Criteri e procedure da applicare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in Val di Cornia

 

Art. 1 - Principi Generali
Art. 2 - Riferimenti Normativi
Art. 3 - Inquadramento Territoriale
Art. 4 - Ambito di Applicazione del Regolamento
Art. 5 - Livelli Qualitativi Minimi
Art. 6 - Avvio degli Esercizi di Somministrazione
Art. 7 - Decadenza
Art. 8 - Criteri Qualitativi
Art. 9 - Norme Finali

 

Art. 1 - Principi Generali

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 della Costituzione Italiana e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, con l’obiettivo di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.
Le Amministrazioni comunali del Circondario della Val di Cornia valorizzano le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori individuando criteri qualitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione il più possibile omogenei tra territori comunali, nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle aree ed a tutela della qualità del servizio erogato alla collettività.
La presente disciplina è indirizzata al contemperamento dell’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e qualitativamente idoneo.
Al fine di applicare la programmazione comunale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in coerenza con le disposizioni e dei principi legislativi vigenti, nonché al fine di far fronte ad esigenze di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi resi all’utenza, il presente atto introduce criteri qualitativi di ordine strutturale, relativi ai locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività,  e requisiti accessori professionali e qualitativi relativi alla conduzione ed al servizio offerto, da garantire in sede di apertura delle nuove attività, come meglio specificato ai successivi articoli.

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Art. 2 - Riferimenti Normativi

La presente disciplina trae origine:

  • dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, così come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248;
  • dalla Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del  Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” così come modificato con  Legge Regione Toscana 5 giugno 2007 n. 34, per la parte compatibile alla L 248/06;

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

    • Regolamento (CE) n. 852/2004;
    • “Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006 n. 40/R, utilizzando però il regime di DIA ad efficacia immediata per tutte le fattispecie ivi riportate in base all’applicazione degli art. 58 e 59 della L.R. 9/95.

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Art. 3 - Inquadramento territoriale

Anche se i territori comunali sono considerati zona unica,  per consentire una migliore applicazione dei criteri qualitativi, sono identificati al loro interno tre diversi ambiti ai fini dell’attribuzione dei punteggi: Centri Storici, Aree Urbane, Zone Agricole.
Per il Comune di San Vincenzo rispetto alla generica indicazione di Centri Storici, Aree Urbane, Zone Agricole, si legga la seguente delimitazione degli ambiti:
Per Centro Storico si intende: l’area del Centro Urbano compresa  tra  le ferrovia e il mare da Largo Berlese (incluso) al viale Serristori (che ne è escluso);
Per Aree Urbane si intende: tutto il centro urbano (incluso quello della frazione di San Carlo) esclusa l’area ricompressa nel Centro Storico;
Per Zone Agricole: il territorio comunale non incluso nelle due delimitazioni precedentemente descritte.

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Art. 4 - Ambito di applicazione del regolamento

Il presente atto si applica alle seguenti fattispecie, soggette alla presentazione preventiva di dichiarazione di  inizio attività (DIA) da parte dei soggetti interessati:

  • l’avvio di nuove attività, ivi compreso l’ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazione ad una cerchia più ampia di soggetti (es. circoli, strutture ricettive, agriturismo ecc...);
  • il trasferimento in altri locali, salvo che ciò sia dovuto a sfratto (escluso il caso di morosità: in tale ipotesi il trasferimento non è soggetto a deroghe e devono essere rispettati i punteggi minimi),  nel qual caso il titolare ha dodici mesi di tempo decorrenti dal trasferimento nei nuovi locali per l’adeguamento agli standard qualitativi minimi previsti all’art. 5 del presente regolamento. Se i requisiti qualitativi minimi sono posseduti da subito, gli stessi vengono indicati nella DIA per l’inizio attività dell’esercizio.

 
Il presente atto non si applica invece alle seguenti fattispecie:

    • alle nuove attività in cui la somministrazione è destinata esclusivamente ad una cerchia ristretta di soggetti (esempio: strutture ospedaliere, mense aziendali, ecc);
    • ai negozi di vicinato per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia che non  si avvalgano della somministrazione assistita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis) del D.L. 223/06 convertito in Legge n. 248/06
    • in caso di subingresso, a qualsiasi titolo verificatesi, se l’interessato subentra in attività esistenti prima dell’approvazione del presente atto;

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Art. 5 - Livelli qualitativi minimi

Per ogni ambito territoriale sono individuati i seguenti livelli qualitativi minimi, individuati per singolo blocco di criteri, considerato comunque il diverso mix di criteri utilizzati nelle singole aree o il diverso peso che gli stessi assumono nei diversi ambiti, in base alle diverse caratteristiche ambientali, strutturali e vocazionali:

AMBITO

LIVELLO QUALITATIVO MINIMO PER SINGOLO BLOCCO

Centri storici

l’area del Centro Urbano compresa  tra  le ferrovia e il mare da Largo Berlese (incluso) al viale Serristori (che ne è escluso)

 

      Requisiti strutturali……………………………………….punti 37/64
      Requisiti accessori qualitativi e professionali……………punti 50/144

Aree urbane

tutto il centro urbano (incluso quello della frazione di San Carlo) esclusa l’area ricompressa nel Centro Storico

      Requisiti strutturali………………………………………punti 39/77
Requisiti accessori qualitativi e professionali………….. punti 39/144

Zone agricole

il territorio comunale non incluso nelle due delimitazioni precedentemente descritte

       Requisiti strutturali……………………………………...punti 39/72
Requisiti accessori qualitativi e professionali………….. punti 29/141

Per le nuove attività ubicate in ambiti a destinazione produttivo – artigianale, valutata la funzione di servizio da svolgere verso un utenza prettamente lavorativa del comparto, ai fini del punteggio finale vengono valutati esclusivamente i criteri strutturali; devono comunque essere posseduti i requisiti professionali obbligatori previsti dalla L.R. 28/05.

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Art. 6 - Avvio degli esercizi di somministrazione

Per consentire l’avvio dei nuovi esercizi di somministrazione, le Amministrazioni Comunali emanano Avvisi al pubblico, con l’indicazione dei criteri qualitativi individuati e di tutte le modalità atte a consentire la presentazione delle dichiarazioni da parte degli interessati.
Nella DIA l’interessato deve indicare il possesso dei requisiti professionali obbligatori, che non daranno luogo ad alcun punteggio, previsti all’art. 14 della L.R. 28/05, che dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

  1. il titolare dell’attività
  2. il legale rappresentante della società
  3. l’eventuale preposto.

La DIA dovrà contenere inoltre l’autocertificazione relativa ai criteri qualitativi posseduti, specificando il punteggio minimo per ogni singolo blocco di requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.
Il punteggio necessario per l’apertura dell’esercizio, dovrà scaturire dalla somma di tutte le tipologie qualitative previste, ovvero dovrà essere formato da un punteggio minimo per ogni blocco di requisiti richiesti.
I locali che l’interessato intende utilizzare devono risultare idonei, per quanto attiene la destinazione urbanistica e d’uso e conformi per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

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Art. 7 - Decadenza

Il punteggio minimo qualitativo con il quale l’interessato procede all’attivazione del nuovo esercizio di somministrazione dovrà essere mantenuto nel tempo. I requisiti devono essere mantenuti anche in caso di subingresso (qualora il precedente titolare abbia rilevato l’attività dopo l’approvazione del presente atto) e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione, così come riportato all’art. 4 del presente regolamento. Fatta salva l’applicazione delle ipotesi di decadenza e di chiusura di attività previste dalla Legge Regionale n. 28/2005, nel caso in  cui durante l’esercizio dell’attività venga meno alcuno dei requisiti che concorrono a determinare il punteggio minimo per singolo blocco, l’Amministrazione Comunale procede a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza, assegnando all’interessato un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per l’adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, interviene la pronuncia di decadenza.
Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l’Amministrazione potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione relativa all’attività svolta.

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Art. 8 - Criteri qualitativi

Ai criteri qualitativi validi per l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le modifiche delle stesse, sono attribuiti i punteggi specificati nella Tabella che segue:

Aree e punteggio

Tipologia

Descrizione

Centri storici

Centri urbani

Zone agricole

3

3

 

Requisiti Strutturali

Presenza di un giardino di pertinenza del locale adibito alla somministrazione

3

3

3

Presenza di terrazze panoramiche

5

5

5

Presenza di una cantina visitabile dai clienti

 

4

2

Area interna o esterna al locale attrezzata per l’intrattenimento dei bambini

3

3

3

Locali climatizzati e riscaldati

5

7

10

Utilizzo di strumenti utili al risparmio energetico ed all’ottimizzazione delle fonti energetiche (pannelli solari o fotovoltaici, riciclo delle acque, riscaldamento a basso impatto energetico, etc.)

5

7

7

Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere

25

25

25

Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di n.1 per uomo e n. 1 per donna fino 50 posti a sedere di cui n.1 adeguato per i portatori di handicap

7

10

10

Accessibilità al locale per portatori di handicap

5

5

 

Insonorizzazione dei locali  certificata da un tecnico abilitato

 

2

2

Disponibilità di parcheggi auto su area privata, in rapporto di almeno 1 posteggio per ogni 4 posti a tavola

3

3

 

Apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in una strada non servita

 

10

10

10

Requisiti accessori professionali e qualitativi

Richiedente o rappresentante legale della società, in possesso di diploma di Scuola Alberghiera, con indirizzo di studio specifico per l’attività che si intende esercitare

3

3

3

Richiedente o rappresentante legale della società, in possesso di diploma di Scuola Media Superiore

5

5

5

Avere frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento professionale o in materia enogastronomica relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l’attività

punti 2 per ogni ulteriore addetto oltre il preposto

Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l’attività

punti 2 per ogni ulteriore addetto oltre il preposto

Avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata da iscrizione Inps, in aggiunta al  titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l’attività

punti 2 per ogni ulteriore addetto oltre il preposto

Essere stato/a iscritto al R.E.C. di cui alla legge n. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in aggiunta al titolo che documenta il possesso del requisito professionale necessario per esercitare l’attività

3

3

3

Attestato di sommelier conseguito al termine del corso di terzo livello, previo superamento dell’esame finale (titolare o addetto)

3

3

3

Diploma di assaggiatore olio extra vergine di oliva, conseguito al termine del corso organizzato da associazioni/enti riconosciuti (titolare o addetto)

5

5

5

Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente, documentata con titolo di studio (liceo linguistico o equipollente) o prestazioni lavorative documentate, svolte all’estero, per periodi non inferiori a due anni, o comunque presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla conoscenza della lingua

10

10

10

Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte di almeno una delle persone preposte al servizio in sala, attestata dal titolo di studio (liceo linguistico o equipollente) o da corsi riconosciuti da enti pubblici o autorizzati, o da prestazioni lavorative all’estero, per periodi non inferiori a due anni, idoneamente documentate o comunque presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla conoscenza della lingua

15

15

15

Apertura dell’attività per almeno 330 giorni/anno

10

10

10

Apertura dell’attività per pranzo e cena

7

7

7

Apertura nei mesi da Ottobre a Marzo per almeno 150 giorni

5

5

5

Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato

5

5

5

Inserimento nel menù di almeno 2 ricette tipiche locali

3

3

3

Menù a disposizione del cliente tradotto in almeno altre due lingue  oltre l’italiano

5

5

5

Carta dei vini con almeno 10 etichette di aziende dei Comuni della Val di Cornia

5

5

5

Carta degli oli extra vergine di oliva con almeno 5 etichette di aziende dei Comuni della Val di Cornia

3

3

3

Altra carta dei prodotti con almeno 10 tipologie (es: thè, cioccolato, caffè, birre, ecc)

15

15

15

Adesione formale alle iniziative ed a i circuiti regionali o provinciali di promozione dei prodotti tipici toscani entro due mesi

5

5

5

Dichiarazione di impegno ad utilizzare prodotti tipici della Toscana, con una percentuale non inferiore al 20% del totale di prodotti locali

3

3

3

Dichiarazione di impegno ad utilizzare prodotti biologici

5

5

5

Organizzazione dell’attività indirizzata a particolari categorie di utenti, documentabile con relazione dettagliata o progetto di attività (es. piatti per celiaci, piatti per diabetici, ecc)

7

7

7

Servizio di somministrazione al tavolo senza maggiorazioni e/o coperto

3

3

3

Servizio di recapito a domicilio

3

3

3

 

Pubblicizzazione delle iniziative dell’amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture, depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale

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Art. 9 - Norme finali

Con l’entrata in vigore del presente atto, s’intendono abrogati i precedenti documenti programmatori e regolamentari dell’Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i bandi eventualmente ancora attivi emanati in regime transitorio ai sensi dell’art. 113, comma 3, della L.R. 28/05.

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Competenza di:  
Area Sviluppo economico
Ufficio Attività Produttive
Responsabile Mirta Macchi
Telefono 0565 - 707221
Fax 0565 - 707221
Nome m.macchi
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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