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Il Piano del commercio su aree pubbliche è stato
adottato con "Deliberazione C.C. 06/03/2001 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni" |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI |
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| TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Sfera di applicazione |
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Il presente regolamento è adottato in applicazione dell’art. 10 della Legge Regionale 06/02/2003 n° 10 (di seguito definita “legge” o “legge regionale”), disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche. Il regolamento, che è parte integrante del piano del commercio su aree pubbliche, ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione. Il regolamento ha comunque validità fino all’approvazione
di un nuovo piano. |
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| Art. 2 - Finalità ed indirizzi generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio delle attività di
commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi: |
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| Art. 3 - Definizioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per commercio
su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al
dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree
di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o
su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. |
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| Art. 4 - Competenze comunali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gestione ed
il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta
al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l’espletamento
delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni ad altri soggetti quali consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati o enti iscritti all’albo comunale, previo affidamento della gestione stessa con atto dell’amministrazione comunale con il quale si indichino gli obblighi degli affidatari. |
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| Art. 5 - Tipologia di attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il commercio
su aree pubbliche può essere svolto: L’esercizio dell’attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale. L’autorizzazione esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio
dell’attività è consentito, esclusivamente, ai collaboratori
familiari (art. 230 bis C.C.)e ai dipendenti (collocamento ordinario).
Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con
gli articoli 46 e seguenti del d. lgs. 28/12/2000 n° 445, attestante
sia la natura del rapporto con l’azienda titolare, sia il possesso
dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio
dell’attività. |
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| Art. 6 - Autorizzazione amministrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le autorizzazioni
di commercio su aree pubbliche sono rilasciate per: La domanda di rilascio di autorizzazione per nuova attività su posteggio è legata al relativo bando di concorso di cui all’art. 15 delle presenti norme. La domanda di rilascio di autorizzazione per nuova attività a
carattere itinerante deve contenere: Nel caso di subingresso a seguito di trasferimento in gestione o proprietà di
un’azienda già esistente dovrà essere presentata
la relativa comunicazione nei termini di cui all’art. 9 della legge
e deve contenere: La reintestazione dell’autorizzazione al proprietario dell’azienda al termine del periodo di gestione della stessa, è effettuato solo nel caso in cui il proprietario medesimo intenda esercitare nuovamente l’attività. La domanda per la variazione del settore merceologico deve contenere
la dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale,
di cui all’art. 5 della Legge Regionale. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell’autorizzazione, il Comune trasmette, entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, la documentazione relativa al Comune di nuova residenza. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino ad un massimo di due concessioni di posteggio per ogni mercato o fiera. Nel caso di svolgimento di una fiera, è ammessa la partecipazione
solo di operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche. |
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| Art. 7 - Decadenza dell'autorizzazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlleLe autorizzazioni,
nonché le eventuali concessioni, decadono: |
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| Art. 8 - Concessioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le concessioni
di posteggio, che devono essere rilasciate contestualmente alle autorizzazioni,
sono decennali e vengono tacitamente rinnovate alla scadenza. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, stabilisca di non
procedere al rinnovo della concessione, deve darne comunicazione agli
interessati almeno sei mesi prima della scadenza stessa. In tal caso
l’operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio avente almeno
la stessa superficie di quello revocato ed individuato secondo i seguenti
criteri di priorità, nell’ordine: Nel caso in cui l’area su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la relativa concessione sarà vincolata alla effettiva disponibilità da parte del Comune. Il titolare di concessione per l’occupazione di suolo pubblico è soggetto al pagamento del canone previsto con le modalità indicate nel vigente regolamento C.O.S.A.P, nonché di altre tasse, tariffe e imposte comunali previste da normative specifiche o regolamenti comunali. Il pagamento relativo all’assegnazione temporanea del posteggio rimasto libero, verrà effettuato direttamente all’incaricato della rilevazione delle presenze che rilascerà apposita ricevuta. |
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| Art. 9 - Modalità e prescrizioni per l’esercizio dell’attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale, da parte del titolare ad altro soggetto, comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia “A” riferite a più posteggi, per effetto della conversione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 9/99, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante. L’operatore può, altresì, trasferire separatamente le presenze maturate con l'autorizzazione posseduta, nel caso si tratti di soggetto titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a carattere itinerante: ciò per effetto del divieto posto dall’art. 6, comma 3 della legge, di avere più di un’autorizzazione di tipologia B. Le presenze, comunque trasferite, non potranno essere sommate ad altre già maturate dallo stesso soggetto su un medesimo mercato o fiera. Anche le assenze del dante causa sono trasferite al subentrante, salvo non sia disposto diversamente nell’atto di cessione in proprietà o gestione. Non può essere occupata una superficie maggiore o diversa da
quella espressamente indicata sull’autorizzazione, ancorché con
piccole sporgenze, né possono essere occupati spazi comuni riservati
al transito o comunque non in concessione. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l’operatore- salvo casi di forza maggiore quali peggioramento delle condizioni meteorologiche, grave ed improvviso malessere fisico – sarà considerato assente a tutti gli effetti. Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia ed in particolare devono essere tenuti separati i prodotti di frutta e verdura dagli altri tipi di prodotti alimentari. L’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli è consentito se svolto secondo le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. Nel caso di aggiunta, o variazione, di settore merceologico, l’attività dell’operatore concessionario di posteggio su un mercato resta comunque vincolata al settore merceologico di quel mercato. Il titolare del posteggio dovrà avere sul posto l’autorizzazione per l’esercizio del commercio e la relativa concessione decennale per l’occupazione del suolo pubblico. I suddetti atti dovranno essere esibiti su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l’attività di vigilanza e controllo nonché su richiesta di appartenenti ad organi di polizia. |
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| Art. 10 - Cessazione dell’attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Oltre che nei
i casi di decadenza dell’autorizzazione, l’attività di
commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi: |
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| Art. 11 - Commercio su aree demaniali marittime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’esercizio
dell’attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito
ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche .
L’accesso alle aree demaniali marittime per l’esercizio
del commercio in forma itinerante può avvenire: Non è consentito il rilascio di concessioni demaniali per attività di vendita su posteggio fisso. E’ possibile l’utilizzo di mezzi elettrici nelle zone sprovviste di servizi per la vendita di prodotti deperibili. L’uso di mezzi elettrici è consentito anche in zone provviste di servizi esclusivamente per la vendita di sola frutta fresca. I suddetti mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e della relativa autorizzazione sanitaria. Rimane comunque escluso il tratto di arenile compreso tra il Porto Turistico ed il Fosso dei Prigionieri. |
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| Art. 11 bis - Zone Vietate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei parchi e giardini comunali, come indicati nella delibera GC 14/09/2007 n° 198, non si potrà effettuare alcuna attività commerciale, con esclusione della cosiddetta “Area delle feste” che è disciplinata da apposito regolamento e del parco adiacente al Palazzetto dello Sport in cui si potrà continuare a svolgere l’attività di cinema all’aperto e delle attività commerciali già autorizzate alla data di entrata in vigore della suddetta delibera.
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| TITOLO
II - Mercati e Fiere Art. 12 - Aspetti generali |
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| Per mercato si intende
l’area pubblica – o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità – attrezzata o meno, composta da più posteggi
destinata all’esercizio dell’attività commerciale. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Il piano comunale del commercio su aree pubbliche individua i mercati e le fiere insistenti sul territorio comunale, il settore merceologico di esercizio dell’attività e la loro cadenza. I mercati, di norma, hanno luogo in orario antimeridiano, fatte salve diverse articolazioni stabilite con disposizioni più generali in materia di orari commerciali, nonché con la disciplina specifica dei singoli mercati. |
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| Art. 13 - Formazione graduatorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per ogni mercato o
fiera è redatta apposita graduatoria per i settori merceologici
presenti, di operatori spuntisti che abbiano richiesto di partecipare all’assegnazione
di posteggi occasionalmente liberi o non ancora affidati in concessione.
Per essere iscritti nella graduatoria degli spuntisti, gli interessati dovranno riempire apposito modulo predisposto dall’Ufficio AA. PP. del Comune. Le presenze verranno registrate a partire dalla data di ricevimento del suddetto modulo. Coloro che sono titolari di posteggio fisso non possono essere inseriti nella graduatoria degli spuntisti. Le graduatorie verranno aggiornate trimestralmente a cura dell’Ufficio AA.PP. che ne darà comunicazione alle associazioni di categoria. La graduatoria è compilata secondo il più alto numero di presenze maturate dall’operatore su quel mercato; a parità di presenze si tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso l’operatore sia subentrato mortis causa, si considera l’iscrizione al Registro imprese del dante causa. |
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| Art. 14 - Posteggi riservati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nei mercati e nelle
fiere devono essere individuati posteggi da destinare specificamente a
soggetti portatori di handicap; possono, altresì, essere individuati
aree e/o posteggi da riservarsi ai produttori agricoli. Possono essere individuati, inoltre, posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R. 26/04/1993 n° 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile). I soggetti di cui alla L.R. n° 27/93 che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di tre anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetto avente gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società. In caso di cessazione dell’attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e sarà assegnato dal Comune tramite bando pubblico. I soggetti di cui sopra ed i portatori di handicap non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l’esercizio dell’attività, in caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all’art. 7, comma 7 della Legge Regionale. La sostituzione può comunque avvenire per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per ulteriori giornate di assenza non potrà darsi luogo a sostituzione. Il titolare del posteggio riservato sarà dunque considerato assente ed il posteggio dovrà essere lasciato libero ed assegnato secondo quanto previsto dal presente Regolamento. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale. La qualità di portatore di handicap deve essere attestata attraverso apposita documentazione rilasciata dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento dell’handicap della A.S.L. (art. 4 Legge 05/02/1992 n° 104) La qualità di produttore agricolo è autocertificata dall’operatore richiedente il posteggio. E’ consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta
la produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi per una durata
che, su richiesta, può essere: |
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| Art. 15 - Assegnazione pluriennale dei posteggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I posteggi vacanti,
o di nuova istituzione, nei mercati e nelle fiere sono assegnati in concessione
decennale a seguito di apposito bando di concorso da espletarsi secondo
le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, e precisamente: - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato o fiera (per i posteggi di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero); - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro delle imprese. - ordine cronologico di presentazione della domanda; Il bando di concorso deve contenere: Le domande potranno essere presentate a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune. Le suddette domande verranno esaminate dall’Ufficio competente che provvederà alla formazione della graduatoria. La graduatoria verrà redatta entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Entro i successivi sette giorni verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, potrà essere avanzata opposizione, in carta libera, al Dirigente del Settore Attività Produttive che, entro i successivi dieci giorni deciderà se accogliere o meno l’opposizione. |
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| Art. 16 - Variazioni per miglioria e scambio dei posteggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E’ consentito
agli operatori richiedere miglioria del proprio posteggio o scambiarselo
vicendevolmente.
La miglioria è disposta nel caso di posteggi resisi vacanti, o comunque non assegnati, con apposito avviso riservato agli operatori concessionari di posteggio in un preciso mercato o fiera. Tali avvisi saranno emanati 60 giorni prima delle date previste dalla legge per l’invio alla Regione Toscana dei bandi di concorso per l’assegnazione pluriennale. I criteri per la formazione di una graduatoria delle istanze di miglioria
sono: I posteggi lasciati liberi da coloro che hanno usufruito della miglioria saranno messi a concorso, come previsto dalla normativa vigente. Lo scambio di posteggio fra operatori di un mercato o di una fiera deve essere richiesto al Comune con apposita istanza a firma congiunta dei soggetti interessati e potrà riferirsi solo a posteggi di uno stesso mercato o fiera, nell’ambito del medesimo settore merceologico ed con il rispetto degli spazi assegnati. L’ufficio preposto provvederà all’annotazione della
variazione sulle rispettive autorizzazioni e concessioni nel termine
di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
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| Art. 17 - Riassegnazione dei posteggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel caso di trasferimento
in altra zona, per motivi di pubblico interesse, di tutto il mercato
o fiera si procederà alla riassegnazione dei posteggi fra i concessionari
stessi, secondo l’ordine di graduatoria originaria di assegnazione. |
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| Art. 18 - Circolazione pedonale e veicolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’area di svolgimento
del mercato o della fiera deve essere preclusa, con apposita ordinanza,
alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione
forzata limitatamente ai giorni di attività. |
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| Art. 19 - Mercati straordinari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono mercati straordinari le edizioni aggiuntive o con orario
prolungato, dei mercati tradizionali; devono essere programmati, di regola,
entro il 31 gennaio di ogni anno. A detti mercati partecipano gli stessi operatori presenti nel mercato ordinario, senza riassegnazione di posteggi. Le assenze dei concessionari di posteggio non sono, in questo caso, conteggiate mentre sono conteggiate le presenze degli spuntisti. |
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| Art. 20 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per presenza in un mercato si intende il numero delle volte
in cui l’operatore spuntista si è presentato al mercato, prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. La registrazione delle presenze viene effettuata da soggetti incaricati dal Comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell’autorizzazione di cui è titolare. Qualora l’operatore non svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non avrà luogo. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le stesse modalità di cui sopra, esclusivamente a favore dell’operatore che svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato Per presenza in una fiera si intende il numero delle volte in cui l’operatore spuntista ha effettivamente esercitato nella fiera stessa. Il titolare del posteggio che non sarà presente sul mercato alle ore 08.30 perderà, per quel giorno, il diritto al proprio posto. Alle ore 08.30 inizierà l’assegnazione dei posti rimasti liberi agli aspiranti secondo la graduatoria di anzianità. Questi ultimi dovranno preparare i banchi e sgombrare la carreggiata entro le ore 09.30. Nel periodo di vigenza dell’ora legale l’assegnazione dei posti liberi inizierà alle ore 08.00 ed il titolare del posteggio dovrà essere presente sul mercato entro le ore 08.00 altrimenti perderà, per quel giorno, il diritto al proprio posto. I banchi dovranno essere pronti e la carreggiata sgombra entro le ore 09.00. L’assegnatario del posto, sia esso titolare od occasionale, non potrà iniziare le operazioni di carico prima delle ore 12.30. Nell’assegnazione provvisoria, all’aspirante che, presente
sul mercato, rifiuta l’assegnazione del posteggio eventualmente
libero, non viene registrata la presenza per quel giorno. L’operatore concessionario di posteggio è tenuto ad essere presente sul mercato, o sulla fiera, al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite. L’operatore che nel giorno di svolgimento del mercato (o della fiera) non fosse presente nel posteggio entro detto orario, sarà considerato assente ed il posteggio assegnato, per quella giornata, ad altro operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti, scorrendo l’ordine. L’operatore che nel giorno di svolgimento della fiera - non fosse presente entro detto orario, sarà considerato assente ed il posteggio assegnato – per la durata della fiera – ad altro operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti della fiera stessa, scorrendo l’ordine. E’ considerato assente l’operatore che abbandoni il mercato, o la fiera, prima dell’orario previsto come termine delle vendita, salvo che ciò non sia dipeso da casi di forza maggiore. L’assenza sul mercato, o sulla fiera, per motivi di salute, opportunamente documentata da certificato medico, non viene computata ai fini dell’eventuale decadenza dalla concessione del posteggio. I posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati ad altri soggetti aventi i medesimi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate. I posteggi riservati ai portatori di handicap, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate. Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante al posto fisso regolarmente iscritto in graduatoria, seguendo l’ordine di anzianità per numero di presenze della stessa. L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi deve rispettare il settore merceologico del posteggio medesimo. |
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| Art. 21 - Localizzazione dei mercati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La disciplina dei suddetti mercati è contenuta nelle schede di sintesi dei singoli mercati allegate al Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanzale. |
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| Art. 22 - Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per fiera promozionale si intende la manifestazione che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane come i Centri Commerciali Naturali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché altri soggetti iscritti nel registro imprese; possono partecipare altresì i soggetti ricadenti nella tipologia prevista dall’art. 4, comma 2, lett. h), del decreto. Possono essere indette fiere promozionali, in casi eccezionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazione di categoria più rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in questo caso, provvedere all’aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile. La fiera promozionale può essere gestita da consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, previo affidamento della gestione stessa con atto dell’amministrazione comunale con il quale si indichino gli obblighi degli affidatari. Sono assimilati alle fiere promozionali gli eventuali mercatini ambulanti riservati a cittadini extracomunitari. |
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| Art. 23 - Criteri di assegnazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il Comune rilascia le concessioni giornaliere sulla base
di graduatoria formulata a seguito di espletamento di apposito bando comunale,
tenendo conto delle seguenti priorità: - maggior numero di presenze effettive sulla fiera (per le fiere di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero); - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro delle imprese. - ordine cronologico di presentazione della domanda; La concessione di posteggio nell’ambito delle fiere promozionali è rilasciata solo per l’edizione, o le edizioni, che hanno luogo nell’anno solare di riferimento. Le presenze sono attribuite al soggetto e non all’eventuale autorizzazione amministrativa presentata. |
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| Art. 24 - Assegnazione posteggi ad operatori non esercenti il commercio su aree pubbliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agli operatori non esercenti abitualmente il commercio su aree pubbliche, ammessi a partecipare a fiere promozionali, saranno rilasciate - per il solo periodo di svolgimento di detta fiera - autorizzazioni temporanee, sulla base di graduatoria che tiene conto del criterio dell’anzianità maturata nel registro delle imprese. |
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| Art. 25 - Posteggi occasionalmente liberi o non assegnati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’operatore assegnatario qualora non sia presente all’orario
prefissato per l’inizio delle vendite è ritenuto assente e
si procede all’assegnazione ad altro soggetto.
L’assegnazione dei posteggi resisi liberi o comunque non ancora assegnati è effettuata dal Comune e vale per il solo giorno della fiera promozionale, tenendo conto del criterio del più alto numero di presenze o, a parità, dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro imprese. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità sopra specificate. I posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati solo ad altri soggetti aventi i medesimi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate. I posteggi riservati ai portatori di handicap, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate. Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante al posto fisso regolarmente iscritto in graduatoria, seguendo l’ordine di anzianità per numero di presenze della stessa. |
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| TITOLO
IV - POSTEGGI FUORI MERCATO Art. 26 - Generalità |
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Sono definiti posteggi fuori mercato gli spazi destinati
a commercio su aree pubbliche sui quali insistono meno di quattro operatori,
utilizzati giornalmente o saltuariamente, individuati come tali dal piano
comunale. |
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| Art. 27 - Assegnazione dei posteggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I posteggi fuori mercato liberi, o di nuova istituzione,
sono assegnati in concessione decennale sulla base di apposito bando di
concorso comunale nel rispetto delle seguenti priorità: - maggiore anzianità di presenza (per i posteggi di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero); - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. - ordine cronologico di presentazione della domanda; I posteggi occasionalmente non occupati non vengono riassegnati. |
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| TITOLO
V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art. 28 - Definizioni e modalità di svolgimento |
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| Il commercio in forma itinerante è quello svolto senza
l’utilizzo di alcun posteggio e può essere esercitato anche
con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al
trasporto della stessa.
L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che il transito e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. L’operatore itinerante può fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo e comunque non oltre un ora. Non è ammessa, in ogni caso, la vendita con l’uso di banchi e l’esposizione della merce esternamente al mezzo. |
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| Art. 29 - Zone vietate al commercio itinerante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non è consentito svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone: - nelle aree adiacenti a mercati e/o fiere presenti all’interno di un raggio di cento metri da questi stessi ed in particolare, nei giorni ed orari di mercato, non e’ consentito svolgere il commercio in forma itinerante: per il mercato di piazza Giovanni XXIII :in via Pertini, via Confalonieri, via F.lli Bandiera; per il mercato di P.zza Buozzi: Viale Serristori, via della Meloria, piazzale antistante P.zza Buozzi, via della Pineta; per il mercato della frazione di S. Carlo: tutte le strade dello stesso centro abitato. - in corrispondenza di incroci e nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale; |
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| Art. 30 - Orario di attività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’attività di commercio in forma itinerante può essere svolta secondo l’orario previsto per gli esercizi commerciali su aree private. |
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| TITOLO
VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 31 - Variazioni temporanee di dimensionamento o localizzazione dei posteggi |
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Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione – semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore – non danno luogo a modifiche del presente regolamento. |
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| Art. 32 - Autorizzazioni e concessioni temporanee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorizzazioni temporanee, con relativa concessione di
posteggio, per l’esercizio di commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate
nell’ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario
al fine di: |
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| Art. 33 - Attività stagionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono
per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni
e non superiore a 210, per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione
di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari
legati a flussi turistici stagionali.
La stagionalità è riferita al periodo 1° aprile - 30 settembre. Sono fatte salve diverse articolazioni esistenti che possono essere mantenute. I posteggi per le attività stagionali devono essere previsti nel piano comunale e la loro concessione avverrà con le stesse modalità per l’assegnazione di posteggi fuori mercato. I titolari di posteggi fuori mercato stagionali dovranno garantire la
presenza sul posto nel periodo 01/06 – 31/08 di ciascun anno. |
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| Art. 34 - Bandi comunali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I bandi comunali per l’assegnazione in concessione
decennale dei posteggi su fiere e mercati sono redatti sulla base dei modelli
allegati al presente regolamento integrati di volta in volta a seconda
delle esigenze.
Detti modelli contengono anche il facsimile delle domande di partecipazione. |
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| Art. 35 - Mercati sperimentali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventuali mercati sperimentali previsti dal Piano, verranno
attivati tramite ordinanza dirigenziale. |
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| Art. 36 - Sanzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di
commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all’art.
15 della Legge Regionale:
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| Art. 37 - Norme finali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al rispetto
delle disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento Regionale.
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| SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI Scheda n° 1 Posteggi Fuori Mercato |
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Oltre ai posteggi fuori mercato già individuati ed elencati nell’Allegato
A del Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera C.C.
17/12/2001 n° 100, sono destinati al suddetto commercio anche i seguenti
posteggi con le sotto elencate caratteristiche:
Orario di attività: 18.00 – 24.00
Orario di attività: 07.00 – 13.00 |
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| SCHEDE DI SINTESI
DEI SINGOLI MERCATI Scheda n° 2 Mercato: Piazza Papa Giovanni XXIII |
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| Svolgimento: annuale S cadenza: settimanale giorni: sabato (anche se coincidente con un giorno festivo) settore merceologico: misto superficie di posteggio: minima mq. 33 – massima mq. 49.5 superficie totale posteggi: mq. 3309,45 n° posteggi: 83 di cui:
Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro le ore 14.30.
- I posteggi relativi alle attività “alimentari” non possono essere collocati all’interno degli spazi destinati ai posteggi per le attività “non alimentari” e viceversa. - Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite con ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con ordinanza del Ministero della Sanità del 03 Aprile 2003. |
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| SCHEDE
DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI Scheda n° 3 Mercato: “della Conchiglia” – Piazza Buozzi |
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Svolgimento: stagionale ( dalla prima domenica di giugno alla prima domenica di settembre) cadenza: settimanale giorni: domenica (anche se festivo) settore merceologico: misto superficie minima posteggio: mq. 35 superficie totale posteggi: mq. n° posteggi: 4 di cui: 1 alimentare e 3 non alimentari orario attività: 7,00 – 13,30 L’accesso all’area mercatale è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita. Note:
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| SCHEDE
DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI Scheda n° 4 Mercato: “Frazione di San Carlo” (Piazza E. Solvay) |
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| Svolgimento: annuale
cadenza: settimanale giorni: giovedì (anche se coincidente con un giorno festivo) settore merceologico: misto superficie minima posteggio: mq. 25 superficie totale posteggi: mq. 150 n° posteggi: 5 - distinti in: 2 alimentari orario attività: 7,00 – 13,30 (salvo proroga espressa) L’accesso all’area mercatale è consentito a partire
da un’ora prima dell’inizio dell’attività di
vendita
I posteggi sono così suddivisi: |
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| SCHEDE
DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI Scheda n° 5 AREE PER FIERE ED ALTRE AREE DI VENDITA |
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| Piazza A. Grandi La piazza è individuata come localizzazione di eventuali fiere e fiere promozionali, mercati dell’antiquariato e simili, qualora l’Amministrazione comunale intenda promuovere tali iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale. Al fine di promuovere e valorizzare alcune zone o determinati settori merceologici, sarà possibile individuare spazi destinati a fiere promozionali anche su alcune vie del centro o in altre aree urbane. La Piazza è individuata anche come localizzazione di aree di vendita
riservate alle seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore non alimentare:
etnici, artigianato, ingegno creativo, abbigliamento tipico, bigiotteria, |
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| SCHEDA RIASSUNTIVA DEI POSTEGGI ESISTENTI (dopo le modificazioni apportate con del. C.C. n° 7 del 07/02/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posteggi Fuori Mercato: Svolgimento: stagionale ( 01/04 – 30/09) con obbligo di presenza nel periodo 01/06 – 31/08
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