scolastica deve essere corredata dall’autocertificazione dell’ISEE posseduto alla data di presentazione della domanda, purché in corso di validità. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l’attribuzione della tariffa massima, indipendentemente dall’ISEE posseduto.
È facoltà dell’Amministrazione chiedere che l’attestazione ISEE faccia riferimento ai redditi prodotti nell’anno solare precedente.
Potranno essere previste esenzioni totali o parziali dal pagamento della contribuzione, a richiesta dell’interessato e su conforme parere favorevole del Servizio Sociale dell’ASL.


Art. 24 - Calcolo delle quote tariffarie

L’Ufficio Pubblica Istruzione, o in sua vece l’appaltatore, provvederà ad effettuare i conteggi relativi ai pasti consumati ogni mese da ciascun utente e a farli pervenire alle famiglie a mezzo posta , nel mese successivo a quello a cui si riferisce il pagamento..
I genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica o dell’asilo nido sono tenuti a versare, entro la data di scadenza dell’ordinativo di pagamento, il corrispettivo dei pasti effettivamente consumati, con le modalità definite di tempo in tempo dall’Amministrazione.



Art. 25 - Pagamenti

Gli utenti sono tenuti a versare il corrispettivo dei pasti consumati entro il termine stabilito dal precedente art.24. Entro tale data possono avanzare eventuali contestazioni all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Trascorso tale termine la somma da versare è considerata accettata.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, si applicano maggiorazioni nella misura del 15% dell’importo dovuto in occasione del 1° sollecito e del 30% in occasione del 2° sollecito: in entrambi il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza del relativo ordinativo.
Qualora l’utente non abbia provveduto a regolarizzare il pagamento alla scadenza dei tempi assegnati col 2° sollecito, l’Amministrazione predispone apposita ordinanza/ingiunzione da inviare tramite raccomandata AR o notifica, con cui si addebita una maggiorazione pari al 50% dell’importo originariamente dovuto, oltre alle spese postali o di notifica. Qualora non si provveda al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ordinanza/ingiunzione, si provvede al recupero in forma coattiva, addebitando le ulteriori indennità di mora previste dalla normativa vigente.


Art. 26 - Rinuncia al servizio

Qualora l’utente intenda rinunciare nel corso dell’anno scolastico al servizio di mensa, deve darne tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione. L’Ufficio Pubblica Istruzione, o in sua vece l’appaltatore, provvede ad effettuare i conteggi dei pasti consumati fino alla data del ritiro. Per le modalità di comunicazione alle famiglie interessate degli importi dovuti e dei relativi pagamenti si rimanda a quanto stabilito dai precedenti articoli 24 e 25.


Art. 27 - Altre utenze

Gli operatori del Servizio Civile e gli utenti di cui alla lettera c) del precedente Art. 21 usufruiscono gratuitamente del pasto.
Gli utenti di cui alla lettera b) del precedente Art. 21 usufruiscono gratuitamente dei pasti qualora l’Amministrazione da cui dipendono provveda al pagamento degli sessi al Comune., con le modalità stabilite dalla normativa vigente
Gli altri utenti riportati alle successive lettere del suddetto articolo, provvederanno al pagamento integrale del costo del pasto, così come determinato di tempo in tempo, con l’eccezione dei dipendenti comunali che effettuino il rientro pomeridiano, per i quali potranno essere consentite, in sede di contrattazione decentrata, riduzioni fino ad un massimo di 2/3 del costo del pasto.


Art. 28 - Tabelle dietetiche

Le tabelle dietetiche sono elaborate avvalendosi della consulenza di esperti nutrizionisti in collaborazione con la ASL, e sono da questa approvate. Copia della tabella dietetica è inviata a tutte le famiglie ed affissa nei refettori dei singoli plessi scolastici.
Periodicamente si procederà ad effettuare delle verifiche sulla applicazione della tabella dietetica, sia direttamente dal Comune, che per mezzo di una Commissione mensa formata dai rappresentanti dei docenti e dei genitori delle varie scuole e presieduta dal Dirigente di Area.
L’Amministrazione Comunale, in via eccezionale e per motivi di forza maggiore, si riserva di apportare delle modifiche temporanee al menu.


Art. 29 - Diete personalizzate

Nei casi di intolleranze alimentari, il responsabile della refezione scolastica è tenuto a sostituire gli alimenti previsti dalla tabella dietetica con quelli che saranno specificati in apposita certificazione medica o autocertificazione, sottoscritta da un genitore o da chi abbia la tutela del minore e fatta pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il mese di ottobre di ciascun anno o comunque quando si riscontri la suddetta necessità.


Art. 30 - Controlli igienico – sanitari e degli ambienti di lavoro

Il controllo igienico – sanitario e degli ambienti di lavoro del servizio di refezione compete all’Unità Sanitaria Locale che lo esercita tramite gli organismi centrali e periferici del servizio di igiene ambientale e di medicina del lavoro con controlli sulle attrezzature, sui locali, visite al personale e aggiornamenti nel campo della prevenzione. Altri controlli possono essere effettuati dai membri della Commissione mensa, con le modalità che saranno definite nell’ambito della stessa.


Art. 31 - Comportamento e responsabilità degli utenti

Gli utenti sono tenuti a mantenere durante la refezione un comportamento corretto tra di loro e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. Dovranno avere il massimo rispetto della struttura, degli arredi e delle attrezzature. Il personale addetto al servizio è tenuto ad informare l’Amministrazione Comunale di comportamenti scorretti o danni provocati e all’eventuale identificazione dei responsabili al fine di procedere nei loro confronti anche al risarcimento del danno.



Art. 32 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione del pasto è tenuto ad un comportamento ducato e corretto nei rapporti interpersonali e nei confronti di tutti gli utenti, ragazzi e adulti. Il personale anzidetto è tenuto ad avere la massima cura di locali, mobili, oggetti, macchinari, arredi, attrezzi, automezzi a lui affidati.
Qualora pervengano all’Amministrazione comunale segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà, nei confronti degli inadempienti, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento di disciplina vigenti, qualora si tratti di dipendenti comunali.
Nel caso invece che le inadempienze siano commesse da personale delle ditte appaltatrici si potrà chiedere la sua immediata sostituzione.



CAPO IV - Interventi di sussidio e di agevolazione per il diritto allo studio


Art. 33 - Norme generali

* la presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati gli interventi per il diritto allo studio ai sensi degli art.2, 3 e 4 della L.R. n. 53/81, modificata con L.R. 41/93, e della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro “ e successive modificazioni,.


Art. 34 -Fornitura gratuite dei libri di testo alla scuola primaria

* l’Amministrazione provvede all’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle suddetta scuola tramite cedole librarie da consegnare all’Istituto Comprensivo, sulla base del numero degli alunni della scuola suddetta.
* Le cedole librarie dovranno essere consegnate da parte dei genitori degli alunni alle librerie le quali rimetteranno la fattura all’Amministrazione Comunale, allegando copia delle cedole stesse.
* Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all’erogazione dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi sarà posta a disposizione del Consiglio di Istituto per gli interventi di cui al comma 4 dell’art.2 della L.R. n. 53/81.



Art. 35 - Contributo per i libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado

L’Amministrazione Comunale provvede all’erogazione di contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, che frequentano le suddette scuole e di San Vincenzo, anche se residenti in altro Comune.
A tal fine, nelle prime settimane di ciascun anno scolastico l’Ufficio Pubblica Istruzione pubblica apposito bando, nel quale è specificato il limite di ISEE per l’accesso al contributo e l’entità di quest’ultimo.
I suddetti limiti e gli ulteriori criteri di erogazione del contributo sono stabiliti di tempo in tempo dalla Giunta Comunale, anche sulla base delle indicazioni fornite annualmente dalla Regione e dalla Provincia, che assegnano al Comune le risorse da destinare al contributo.
È facoltà del Comune di erogare contributi a totale copertura delle spese dei libri, per gli alunni segnalati dal Servizio Sociale.



Art. 36 - Borse di studio

Ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione “ e del DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, con cui viene istituito il contributo Borse di studio, il Comune eroga alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo di San Vincenzo, anche se residenti in altro Comune, un contributo a parziale sostegno delle spese sostenute per l’acquisto di materiali didattici richiesti dalla scuola, per la refezione scolastica e per il trasporto scolastico.
A tal fine pubblica, di regola entro il mese di marzo di ciascun anno, apposito bando nel quale è specificato il limite di ISEE per l’accesso al contributo e l’entità di quest’ultimo.
I suddetti limiti e gli ulteriori criteri di erogazione del contributo sono stabiliti di tempo in tempo dalla Giunta Comunale, anche sulla base delle indicazioni fornite annualmente dalla Regione e dalla Provincia, che assegnano al Comune le risorse da destinare al contributo.


Art. 37 Erogazione di sussidi alla persona

Il Comune può erogare ad alunni in particolari condizioni di disagio economico, espressamente segnalati dal Servizio Sociale, ulteriori contributi al di fuori delle casistiche enunciate ai precedenti articoli 35 e 36.



CAPO V - Norme finali


Art. 38

Il presente Regolamento si compone di 38 articoli ed entra in vigore, ai sensi dell’art. 14, comma 7, dello Statuto del Comune di San Vincenzo, una volta che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, approvato con deliberazione di C.C. n. 147 in data 28 dicembre 1995, modificato con deliberazione di C.C. n. 13 in data 13 febbraio 2001 e con deliberazione di C.C. n. 49 in data 7 agosto 2002.
Qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente regolamento cessa i suoi effetti dal momento della sua entrata in vigore. Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle leggi regionali nn. 53/81, 41/93 e 32/02..
- Inizio della pagina -

Comune di San Vincenzo
Via Beatrice Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299
Redazione WEB - tel. 0565 707206/246 e-mail: webmail@comune.sanvincenzo.li.it
P.I. 00235500493
IBAN: IT33M0846170770000010227601 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto C.cci Ag. S.Vincenzo (LI).
Il portale del Comune di San Vincenzo (LI) è un progetto realizzato da Internet Soluzioni S.r.l. con il CMS ISWEB ®

Il progetto Comune di San Vincenzo (LI) è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it