![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Il Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti
dalla cremazione dei defunti ne comune di San Vincenzo è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 30/09/2004. |
||||||||||||||||||||||||
Art. 1- Definizioni preliminari |
||||||||||||||||||||||||
1. nel presente
regolamento : |
||||||||||||||||||||||||
1. Il presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti come stabilito dall’articolo 4 della legge regionale n. 29 del 31.05.2004. |
||||||||||||||||||||||||
| Art. 3 - Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale | ||||||||||||||||||||||||
1. La dispersione
delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all’interno
del cinerario comune per la loro raccolta econservazione in perpetuo
previo accertamento dell’espressa volontà del defunti di
scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende
quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia
mortuaria. |
||||||||||||||||||||||||
1. La dispersione
in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti
di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quello del
porto turistico e di quelli occupati ,anche temporaneamente, da natanti
o manufatti , fatta salva la possibilità di partecipazione alla
cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti. |
||||||||||||||||||||||||
1. Ai fini della dispersione nei fiumi i fossi presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparabili. |
||||||||||||||||||||||||
| Art. 6 - Dispersione in aree naturali | ||||||||||||||||||||||||
1. Con deliberazione
del competente organo di governo sono individuate le aree naturali di
proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione
delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad
uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o
di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse
le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale
a giardini pubblici . |
||||||||||||||||||||||||
1. Fermo restando
il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati
come individuati dall’articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto
legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo codice della strada), l’autorizzazione
alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla
presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario
o dei proprietari del terreno che asseriscano : a) di essere a conoscenza
della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la
dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con
finalità di lucro. |
||||||||||||||||||||||||
| Art. 8 - Targa del defunto | ||||||||||||||||||||||||
1. Con provvedimento
della giunta comunale è approvato il modello della targa da apporre
nel cimitero comunale che riporti i dati anagrafici del defunto. In detto
provvedimento è specificato se la targa è individuale,
collettiva oppure se sono ammessi entrambi i tipi di targa . |
||||||||||||||||||||||||
1. salvo che non costituiscano ipotesi di reato , le infrazioni al presente regolamento comportamento l’irrogazione di una sanzione amministrativa di entità pari a quella stabilita dalla legge. Per quanto non stabilito dalla legge si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative |
||||||||||||||||||||||||
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| indietro | home |
|||||||||||||||||||||||