Regolamento comunale per la disciplina del Commercio in sede fissa

 

Il Regolamento comunale per la disciplina del commercio fisso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 28.06.2002 – in vigore dal 10.08.2002.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi
Art. 3 - Responsabile del procedimento
Art. 4 - Sportello Unico per le Attività Produttive

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 5 - Principi generali
Art. 6 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale
Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita
Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata
Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna
Art. 10 - Procedimento e controllo di verifica
Art. 11 - Procedimento autorizzatorio
Art. 12 - Comunicazioni ad efficacia immediata
Art. 13 - Presentazione di domanda o comunicazione
Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 15 - Autorizzazioni dovute
Art. 16 - Procedimento di controllo e verifica
Art. 17 - Classificazione
Art. 18 - Procedimento autorizzatorio
Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata
Art. 20 - Presentazione di domanda o comunicazione
Art. 21 - Procedimento di controllo e verifica
Art. 22 - Centri commerciali
Art. 23 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande strutture di vendita
Art. 24 - Tipologie
Art. 25 - Comunicazione
Art. 26 - Spacci interni
Art. 27 - Apparecchi automatici
Art. 28 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione
Art. 29 - Vendite a domicilio

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 30 - Subingresso
Art. 31 - Cessazione
Art. 32 - Affidamento di reparto
Art. 33 - Sospensione dell'attività
Art. 34 - Disciplina degli orari
Art. 35 - Pubblicità dei prezzi
Art. 36 - Vendite straordinarie
Art. 37 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Art. 38 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Centro commerciale naturale
Art. 40 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita
Art. 41 - Trattamento dei dati personali
Art. 42 - Abrogazione ed efficacia

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:

  1. Decreto: il decreto legislativo 31/03/1998 n° 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15/03/1997 n° 59";

  2. Legge Regionale: la Legge Regionale 17/05/1999 n° 28, "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n° 114";

  3. Regolamento Regionale: il Regolamento Regionale 26/07/1999 n° 4, "Regolamento di attuazione della L.R. 17/05/1999 n° 28", come modificato dal Regolamento Regionale 03/05/2000 n° 5;

  4. Direttive: la Deliberazione del Consiglio Regionale 25/05/1999 n° 137, "Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. 17/05/1999 n°28", così come modificata dalla Deliberazione 26/07/1999 n° 233;

  5. Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatoti professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

  6. Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

  7. Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti;

  8. Esercizio commerciale: il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;

  9. Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

  10. Medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1500 mq.;

  11. Grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq., distinti secondo le tipologie previste dall'art. 2 del Regolamento regionale;

  12. Centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

  13. Grandi strutture di vendita di tipologia "A": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'art. 4 L.R. n° 28/99;

  14. Grandi strutture di vendita di tipologia "B": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 5.000 mq. e non superiore a 10.000 mq.;

  15. Grandi strutture di vendita di tipologia "C": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e non superiore a 5.000 mq.;

  16. Aree commerciali integrate: le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;

  17. Domande concorrenti: quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia;

  18. Requisiti morali: i requisiti prescritti dall'art. 5, commi 2 e 4 del Decreto;

  19. Requisiti professionali: i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 5 del Decreto.

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Art. 2 - Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;

4. Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o comunicazioni, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni (di fatto o di diritto) della situazione preesistente e tali modificazioni siano soggette ad accertamento, preventivo o successivo, della Pubblica Amministrazione.

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Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. Le procedure autorizzatorie, concessorie, di denuncia di inizio di attività, di comunicazione, in materia commerciale ed in materia urbanistica, disciplinate dal presente regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dello stesso settore dell'Amministrazione Comunale sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità da un Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è notificato all'interessato con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui all'art. 7 Legge 07/08/1990 n° 241;

2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 Legge n° 241/90 e, in particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazione di dati, dichiarazioni o documenti e le comunicazioni d'ufficio; provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli delle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali;

3. Restano salve le competenze dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti;

4. Nei casi in cui sia necessario procedere contestualmente al rilascio di autorizzazione commerciale e concessione o autorizzazione edilizia, il Responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive - se costituito e funzionante anche a livello sovracomunale - che provvede, in collaborazione con i competenti dirigenti dei settori interessati, all'istruttoria ed al rilascio degli atti autorizzativi.

5. Qualora lo Sportello Unico per le attività produttive non fosse costituito e funzionante, il riferimento per il richiedente sarà comunque un unico Dirigente responsabile del procedimento.

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Art. 4 - Sportello Unico per le Attività Produttive

1. Si applicano le procedure riguardanti lo Sportello Unico per le Attività Produttive, disciplinate con separata regolamentazione ai sensi del D.P.R. 20/10/1998 n° 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8 Legge 15/03/1997 n° 59", come modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n° 440.

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TITOLO II - COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 5 - Principi generali

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica;

2.L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge Regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive;

3.Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di ricevimento/arrivo al protocollo generale del Comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale;

4.Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente a: Comune di San Vincenzo - Sportello Unico per le Attività Produttive - Via B. Alliata n° 4 e devono essere compilate sull'apposita modulistica approvata ai sensi dell'art. 10, comma 5 Decreto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con deliberazione n° 344 del 12/10/2000, disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'Ufficio Attività Produttive, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.san-vincenzo.li.it

5. Fino a quando lo Sportello Unico per le attività produttive non fosse costituito e funzionante, le domande e comunicazioni devono essere presentate o inviate esclusivamente al Sindaco del Comune di San Vincenzo Via B. Alliata n° 4, che provvederà all'assegnazione al responsabile unico del procedimento di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente regolamento.

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Art. 6 - Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può predisporre anche in un unico atto ed anche alcuni soltanto dei seguenti programmi:

  1. Programma di regolamentazione delle attività commerciali delle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale;

  2. Programma di regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;

  3. Programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;

2. La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica;

3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità

4. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'attività risulti in contrasto con la normativa ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in relazione ai programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale.

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CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

Art. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 mq., l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune;

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 9, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

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Art. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune;

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 9, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione, immediatamente, cioè nella stessa data di ricevimento/arrivo al protocollo.

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Art. 9 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna

1. La comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 deve essere predisposta su apposita modulistica di cui all'art. 5;

2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto;

3. La comunicazione va predisposta in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

4. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:

  1. dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società

  2. dati della ditta individuale o della società

  3. possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto;

  4. di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;

  5. settore o i settori merceologici;

  6. ubicazione dell'esercizio;

  7. superficie di vendita dell'esercizio;

  8. esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1 lettera c) del Decreto;

  9. possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;

  10. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

  11. estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala 1:100 dell'esercizio;

5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h), i), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato;

6. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesta all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di quindici giorni, senza che ciò comporti l'inefficacia della comunicazione.

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Art. 10 - Procedimento e controllo di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8, l'ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale della pratica;

2. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti ovvero mediante l'immissione nell'archivio elettronico accessibile anche agli altri uffici comunali, dei dati della comunicazione;

3. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese anche mediante forme di comunicazione telematica ovvero mediante l'immissione in rete dei dati;

4. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal regolamento comunale in materia

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CAPO III - MEDIE STRUTTURE

Art. 11 - Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1.500 mq., l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale;

2. Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'art. 5;

3. La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è, conseguentemente, respinta ed archiviata previa espressa comunicazione all'interessato;

4. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo art.13;

5. La domanda (tranne che si tratti di ampliamento o cambiamento di settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita) deve essere presentata contestualmente a:

a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda stessa o di titolo già rilasciato);

b) denuncia di inizio di attività o altro che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità);

6. Qualora il Comune non si pronunci sulla domanda, adottano espresso provvedimento di diniego, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

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Art. 12 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune;

2. La comunicazione di cui al presente articolo, redatta sull'apposita modulistica di cui all'art. 5 e completa degli elementi essenziali di cui al successivo art.13, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione, immediatamente dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

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Art. 13 - Presentazione di domanda o comunicazione

1. Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza;

2. La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia: di esse, una rimarrà al Comune e l'altra servirà all'impresa, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, al fine della sua presentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività o della variazione richiesta;

3. La comunicazione di cui all'art. 12 deve essere presentata o inviata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

4. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:

  1. specificazione dell'operazione che si intende effettuare;

  2. indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;

  3. le dichiarazioni prescritte nel Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole;

5. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

6. Alla domanda deve essere inoltre allegata:

  1. copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;

  2. planimetria in scala 1:100 o 1:200 (ove non sia già stata presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

  3. planimetria in scala 1:500 nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. n° 1444/68;

  4. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 3 delle Direttive, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi secondo la Delibera del Consiglio Comunale di recepimento degli standard di cui alle Direttive suddette;

  5. nel caso di domande presentate per ambiti territoriali oggetto di programmi per la tutela delle aree vulnerabili, relazione circa le conseguenze occupazionali, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

  6. bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 L.R. 18/05/1998 n° 25;

7. Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del D.P.R. n° 447/98 e del D.P.R. n° 445/2000:

  1. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;

  2. la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;

  3. la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alle Direttive;

  4. la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda;

  5. il rispetto degli eventuali programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta, compresa l'eventuale disponibilità di SVAM (Superficie Vendita Autorizzabile annualmente Medie strutture);

8. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza dei servizi, da convocare da parte del Responsabile del Procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa;

9. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R. n° 447/98, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni in atti.

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Art. 14 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento;

2. Nel caso di domande concorrenti, relative ad aree interessate dall'operatività di programmi per la tutela di aree vulnerabili, per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le seguenti priorità, in ordine decrescente:

  1. intervento realizzato per concentrazione o accorpamento di preesistenti esercizi ed assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, con contestuale revoca delle autorizzazioni preesistenti;

  2. qualora si tratti di esercizio appartenente al settore merceologico non alimentare, frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale per il commercio o possesso di adeguata qualificazione;

  3. quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

  4. numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

  5. numero di occupati;

  6. impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

  7. impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

  8. tra tutte le priorità di cui alle lettere c), d), e), f), e g) è data priorità alla domanda corredata dal miglior bilancio rifiuti;

3. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale, si può prevedere la gradazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita, definendo la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale nelle aree oggetto di programmazione, non superiori al 50% del territorio comunale. In tal caso si applicano procedure, metodologie di calcolo e priorità stabilite dall'art. 9 e dall'allegato B del Regolamento Regionale;

4. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale e della concessione edilizia deve essere contestuale. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

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Art. 15 - Autorizzazioni dovute

1. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 Legge 24/11/1971 n° 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati nel territorio comunale (nel caso di approvazione e operatività dei programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale, tali esercizi devono essere localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi). Allo scopo, deve essere considerata la superficie di vendita effettiva di ognuno degli esercizi che si intendono concentrare o accorpare, la cui somma deve essere equivalente a quella richiesta per realizzare l'intervento;

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi;

3. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura in tutto il territorio comunale è dovuta, a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche e gli eventuali piani di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale;

4. L'autorizzazione all'aggiunta di settore merceologico è dovuta qualora avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di cui al comma 1;

5. L'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o non rispetti i criteri e i parametri di cui agli artt. 9 e 10 delle Direttive.

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Art. 16 - Procedimento di controllo e verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt.12 e 13, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica;

2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n° 447/98, comunicando altresì l'interruzione del termine;

3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti;

4. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;

5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt.22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal Regolamento Comunale in materia.

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CAPO IV- GRANDI STRUTTURE

Art. 17 - Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente regolamento, si ripartiscono in:

  1. Grandi strutture tipologia A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq.;

  2. Grandi strutture tipologia B, con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;

  3. Grandi strutture tipologia C, con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.;

  4. Polo di attrazione di interesse interregionale con le caratteristiche strutturali individuate dalla Giunta Regionale con deliberazione 01/03/2000 n° 257;

2. Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale e sono disciplinate dall'art. 10, comma 9 del Regolamento Regionale. Ad esse si applica la disciplina del presente capo;

3. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita tipologia A, B, C o di un polo di attrazione di interesse interregionale è negata, ai sensi dell'art. 6, comma e delle Direttive, ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

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Art. 18 - Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti ad autorizzazione comunale;

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità (tranne che si tratti di ampliamento od il cambiamento del settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita), contestualmente a:

  1. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);

  2. denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);

3. Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:

  1. entro sessanta giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento completa l'istruttoria anche mediante la compilazione dei moduli predisposti dalla Giunta Regionale e, con atto proprio, cura l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento Regionale;

  2. la conferenza è fissata entro novanta giorni dalla data di indizione e si svolge, salvo diverso accordo dei rappresentanti della stessa, presso la sede della Regione Toscana;

  3. contestualmente all'indizione della conferenza, il Responsabile del Procedimento dà notizia della conferenza stessa al richiedente, ai Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o all'area commerciale metropolitana;

  4. la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, ove, entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego;

4. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente richiesta viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.

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Art. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune;

2. La riduzione della superficie di vendita viene successivamente comunicata dal Comune alla Regione per l'aggiornamento delle rilevazioni di competenza;

3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa di tutti gli elementi essenziali di cui al successivo articolo 20, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

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Art. 20 - Presentazione di domanda o comunicazione

1. La domanda di cui all'art. 18 e la comunicazione di cui all'art. 19 devono essere predisposte sull'apposita modulistica di cui all'art. 5. La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace ed idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto, né ad avviare il procedimento ed è, conseguentemente, respinta ed archiviata previa espressa comunicazione all'interessato;

2. Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza;

3. La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia: di esse, una rimarrà al Comune e l'altra servirà all'impresa, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, al fine della sua presentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività o della variazione richiesta;

4. La comunicazione di cui all'art. 19 deve essere presentata o inviata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

5. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:

  1. specificazione dell'operazione che si intende effettuare;

  2. indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;

  3. le dichiarazioni prescritte nel Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole;

6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

7. Alla domanda deve essere inoltre allegata:

  1. copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;

  2. planimetria in scala 1:100 o 1:200 (ove non sia già stata presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

  3. planimetria in scala 1:500 nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. n° 1444/68;

  4. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 3 delle Direttive, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi secondo la Delibera del Consiglio Comunale di recepimento degli standard di cui alle Direttive suddette;

  5. relazione circa l'infrastrutturazione viaria;

  6. relazione circa le conseguenze occupazionali (numero totale di occupati e numero di eventuali occupati riassorbiti), eventuale numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura, eventuale quantità volumetrica del patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero, eventuale numero di posti auto ulteriori a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

  7. bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 L.R. 18/05/1998 n° 25;

8. Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del D.P.R. n° 447/98 e del D.P.R. n° 445/2000:

  1. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;

  2. la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;

  3. la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alle Direttive;

  4. la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda;

  5. il rispetto degli eventuali programmi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta;

9. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza dei servizi, da convocare da parte del Responsabile del Procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa;

10. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R. n° 447/98, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni in atti;

11. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile del Procedimento provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione delle apposite schede istruttorie regionali approvate con decreto dirigenziale 09/12/1999 n° 7509. Entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. La conferenza dei servizi è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento Regionale.

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Art. 21 - Procedimento di controllo e verifica
1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 18 e 19, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica;

2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n° 447/98, comunicando altresì l'interruzione del termine;

3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti;

4. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene notificato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta;

5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal Regolamento Comunale in materia.

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Art. 22 - Centri commerciali

1. Una media o una grande struttura di vendita può essere anche organizzata in forma di centro commerciale, purché in una struttura a destinazione specifica siano inseriti almeno due esercizi commerciali che usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In tal caso la superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale avente superficie di vendita pari ad una media o grande struttura sono soggetti ad autorizzazione comunale, da rilasciare secondo le procedure e le regole contenute nel presente regolamento, salvi i procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione, ad efficacia differita od immediata, contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il centro commerciale, che sono definiti con autonomi atti o provvedimenti. All'autorizzazione inerente il centro commerciale nel suo insieme deve quindi attribuirsi essenzialmente valore quantitativo (in termini di superficie di vendita complessiva, eventualmente suddivisa fra i settori merceologici alimentare e non alimentare) e di consenso alla sua realizzazione in stretto rapporto con gli strumenti urbanistici e con la concessione o autorizzazione edilizia;

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2 - che deve essere corredata da una relazione che descriva esattamente la composizione del centro commerciale, dettagliando le varie attività e funzioni previste con a fianco di ciascuna indicata la relativa superficie (per quelle commerciali anche la superficie di vendita suddivisa per settore merceologico) - può essere presentata da un unico promotore o da singoli aspiranti esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato con la maggioranza, indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, per i rapporti giuridici con i terzi. Di tale qualifica deve essere dato atto nel frontespizio del modello COM 2;

4. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro commerciale, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che dovrà essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto, non costituisce ipotesi di subingresso;

5. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale mediante l'apertura di esercizi di cui intendono conservare la distinta titolarità, possono chiedere che l'esame delle domande e delle comunicazioni sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale per il centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, senza che ciò costituisca subingresso;

6. Dopo l'attivazione degli esercizi all'interno del centro, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di atti di trasferimento tra vivi o a causa di morte;

7. Sono possibili modificazioni all'interno del centro, previa comunicazione al Comune, purché rimanga invariata la superficie complessiva del centro e le superfici complessivamente assegnate a ciascun settore merceologico;

8. La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento deve indicare la superficie complessiva del centro commerciale, intesa quale somma delle superfici di vendita di ciascun esercizio commerciale previsto al suo interno (da individuare anche singolarmente), nonché le infrastrutture comuni e gli spazi di servizio gestiti unitariamente;

9. L'autorizzazione per il centro commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del centro, il quale rappresenterà il centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. Il promotore del centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese. In tal caso, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, per i requisiti relativi all'esercizio dell'attività commerciale si applica l'art. 5, comma 6 del Decreto;

10. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione per il centro commerciale, i soggetti interessati provvederanno a presentare le comunicazioni o a richiedere il rilascio delle autorizzazioni per ognuno degli esercizi costituenti e facenti parte del centro commerciale stesso, utilizzando gli appositi modelli COM 1 e COM 2. I procedimenti per l'insediamento dei singoli esercizi commerciali all'interno del centro sono quelli previsti dal presente regolamento, in quanto compatibili con le specifiche esigenze. Tali procedimenti devono concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande e/o comunicazioni ove l'insediamento delle attività avvenga conformemente alle prescrizioni e/o vincoli eventualmente stabiliti in sede di rilascio di autorizzazione per il centro commerciale ed i soggetti che intendono assumere la titolarità dei singoli esercizi commerciali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.

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Art. 23 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande strutture di vendita

1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale;

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e di quella commerciale avviene contestualmente;

3. Per la contestualità di cui al comma precedente le domande di concessione o autorizzazione edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, fermo restando quanto stabilito agli artt. 3 e 5 fino a quando questo non sarà costituito e funzionante, che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative espressamente richieste;

4. Resta fermo che, essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente correlati, le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti costituiscono valido titolo per la sospensione dei termini del procedimento di rilascio dell'atto unico;

5. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia di medie o grandi strutture di vendita per motivi urbanistico - edilizi comporta altresì provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

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CAPO V- FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 24 - Tipologie

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento;

2. Le forme speciali di vendita si dividono in:

  1. vendite in spacci interni;

  2. vendite mediante apparecchi automatici;

  3. vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione;

  4. vendite a domicilio.

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Art. 25 - Comunicazione
1. L'inizio ed il trasferimento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione di cui al presente comma, completa degli elementi essenziali di cui al successivo comma 6, viene redatta su apposita modulistica di cui all'art. 5 (modelli COM 4, COM 5, COM 6, COM 7) e consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di arrivo, che coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivi della corrispondenza;

2. La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche sono soggetti a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo;

3. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto;

4. La comunicazione va predisposta in duplice copia con tutte le firme in originale;

5. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:

  1. dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società

  2. dati della ditta individuale o della società

  3. possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto;

  4. di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso (per gli spacci interni);

  5. settore o i settori merceologici;

  6. ubicazione dell'esercizio (per spacci interni e apparecchi automatici) ;

  7. superficie di vendita dell'esercizio (per gli spacci interni);

  8. possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5, comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;

  9. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

  10. (per gli spacci interni) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala 1:100 dell'area destinata a spaccio interno;

6. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte dell'Ufficio Commercio;

7. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesta all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di quindici giorni, senza che ciò comporti l'inefficacia della comunicazione.

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Art. 26 - Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:

  1. a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;

  2. a favore di militari;

  3. a favore di soci di cooperative di consumo;

  4. a favore di aderenti a circoli privati;

  5. nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

  6. negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

  7. nei cinematografi;

  8. nei musei;

  9. negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili;

2. I locali nei quali è effettuatala vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

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Art. 27 - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune;

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo;

3. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante apparecchi automatici è soggetta alle disposizioni sui pubblici esercizi di cui alla Legge 25/08/1991 n° 287.

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Art. 28 - Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (cosiddetto e-commerce), è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale;

2. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuale tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio;

3. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro imprese ed il numero di partita Iva;

4. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore;

5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione;

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773;

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 15/01/1992 n° 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero delle Attività Produttive.

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Art. 29 - Vendite a domicilio

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale;

2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi;

3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al comma 1;

4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che devono tenere e che deve essere ritirato non appena le stesse perdano i requisiti;

5. l tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita;

6. Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante;

7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo;

8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al d. lgs. 15/01/1992 n°50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

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TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune;

2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio;

3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma, consente al subentrante - purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali) - di esercitare immediatamente (cioè dalla data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla;

4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente sarà avviato, ai sensi della Legge n° 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa;

5. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;

6. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

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Art. 31 - Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta a comunicazione al Comune;

2. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto;

3. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

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Art. 32 - Affidamento di reparto
1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio strutturato per reparti, ne può affidare uno o più, purché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo;

2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio della gestione, dichiarando il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

3. Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

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Art. 33 - Sospensione dell'attività

1. Salvo comprovate ragioni di urgenza ovvero cause di forza maggiore, il titolare di un esercizio commerciale deve dare comunicazione al Comune della data di inizio della sospensione dell'attività prima dell'inizio della stessa, qualora essa debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi;

2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

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CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 34 - Disciplina degli orari

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio nel Comune di San Vincenzo è contenuta nel Capo I del "Regolamento per la disciplina degli orari e delle vendite straordinarie per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 06/03/2001.

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Art. 35 - Pubblicità dei prezzi

1. Alla pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali si applicano le disposizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento Regionale, nonché le altre disposizioni normative quali il d. lgs. n° 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n° 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n° 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni

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Art. 36 - Vendite straordinarie

1. Per la disciplina delle vendite straordinarie (promozionali, di liquidazione, di fine stagione) nel Comune di San Vincenzo si fa riferimento al Capo II del "Regolamento per la disciplina degli orari e delle vendite straordinarie per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 06/03/2001.

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Art. 37 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salve le eccezioni previste dall'art. 11 bis del Regolamento Regionale.

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Art. 38 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, è consentito il consumo diretto ed immediato all'interno dei locali dei prodotti di gastronomia purché:

  1. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;

  2. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;

  3. non siano predisposte liste o menù dei prodotti offerti, con relativi prezzi;

  4. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande;

2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione, si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Centro commerciale naturale

1. Il centro commerciale naturale è quell'area geografica omogenea sotto il profilo urbanistico - commerciale, caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive di beni e di servizi oggetto di un programma unitario di attività promozionali;

2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle associazioni di categoria, individua e promuove la costituzione dei centri commerciali naturali e coordina le attività promozionali dell'area;

3. Gli esercizi commerciali inseriti nel centro commerciale naturale sono autonomi e distinti e non sono soggetti alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II.

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Art. 40 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita

1. Le domande per l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, ivi comprese le strutture costituenti polo di attrazione interregionale, sono irricevibili fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.

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Art. 41 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti;

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge n° 675/96 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. n° 318/99 e successive modifiche ed integrazioni;

3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica;