Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

 

Il Regolamento sulla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti ne comune di San Vincenzo è stato approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 30/09/2004.

Art. 1 - Definizioni preliminari

1. nel presente regolamento :
a) per “ legge” si intende il decreto legislativo n. 267/2000;
b) per “ Comune” si intende il Comune di San Vincenzo;
per “ responsabile del servizio cimiteriale si intende quel dirigente o responsabile di servizio a cui spetta l’organizzazione e la gestione del cimitero comunale ;
c) per “ custode” si intende il custode del cimitero comunale;
d) per “dispersione delle ceneri” si intende la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti

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Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti come stabilito dall’articolo 4 della legge regionale n. 29 del 31.05.2004.

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Art. 3 - Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale

1. La dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all’interno del cinerario comune per la loro raccolta econservazione in perpetuo previo accertamento dell’espressa volontà del defunti di scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria.
2. Il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune .

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Art. 4 - Dispersione delle ceneri in mare

1. La dispersione in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quello del porto turistico e di quelli occupati ,anche temporaneamente, da natanti o manufatti , fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti.
2. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il familiare indica , anche in modo approssimativo, il punto dove la stessa avrà luogo .
3. Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .
4.Il presente articolo si applica anche per eventuali dispersioni in laghi

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Art. 5 - Dispersione delle ceneri nei fiumi

1. Ai fini della dispersione nei fiumi i fossi presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparabili.

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Art. 6 - Dispersione in aree naturali

1. Con deliberazione del competente organo di governo sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici .
2. In caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione , chi richiede l’autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
3. Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

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Art. 7 - Dispersioni in aree private

1. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall’articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo codice della strada), l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano : a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
2.La sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione .
3. Il familiare titolare dell’autorizzazione dà comunicazione al Comune dell’avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l’evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all’ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del
servizio cimiteriale.

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Art. 8 - Targa del defunto

1. Con provvedimento della giunta comunale è approvato il modello della targa da apporre nel cimitero comunale che riporti i dati anagrafici del defunto. In detto provvedimento è specificato se la targa è individuale, collettiva oppure se sono ammessi entrambi i tipi di targa .
2. Il responsabile del servizio cimiteriale impartisce al custode le necessarie direttive tecniche per l’apposizione della targa e la registrazione dei dati del defunto.

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Art. 9 - Sanzione amministrativa

1. salvo che non costituiscano ipotesi di reato , le infrazioni al presente regolamento comportamento l’irrogazione di una sanzione amministrativa di entità pari a quella stabilita dalla legge. Per quanto non stabilito dalla legge si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative

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Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
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