Regolamento attività commerciali su aree pubbliche : norme di attuazione

 

Il Piano del commercio su aree pubbliche è stato adottato con "Deliberazione C.C. 06/03/2001 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Finalità ed indirizzi generali
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Competenze comunali
Art. 5 - Tipologia di attività
Art. 6 - Autorizzazione amministrativai
Art. 7 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 8 - Concessioni
Art. 9 - Modalità e prescrizioni per l’esercizio dell’attività
Art. 10 - Cessazione dell’attività
Art. 11 - Commercio su aree demaniali marittime
Art. 11 bis- Zone Vietate
TITOLO II - MERCATI E FIERE
Art. 12 - Aspetti generali
Art. 13 - Formazione graduatorie
Art. 14 - Posteggi riservati
Art. 15 - Assegnazione pluriennale dei posteggi
Art. 16 - Variazioni per miglioria e scambio dei posteggi
Art. 17 - Riassegnazione dei posteggi
Art. 18 - Circolazione pedonale e veicolare
Art. 19 - Mercati straordinari
Art. 20 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze
Art. 21 - Localizzazione dei mercati
TITOLO III - FIERE PROMOZIONALI
Art. 22 - Caratteristiche
Art. 23 - Criteri di assegnazione
Art. 24 - Assegnazione posteggi ad operatori non esercenti il commercio su aree pubbliche
Art. 25 - Posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO
Art. 26 - Generalità
Art. 27 - Assegnazione dei posteggi
TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 28 - Definizioni e modalità di svolgimento
Art. 29 - Zone vietate al commercio itinerante
Art. 30 - Orario di attività
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 - Variazioni temporanee di dimensionamento o localizzazione dei posteggi
Art. 32 - Autorizzazioni e concessioni temporanee
Art. 33 - Attività stagionali
Art. 34 - Bandi comunali
Art. 35 - Mercati sperimentali
Art. 36 - Sanzioni
Art. 37 - Norme finali

SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI

Posteggi fuori mercato
Mercato di Piazza Papa Giovanni XXIII
Mercato della Conchiglia – Via del Faro
Mercato di San Carlo – P.zza E. Solvay San Carlo
Aree per fiere ed aree di vendita
SCHEDA RIASSUNTIVA DEI POSTEGGI ESISTENTI (dopo le modificazioni apportate con del. C.C. n° 7 del 07/02/2008)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente regolamento è adottato in applicazione dell’art. 10 della Legge Regionale 06/02/2003 n° 10 (di seguito definita “legge” o “legge regionale”), disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche.

Il regolamento, che è parte integrante del piano del commercio su aree pubbliche, ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Il regolamento ha comunque validità fino all’approvazione di un nuovo piano.

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Art. 2 - Finalità ed indirizzi generali

Gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
· valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
· promuovere le attività commerciali su aree pubbliche in funzione del miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
· rispettare il principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
· riqualificare e sviluppare le attività su aree pubbliche – fiere, mercati – al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
· contribuire riqualificare i centri storici nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
· strutturare una rete distributiva correlata alle altre funzioni di servizio, in modo da assicurare la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
· favorire l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
· attuare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e di circolazione delle merci;
· assicurare la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di vicinato, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti.

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Art. 3 - Definizioni

Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 10 della Legge Regionale.
Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.
Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal Comune, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
Per autorizzazione all’esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche si intende l’atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società.
Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l’atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l’utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
Per concessione temporanea si intende l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di dui al comma precedente.
Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.
Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

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Art. 4 - Competenze comunali

La gestione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

I dirigenti dei servizi hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell’Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell’attività di mercato.
Il Comune, per le finalità indicate nell’art. 4 della Legge Regionale, può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale, il comune può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni ad altri soggetti quali consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati o enti iscritti all’albo comunale, previo affidamento della gestione stessa con atto dell’amministrazione comunale con il quale si indichino gli obblighi degli affidatari.

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Art. 5 - Tipologia di attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) in forma itinerante su qualsiasi area – ad eccezione di quelle in cui tale attività è vietata.

L’esercizio dell’attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

L’autorizzazione esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

In caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività è consentito, esclusivamente, ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.)e ai dipendenti (collocamento ordinario). Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del d. lgs. 28/12/2000 n° 445, attestante sia la natura del rapporto con l’azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività.
Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l’attività di vigilanza e controllo nonché su richiesta di appartenenti ad organi di polizia.
Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera, non è richiesta la nomina del delegato.
Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l’attività senza la nomina del delegato.

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Art. 6 - Autorizzazione amministrativa

Le autorizzazioni di commercio su aree pubbliche sono rilasciate per:
- nuova attività (su posteggio o in forma itinerante)
- subingresso
- variazione del settore merceologico (aggiunta, sostituzione o rinuncia ad un settore).

La domanda di rilascio di autorizzazione per nuova attività su posteggio è legata al relativo bando di concorso di cui all’art. 15 delle presenti norme.

La domanda di rilascio di autorizzazione per nuova attività a carattere itinerante deve contenere:
§ dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 5 della Legge Regionale;
§ atto costitutivo della società (nel caso il subentrante sia una società);
§ permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini extracomunitari);
§ dichiarazione di non titolarità di altra autorizzazione rilasciata da altro comune.

Nel caso di subingresso a seguito di trasferimento in gestione o proprietà di un’azienda già esistente dovrà essere presentata la relativa comunicazione nei termini di cui all’art. 9 della legge e deve contenere:
§ atto notarile registrato di cessione dell’attività;
§ concessione del posteggio del cedente (ove si tratti di autorizzazione di tipologia A del decreto);
§ dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 5 della Legge Regionale;
§ atto costitutivo della società (nel caso il subentrante sia una società);
§ permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini extracomunitari);

La reintestazione dell’autorizzazione al proprietario dell’azienda al termine del periodo di gestione della stessa, è effettuato solo nel caso in cui il proprietario medesimo intenda esercitare nuovamente l’attività.

La domanda per la variazione del settore merceologico deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, di cui all’art. 5 della Legge Regionale.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per il commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. L’autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale.

Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell’autorizzazione, il Comune trasmette, entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, la documentazione relativa al Comune di nuova residenza.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo itinerante, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino ad un massimo di due concessioni di posteggio per ogni mercato o fiera.

Nel caso di svolgimento di una fiera, è ammessa la partecipazione solo di operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

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Art. 7 - Decadenza dell'autorizzazione

AlleLe autorizzazioni, nonché le eventuali concessioni, decadono:
§ quando l’operatore perda i requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 5 della Legge Regionale;
§ qualora l’operatore non inizi l’attività entro sei mesi dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi concessa per comprovate necessità.
§ in caso di mancato utilizzo del posteggio, nell’anno solare, per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell’attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell’autorizzazione non opera qualora l’attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l’attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 Legge 05/02/1992 n° 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 42 d. lgs. 26/03/2001 n° 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ai sensi dell’art. 15 Legge 08/03/2000 n° 53);
§ nel caso si tratti di posteggio in una fiera, l’autorizzazione e la concessione decadono nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell’attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni al precedente comma;
§ nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera;
§ non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all’art. 9, comma 2 della Legge Regionale;
§ qualora si tratti di posteggi fuori mercato stagionali, dovrà essere garantita la presenza relativa al periodo 01/06-31/08. In questo periodo non potranno essere effettuate assenze superiori ad un terzo dei giorni di effettiva occupazione indicati nella concessione.

L’autorizzazione decade, altresì, in caso di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 36 delle presenti norme.

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Art. 8 - Concessioni

Le concessioni di posteggio, che devono essere rilasciate contestualmente alle autorizzazioni, sono decennali e vengono tacitamente rinnovate alla scadenza.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, stabilisca di non procedere al rinnovo della concessione, deve darne comunicazione agli interessati almeno sei mesi prima della scadenza stessa. In tal caso l’operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio avente almeno la stessa superficie di quello revocato ed individuato secondo i seguenti criteri di priorità, nell’ordine:
- nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stato interessato a bando di concorso;
- nell’ambito dell’area di mercato mediante l’istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifichi comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Nel caso in cui l’area su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la relativa concessione sarà vincolata alla effettiva disponibilità da parte del Comune.

Il titolare di concessione per l’occupazione di suolo pubblico è soggetto al pagamento del canone previsto con le modalità indicate nel vigente regolamento C.O.S.A.P, nonché di altre tasse, tariffe e imposte comunali previste da normative specifiche o regolamenti comunali.

Il pagamento relativo all’assegnazione temporanea del posteggio rimasto libero, verrà effettuato direttamente all’incaricato della rilevazione delle presenze che rilascerà apposita ricevuta.

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Art. 9 - Modalità e prescrizioni per l’esercizio dell’attività

La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale, da parte del titolare ad altro soggetto, comportano anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia “A” riferite a più posteggi, per effetto della conversione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 9/99, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione.

Il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

L’operatore può, altresì, trasferire separatamente le presenze maturate con l'autorizzazione posseduta, nel caso si tratti di soggetto titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a carattere itinerante: ciò per effetto del divieto posto dall’art. 6, comma 3 della legge, di avere più di un’autorizzazione di tipologia B. Le presenze, comunque trasferite, non potranno essere sommate ad altre già maturate dallo stesso soggetto su un medesimo mercato o fiera.

Anche le assenze del dante causa sono trasferite al subentrante, salvo non sia disposto diversamente nell’atto di cessione in proprietà o gestione.

Non può essere occupata una superficie maggiore o diversa da quella espressamente indicata sull’autorizzazione, ancorché con piccole sporgenze, né possono essere occupati spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le tende, o altri mezzi, di protezione al banco di vendita debbono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,5 e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di m. 0,50 per ogni lato.

E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l’operatore- salvo casi di forza maggiore quali peggioramento delle condizioni meteorologiche, grave ed improvviso malessere fisico – sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia ed in particolare devono essere tenuti separati i prodotti di frutta e verdura dagli altri tipi di prodotti alimentari.

L’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli è consentito se svolto secondo le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Nel caso di aggiunta, o variazione, di settore merceologico, l’attività dell’operatore concessionario di posteggio su un mercato resta comunque vincolata al settore merceologico di quel mercato.

Il titolare del posteggio dovrà avere sul posto l’autorizzazione per l’esercizio del commercio e la relativa concessione decennale per l’occupazione del suolo pubblico. I suddetti atti dovranno essere esibiti su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l’attività di vigilanza e controllo nonché su richiesta di appartenenti ad organi di polizia.

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Art. 10 - Cessazione dell’attività

1. Oltre che nei i casi di decadenza dell’autorizzazione, l’attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:
§ morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
§ rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell’autorizzazione e della concessione decennale in caso di attività su posteggio, al Comune.

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Art. 11 - Commercio su aree demaniali marittime
L’esercizio dell’attività di commercio nelle aree demaniali marittime è consentito ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche .

L’accesso alle aree demaniali marittime per l’esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
1. esclusivamente nel periodo di vigenza dell’ora legale di ogni anno;
2. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
3. esclusivamente a piedi, senza l’ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
4. senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
5. nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.
Sono escluse dall’accesso:
a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
b) l’area portuale;
c) gli ambiti dunali.

Non è consentito il rilascio di concessioni demaniali per attività di vendita su posteggio fisso.

E’ possibile l’utilizzo di mezzi elettrici nelle zone sprovviste di servizi per la vendita di prodotti deperibili.

L’uso di mezzi elettrici è consentito anche in zone provviste di servizi esclusivamente per la vendita di sola frutta fresca.

I suddetti mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia e della relativa autorizzazione sanitaria.

Rimane comunque escluso il tratto di arenile compreso tra il Porto Turistico ed il Fosso dei Prigionieri.

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Art. 11 bis - Zone Vietate

Nei parchi e giardini comunali, come indicati nella delibera GC 14/09/2007 n° 198, non si potrà effettuare alcuna attività commerciale, con esclusione della cosiddetta “Area delle feste” che è disciplinata da apposito regolamento e del parco adiacente al Palazzetto dello Sport in cui si potrà continuare a svolgere l’attività di cinema all’aperto e delle attività commerciali già autorizzate alla data di entrata in vigore della suddetta delibera.

 

TITOLO II - Mercati e Fiere
Art. 12 - Aspetti generali
Per mercato si intende l’area pubblica – o privata della quale il Comune abbia la disponibilità – attrezzata o meno, composta da più posteggi destinata all’esercizio dell’attività commerciale.

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Il piano comunale del commercio su aree pubbliche individua i mercati e le fiere insistenti sul territorio comunale, il settore merceologico di esercizio dell’attività e la loro cadenza.

I mercati, di norma, hanno luogo in orario antimeridiano, fatte salve diverse articolazioni stabilite con disposizioni più generali in materia di orari commerciali, nonché con la disciplina specifica dei singoli mercati.

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Art. 13 - Formazione graduatorie
Per ogni mercato o fiera è redatta apposita graduatoria per i settori merceologici presenti, di operatori spuntisti che abbiano richiesto di partecipare all’assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non ancora affidati in concessione.

Per essere iscritti nella graduatoria degli spuntisti, gli interessati dovranno riempire apposito modulo predisposto dall’Ufficio AA. PP. del Comune.

Le presenze verranno registrate a partire dalla data di ricevimento del suddetto modulo.

Coloro che sono titolari di posteggio fisso non possono essere inseriti nella graduatoria degli spuntisti.

Le graduatorie verranno aggiornate trimestralmente a cura dell’Ufficio AA.PP. che ne darà comunicazione alle associazioni di categoria.

La graduatoria è compilata secondo il più alto numero di presenze maturate dall’operatore su quel mercato; a parità di presenze si tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. Nel caso l’operatore sia subentrato mortis causa, si considera l’iscrizione al Registro imprese del dante causa.

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Art. 14 - Posteggi riservati
Nei mercati e nelle fiere devono essere individuati posteggi da destinare specificamente a soggetti portatori di handicap; possono, altresì, essere individuati aree e/o posteggi da riservarsi ai produttori agricoli.

Possono essere individuati, inoltre, posteggi riservati ai soggetti di cui alla L.R. 26/04/1993 n° 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile).

I soggetti di cui alla L.R. n° 27/93 che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di tre anni. Dopo tale periodo la cessione può avvenire esclusivamente a favore di soggetto avente gli stessi requisiti.

Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di altra società.

In caso di cessazione dell’attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e sarà assegnato dal Comune tramite bando pubblico.

I soggetti di cui sopra ed i portatori di handicap non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Per l’esercizio dell’attività, in caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all’art. 7, comma 7 della Legge Regionale.

La sostituzione può comunque avvenire per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni.

Per ulteriori giornate di assenza non potrà darsi luogo a sostituzione. Il titolare del posteggio riservato sarà dunque considerato assente ed il posteggio dovrà essere lasciato libero ed assegnato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

E’ in ogni caso fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale.

La qualità di portatore di handicap deve essere attestata attraverso apposita documentazione rilasciata dalla Commissione Sanitaria per l’accertamento dell’handicap della A.S.L. (art. 4 Legge 05/02/1992 n° 104)

La qualità di produttore agricolo è autocertificata dall’operatore richiedente il posteggio.

E’ consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta, può essere:
- decennale,
- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell’anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta.

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Art. 15 - Assegnazione pluriennale dei posteggi
I posteggi vacanti, o di nuova istituzione, nei mercati e nelle fiere sono assegnati in concessione decennale a seguito di apposito bando di concorso da espletarsi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, e precisamente:
- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato o fiera (per i posteggi di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero);
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto interessato rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro delle imprese.
- ordine cronologico di presentazione della domanda;

Il bando di concorso deve contenere:
- elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale;
- eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all’intero mercato, l’intera fiera o singoli posteggi;
- il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.
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Il bando di concorso prevedrà anche il termine, iniziale e finale, della presentazione delle domande che saranno compresi tra il 20° e 45° giorno dalla data di pubblicazione del bando stesso sul BURT.

Le domande potranno essere presentate a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune.

Le suddette domande verranno esaminate dall’Ufficio competente che provvederà alla formazione della graduatoria.

La graduatoria verrà redatta entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Entro i successivi sette giorni verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, potrà essere avanzata opposizione, in carta libera, al Dirigente del Settore Attività Produttive che, entro i successivi dieci giorni deciderà se accogliere o meno l’opposizione.

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Art. 16 - Variazioni per miglioria e scambio dei posteggi
E’ consentito agli operatori richiedere miglioria del proprio posteggio o scambiarselo vicendevolmente.

La miglioria è disposta nel caso di posteggi resisi vacanti, o comunque non assegnati, con apposito avviso riservato agli operatori concessionari di posteggio in un preciso mercato o fiera. Tali avvisi saranno emanati 60 giorni prima delle date previste dalla legge per l’invio alla Regione Toscana dei bandi di concorso per l’assegnazione pluriennale.

I criteri per la formazione di una graduatoria delle istanze di miglioria sono:
- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato o fiera;
- ordine cronologico di presentazione della domanda;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

I posteggi lasciati liberi da coloro che hanno usufruito della miglioria saranno messi a concorso, come previsto dalla normativa vigente.

Lo scambio di posteggio fra operatori di un mercato o di una fiera deve essere richiesto al Comune con apposita istanza a firma congiunta dei soggetti interessati e potrà riferirsi solo a posteggi di uno stesso mercato o fiera, nell’ambito del medesimo settore merceologico ed con il rispetto degli spazi assegnati.

L’ufficio preposto provvederà all’annotazione della variazione sulle rispettive autorizzazioni e concessioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

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Art. 17 - Riassegnazione dei posteggi

Nel caso di trasferimento in altra zona, per motivi di pubblico interesse, di tutto il mercato o fiera si procederà alla riassegnazione dei posteggi fra i concessionari stessi, secondo l’ordine di graduatoria originaria di assegnazione.

La riassegnazione dei posteggi si avrà altresì nel caso di mutamento strutturale del mercato o fiera che interessi più del 40% dei posteggi esistenti.

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Art. 18 - Circolazione pedonale e veicolare

L’area di svolgimento del mercato o della fiera deve essere preclusa, con apposita ordinanza, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta e rimozione forzata limitatamente ai giorni di attività.

Quanto precede si applica anche nei confronti dei posteggi fuori mercato.

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Art. 19 - Mercati straordinari
Sono mercati straordinari le edizioni aggiuntive o con orario prolungato, dei mercati tradizionali; devono essere programmati, di regola, entro il 31 gennaio di ogni anno.

A detti mercati partecipano gli stessi operatori presenti nel mercato ordinario, senza riassegnazione di posteggi.

Le assenze dei concessionari di posteggio non sono, in questo caso, conteggiate mentre sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

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Art. 20 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze
Per presenza in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore spuntista si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.

La registrazione delle presenze viene effettuata da soggetti incaricati dal Comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell’autorizzazione di cui è titolare.

Qualora l’operatore non svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non avrà luogo.

La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata con le stesse modalità di cui sopra, esclusivamente a favore dell’operatore che svolga l’attività di vendita nel posteggio assegnato

Per presenza in una fiera si intende il numero delle volte in cui l’operatore spuntista ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Il titolare del posteggio che non sarà presente sul mercato alle ore 08.30 perderà, per quel giorno, il diritto al proprio posto.

Alle ore 08.30 inizierà l’assegnazione dei posti rimasti liberi agli aspiranti secondo la graduatoria di anzianità.

Questi ultimi dovranno preparare i banchi e sgombrare la carreggiata entro le ore 09.30.

Nel periodo di vigenza dell’ora legale l’assegnazione dei posti liberi inizierà alle ore 08.00 ed il titolare del posteggio dovrà essere presente sul mercato entro le ore 08.00 altrimenti perderà, per quel giorno, il diritto al proprio posto.

I banchi dovranno essere pronti e la carreggiata sgombra entro le ore 09.00.

L’assegnatario del posto, sia esso titolare od occasionale, non potrà iniziare le operazioni di carico prima delle ore 12.30.

Nell’assegnazione provvisoria, all’aspirante che, presente sul mercato, rifiuta l’assegnazione del posteggio eventualmente libero, non viene registrata la presenza per quel giorno.

La presenza è registrata a nome dell’operatore ed abbinata all’autorizzazione con la quale lo stesso si presenta alla spunta.

L’operatore concessionario di posteggio è tenuto ad essere presente sul mercato, o sulla fiera, al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.

L’operatore che nel giorno di svolgimento del mercato (o della fiera) non fosse presente nel posteggio entro detto orario, sarà considerato assente ed il posteggio assegnato, per quella giornata, ad altro operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti, scorrendo l’ordine.

L’operatore che nel giorno di svolgimento della fiera - non fosse presente entro detto orario, sarà considerato assente ed il posteggio assegnato – per la durata della fiera – ad altro operatore inserito nella graduatoria degli spuntisti della fiera stessa, scorrendo l’ordine.

E’ considerato assente l’operatore che abbandoni il mercato, o la fiera, prima dell’orario previsto come termine delle vendita, salvo che ciò non sia dipeso da casi di forza maggiore.

L’assenza sul mercato, o sulla fiera, per motivi di salute, opportunamente documentata da certificato medico, non viene computata ai fini dell’eventuale decadenza dalla concessione del posteggio.

I posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati ad altri soggetti aventi i medesimi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate.

I posteggi riservati ai portatori di handicap, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate.

Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante al posto fisso regolarmente iscritto in graduatoria, seguendo l’ordine di anzianità per numero di presenze della stessa.

L’assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi deve rispettare il settore merceologico del posteggio medesimo.

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Art. 21 - Localizzazione dei mercati

La disciplina dei suddetti mercati è contenuta nelle schede di sintesi dei singoli mercati allegate al Piano Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanzale.

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Art. 22 - Caratteristiche

Per fiera promozionale si intende la manifestazione che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta  al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane come i Centri Commerciali Naturali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
Sono individuate nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche.
       Nello specifico tali fiere sono:

  1. Artiquariando
  2. Collezione d’altri tempi
  3. Mercatino Estivo di san Vincenzo
  4.  “San Vincenzo in fiore”
  5. “Carnevale del Mare”

A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché altri soggetti iscritti nel registro imprese; possono partecipare altresì i soggetti ricadenti nella tipologia prevista dall’art. 4, comma 2, lett. h), del decreto.

Possono essere indette fiere promozionali, in casi eccezionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazione di categoria più rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in questo caso,  provvedere all’aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile.

La fiera promozionale può essere gestita da consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, previo affidamento della gestione stessa con atto dell’amministrazione comunale con il quale si indichino gli obblighi degli affidatari.

 Sono assimilati alle fiere promozionali gli  eventuali mercatini ambulanti riservati a cittadini extracomunitari.

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Art. 23 - Criteri di assegnazione
Il Comune rilascia le concessioni giornaliere sulla base di graduatoria formulata a seguito di espletamento di apposito bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
- maggior numero di presenze effettive sulla fiera (per le fiere di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero);
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro delle imprese.
- ordine cronologico di presentazione della domanda;

La concessione di posteggio nell’ambito delle fiere promozionali è rilasciata solo per l’edizione, o le edizioni, che hanno luogo nell’anno solare di riferimento.

Le presenze sono attribuite al soggetto e non all’eventuale autorizzazione amministrativa presentata.

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Art. 24 - Assegnazione posteggi ad operatori non esercenti il commercio su aree pubbliche

Agli operatori non esercenti abitualmente il commercio su aree pubbliche, ammessi a partecipare a fiere promozionali, saranno rilasciate - per il solo periodo di svolgimento di detta fiera - autorizzazioni temporanee, sulla base di graduatoria che tiene conto del criterio dell’anzianità maturata nel registro delle imprese.

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Art. 25 - Posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
L’operatore assegnatario qualora non sia presente all’orario prefissato per l’inizio delle vendite è ritenuto assente e si procede all’assegnazione ad altro soggetto.

L’assegnazione dei posteggi resisi liberi o comunque non ancora assegnati è effettuata dal Comune e vale per il solo giorno della fiera promozionale, tenendo conto del criterio del più alto numero di presenze o, a parità, dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro imprese.

L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità sopra specificate.

I posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati solo ad altri soggetti aventi i medesimi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate.

I posteggi riservati ai portatori di handicap, occasionalmente liberi o non assegnati, potranno essere assegnati prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti, sempre sulla base del maggior numero di presenze maturate.

Qualora non sia presente alcun portatore di handicap, il posto potrà essere assegnato ad un aspirante al posto fisso regolarmente iscritto in graduatoria, seguendo l’ordine di anzianità per numero di presenze della stessa.

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TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO
Art. 26 - Generalità

Sono definiti posteggi fuori mercato gli spazi destinati a commercio su aree pubbliche sui quali insistono meno di quattro operatori, utilizzati giornalmente o saltuariamente, individuati come tali dal piano comunale.
Tali posteggi sono indicati nella relativa scheda di sintesi allegata al Piano Comunale.

Gli operatori che esercitano fuori mercato seguono gli orari stabiliti per gli esercizi commerciali su aree private, salvo diverse specifiche disposizioni indicate nell’autorizzazione.

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Art. 27 - Assegnazione dei posteggi
I posteggi fuori mercato liberi, o di nuova istituzione, sono assegnati in concessione decennale sulla base di apposito bando di concorso comunale nel rispetto delle seguenti priorità:
- maggiore anzianità di presenza (per i posteggi di nuova istituzione sarà comunque uguale a zero);
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
- ordine cronologico di presentazione della domanda;

I posteggi occasionalmente non occupati non vengono riassegnati.
Anche per i posteggi fuori mercato valgono le stesse prescrizioni di utilizzo stabilite per i mercati, a pena di decadenza dalla concessione, riportate agli artt. 7, 8 e 9 delle presenti norme.

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TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art. 28 - Definizioni e modalità di svolgimento
Il commercio in forma itinerante è quello svolto senza l’utilizzo di alcun posteggio e può essere esercitato anche con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che il transito e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

L’operatore itinerante può fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo e comunque non oltre un ora. Non è ammessa, in ogni caso, la vendita con l’uso di banchi e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.

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Art. 29 - Zone vietate al commercio itinerante

Non è consentito svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone:
- aree sottoposte a tutela del patrimonio artistico – ambientale;
- aree pedonali;
- parcheggi a pagamento e a disco orario;
- parcheggi adibiti a sosta dei mercati organizzati;
- nelle strade di tipo D ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada;
- sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc. dove si rechi danno al patrimonio pubblico;     

-    nelle aree adiacenti a mercati e/o fiere presenti all’interno di un raggio di cento metri da questi stessi ed in particolare, nei giorni ed orari di mercato, non e’ consentito svolgere il commercio in forma itinerante: per il mercato di piazza Giovanni XXIII :in via  Pertini, via Confalonieri, via F.lli Bandiera; per il mercato di P.zza Buozzi: Viale Serristori, via della Meloria, piazzale antistante P.zza Buozzi, via della Pineta;  per il mercato della frazione di S. Carlo: tutte le strade dello stesso centro abitato.

- in corrispondenza di incroci e nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;
-  in tutto il Centro Urbano;
- nelle zone a traffico limitato.

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Art. 30 - Orario di attività

L’attività di commercio in forma itinerante può essere svolta secondo l’orario previsto per gli esercizi commerciali su aree private.

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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 - Variazioni temporanee di dimensionamento o localizzazione dei posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione – semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore – non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

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Art. 32 - Autorizzazioni e concessioni temporanee

Autorizzazioni temporanee, con relativa concessione di posteggio, per l’esercizio di commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate nell’ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
· favorire iniziative tese alla promozione del terristorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
· promuovere l’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
· favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
· valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

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Art. 33 - Attività stagionali
Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 210, per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

La stagionalità è riferita al periodo 1° aprile - 30 settembre. Sono fatte salve diverse articolazioni esistenti che possono essere mantenute.

I posteggi per le attività stagionali devono essere previsti nel piano comunale e la loro concessione avverrà con le stesse modalità per l’assegnazione di posteggi fuori mercato.

I titolari di posteggi fuori mercato stagionali dovranno garantire la presenza sul posto nel periodo 01/06 – 31/08 di ciascun anno.

In detto periodo è ammesso un numero massimo di assenze pari a 1/3 del periodo stesso (30 gg.)

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Art. 34 - Bandi comunali
I bandi comunali per l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi su fiere e mercati sono redatti sulla base dei modelli allegati al presente regolamento integrati di volta in volta a seconda delle esigenze.

Detti modelli contengono anche il facsimile delle domande di partecipazione.

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Art. 35 - Mercati sperimentali

Eventuali mercati sperimentali previsti dal Piano, verranno attivati tramite ordinanza dirigenziale.
Le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate saranno valide per il solo periodo della sperimentazione.
Nel caso in cui venissero confermati verrà seguito l’iter previsto dalla legge regionale con la pubblicazione degli appositi bandi sul B.U.R.T.
La partecipazione a mercati indetti a titolo sperimentale, non dà diritto al conteggio delle presenze per cui non viene maturata nessuna anzianità.
Ai soli fini della sostituzione dell’eventuale titolare assente, durante il periodo di sperimentazione, verrà redatta apposita graduatoria tra gli spuntisti per l’assegnazione del posteggio rimasto temporaneamente libero.

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Art. 36 - Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all’art. 15 della Legge Regionale:
- chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall’art.5 della Legge Regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
- Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 500.
- In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
- Nel caso in cui l’operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.
- Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 28/12/2000 n° 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

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Art. 37 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento Regionale.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e con esso sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di disciplina del commercio su aree pubbliche.

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SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI
Scheda n° 1

Posteggi Fuori Mercato


Svolgimento: stagionale ( 01/04 – 30/09) con obbligo di presenza nel periodo 01/06 – 31/08

Oltre ai posteggi fuori mercato già individuati ed elencati nell’Allegato A del Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera C.C. 17/12/2001 n° 100, sono destinati al suddetto commercio anche i seguenti posteggi con le sotto elencate caratteristiche:

Ubicazione Sup. mq
Settore merceologico
Cadenza Giorni
P.za A. Grandi 24.00 (6x4) Non Alimentare/ Abbigliamento etnico Giornaliera Tutti

Orario di attività: 18.00 – 24.00

Ubicazione Sup. mq
Settore merceologico
Cadenza Giorni
P.za A. Gramsci 24.00 (6x4) Prodottore agricolo Giornaliera Tutti

Orario di attività: 07.00 – 13.00

Le dimensioni dei posteggi fuori mercato possono variare in funzione delle esigenze di accessibilità dei diversi ambiti urbani.

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SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI
Scheda n° 2

Mercato: Piazza Papa Giovanni XXIII
Svolgimento: annuale
S cadenza: settimanale

giorni: sabato (anche se coincidente con un giorno festivo)

settore merceologico: misto

superficie di posteggio: minima mq. 33 – massima mq. 49.5

superficie totale posteggi: mq. 3309,45

n° posteggi: 83 di cui:
66 non alimentari
13 alimentari
3 produttori agricoli
1 portatore di handicap


orario attività: 07.00 – 14.00


L’accesso all’area mercatale è consentito a partire dalle ore 05.30.

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro le ore 14.30.


Note:

- I posteggi relativi alle attività “alimentari” non possono essere collocati all’interno degli spazi destinati ai posteggi per le attività “non alimentari” e viceversa.

- Devono essere rispettate le disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite con ordinanza ministeriale del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con ordinanza del Ministero della Sanità del 03 Aprile 2003.

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SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI
Scheda n° 3

Mercato: “della Conchiglia” – Piazza Buozzi

 

Svolgimento: stagionale ( dalla prima domenica di giugno alla prima domenica di settembre)

cadenza:                                settimanale

giorni:                                     domenica (anche se festivo)

settore merceologico:                        misto

superficie minima posteggio: mq. 35

superficie totale posteggi:      mq.

n° posteggi:   4 di cui: 1 alimentare e 3 non alimentari
                      

orario attività:                         7,00 – 13,30

L’accesso all’area mercatale è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita

Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.

Note:
    1. La suddivisione delle tipologie è indicativa e non vincolante; il Comune può modificarla, ove se ne ravvisi la necessità, a seguito di ordinanza.
    2. I posteggi saranno collocati sul lato sud della piazza ed avranno una superficie di 35 mq. (07.00 x 05.00) e sono così suddivisi:
    • n° 1: settore alimentare
    • nn° 2 – 3 – 4: settore non alimentare.

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SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI
Scheda n° 4

Mercato: “Frazione di San Carlo” (Piazza E. Solvay)
Svolgimento: annuale

cadenza: settimanale

giorni: giovedì (anche se coincidente con un giorno festivo)

settore merceologico: misto

superficie minima posteggio: mq. 25

superficie totale posteggi: mq. 150

n° posteggi: 5

- distinti in: 2 alimentari
2 extra-alimentari
1 produttore agricolo

orario attività: 7,00 – 13,30 (salvo proroga espressa)

L’accesso all’area mercatale è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’attività di vendita
Le aree dovranno essere liberate da mezzi e rifiuti entro 1 ora dal termine delle operazioni di vendita.


Note:

I posteggi sono così suddivisi:
- nn° 1 – 2: settore alimentare – superficie mq. 35 (07.00 x 05.00)
- n° 3: portatore handicap – superficie mq. 28 (07.00 x 04.00)
- n° 4: settore non alimentare – superficie mq. 28 (07.00 x 04.00)
- n° 5: produttore agricolo – superficie mq. 28 (07.00 x 04.00)

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SCHEDE DI SINTESI DEI SINGOLI MERCATI
Scheda n° 5

AREE PER FIERE ED ALTRE AREE DI VENDITA

Piazza A. Grandi

La piazza è individuata come localizzazione di eventuali fiere e fiere promozionali, mercati dell’antiquariato e simili, qualora l’Amministrazione comunale intenda promuovere tali iniziative, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.

Al fine di promuovere e valorizzare alcune zone o determinati settori merceologici, sarà possibile individuare spazi destinati a fiere promozionali anche su alcune vie del centro o in altre aree urbane.

La Piazza è individuata anche come localizzazione di aree di vendita riservate alle seguenti tipologie di prodotti appartenenti al settore non alimentare: etnici, artigianato, ingegno creativo, abbigliamento tipico, bigiotteria,
I posteggi relativi a dette aree di vendita saranno quantificati (relativamente al numero ed alla superficie) ed assegnati a seguito di ordinanza e dovranno essere localizzati nella parte interna della piazza.
In dette aree di vendita non potrà essere svolta attività nei giorni di svolgimento di fiere, mercati, feste, ecc. programmati prima dell’assegnazione delle autorizzazioni temporanee.
La previsione delle aree è da ritenersi limitata nel tempo, in quanto la loro permanenza in loco è legata al progetto di ampliamento del porto turistico e della ristrutturazione dei fabbricati insistenti sulla zona, che potranno rendere non più disponibile lo spazio ed indurre all’eventuale ricerca di nuove collocazioni.

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SCHEDA RIASSUNTIVA DEI POSTEGGI ESISTENTI (dopo le modificazioni apportate con del. C.C. n° 7 del 07/02/2008)

Posteggi Fuori Mercato:
 

Svolgimento: stagionale ( 01/04 – 30/09) con obbligo di presenza nel periodo 01/06 – 31/08

 

 Ubicazione

 Sup. mq

N° e data
Conc.ne decennale

 Settore merceol.

 Cadenza

Giorni

 Orario attività

 

Via del Faro

 

50 (10 x 5)

2
04/04/2002

 

Alimentare/
Somministrazione

 

Giornaliera

 

Tutti

 

08.00-02.00

 

Viale Serristori

 

25 (5x5)

8
11/06/2002

 

Alimentare

 

Giornaliera

 

Tutti

 

08.00-14.00

 

Via V Emanuele II

 

32 (8x4)

9
11/06/2002

 

Non Alimentare

 

Giornaliera

 

Tutti

 

09.00-24.00

 

Via Garibaldi

 

2 (2x1)

4
11/06/2002

 

Non Alimentare

 

Giornaliera

 

Tutti

 

18.00-01.00

 

V.lo Serristori (1)

 

4 (2x2)

6
11/06/2002

 

Non Alimentare

 

Giornaliera

 

Lun-giov

 

18.00-01.00

 

V.lo Serristori (2)

 

30
(15x1 + 15x1)

5
11/06/2002

 

Non Alimentare

 

Giornaliera

 

Ven-sab-dom

 

16.00-24.00

 

P.za A. Grandi

 

24.00 (6x4)

160
08/07/2004

 

Non Alimentare/ Abbigliamento etnico

 

Giornaliera

 

Tutti

 

18.00-01.00

 

P.za A. Grandi

 

27 (9x3)

3
11/06/2002

 

Alimentare

 

Giornaliera

 

Tutti

 

16.00-02.00

 

P.za A. Gramsci

 

24.00 (6x4)

158
18/05/2004

 

Produttore Agricolo

 

Giornaliera

 

Tutti

 

07.00-13.00

Competenza di:  
Area Comunicazione e Sviluppo economico
Ufficio Comunicazione e
Sviluppo Economico
Responsabile Giancarlo Querci
Telefono 0565 - 707231
Fax 0565 - 707221
Nome g.querci
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail

 

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