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Regolamento
per la disciplina degli orari e delle
vendite straordinarie per gli esercizi commerciali per la vendita
al dettaglio - Art.6,
comma 1 L.R. 17/05/1999 n. 28
(Testo coordinato con le mofiche apportate dal
D.P.G.R. 11.07.2002 n. 26R) |
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Il Consiglio Comunale ha disciplinato l’attività degli
orari e delle vendite straordinarie per gli esercizi commerciali
per la vendita al dettaglio, con il regolamento approvato
con delibera C.C. del 30/09/2002 n° 62 ,
in vigore dal 23.11.2002.
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Capo
I - Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per la
vendita al dettaglio
Articolo
1 |
Gli orari di apertura
e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono
determinati liberamente dagli esercenti nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente regolamento.
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| Articolo
2 |
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esercizi commerciali per la vendita al dettaglio possono restare aperti,
anche in maniera continuativa, tutti i giorni della settimana, domenica
e festivi compresi, dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque
il limite delle tredici ore giornaliere;
Nel periodo di vigenza dell’ora legale gli esercizi di cui sopra
possono effettuare l’apertura, anche continuativa, fino alle ore
24.00, derogando al limite delle tredici ore giornaliere.
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| Articolo
3 |
Nel caso
di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore
alimentare dovranno garantire l’apertura al pubblico per almeno
una giornata secondo le modalità stabilite di volta in volta mediante
ordinanza sindacale;
In assenza di ordinanza sindacale il giorno di apertura
sarà obbligatoriamente ma liberamente determinato dall’esercente inizio
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| Art.
4 |
Gli esercenti dovranno
pubblicizzare l’orario scelto mediante esposizione di apposito
cartello ben visibile anche dall’esterno;
L’esercente dovrà comunicare
preventivamente la chiusura per ferie al Comune al fine di evitare che
si creino disservizi per la popolazione.
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Art.
5
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L’esercente
ha la possibilità di stabilire il periodo di apertura della propria
attività di vendita al dettaglio;
La scelta operata dovrà essere
comunicata annualmente al Comune, che adotterà eventuali provvedimenti
solo al fine di non privare la zona interessata di un servizio;
Non è necessaria alcuna comunicazione nel caso in cui l’esercente
eserciti la propria attività per tutto l’arco dell’anno.
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Capo
II - Vendite straordinarie
Articolo
6 |
Per
quanto riguarda le vendite straordinarie si applicano le disposizioni
di cui al Capo V del Regolamento Regionale n° 4/1999 e successive
modificazioni.
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Articolo
7
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Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, di
fine stagione (o saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente
offre a condizioni favorevoli l’acquisto dei propri prodotti;
In tutti i sopracitati tipi di vendita è vietato ogni riferimento
a procedure fallimentari e simili;
Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo
normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato
o ribassato;
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione
e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti
nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza; il divieto di introdurre
nuove merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto
deposito;
Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente
poste in vendita alle condizioni ordinarie;
Il materiale pubblicitario deve contenere l’indicazione della durata
della vendita.
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| Art.
8 - |
Nelle
vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto
dei prodotti in vendita;
Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute
alle condizioni ordinarie in modo che siano chiaramente distinguibili;
Per l’effettuazione di dette vendite deve essere inviata comunicazione
al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita e possono
essere effettuate per periodi di tempo limitato;
Le vendite promozionali
di prodotti stagionali del settore non alimentare, non possono essere
effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione
e nei
trenta giorni precedenti tali periodi;
Le vendite promozionali di prodotti del settore
alimentare e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa
possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza
necessità di darne comunicazione
al Comune.
Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore
non alimentare, con esclusione dei prodotti per l’igiene della
persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore
a
sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario
che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova
vendita
promozionale del medesimo prodotto.
inizio
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| Articolo
9 |
Le vendite di
liquidazione possono essere effettuate per:
- cessazione dell’attività
- cessione d’azienda
- trasferimento
dell’azienda in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della
data di inizio della vendita e possono essere fatte in qualsiasi periodo
dell’anno
ma per periodi di tempo così determinati:
- fino ad un massimo di otto
settimane in caso di cessione d’azienda o cessazione dell’attività,
- fino
ad un massimo di quattro settimane nel caso di trasferimento di sede
o rinnovo locali.
La comunicazione al Comune deve essere corredata da una dichiarazione
recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
- in caso di cessazione: di aver effettuato comunicazione di cessazione
dell’attività,
- in
caso di cessione d’azienda: di aver sottoscritto atto pubblico
di cessione o scrittura privata regolarmente registrata,
- in caso di
trasferimento di sede: di aver effettuato la comunicazione relativa
al trasferimento,
- in caso di trasformazione o rinnovo locali: di aver effettuato denuncia
di inizio attività o aver ottenuto concessione o autorizzazione
edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero comunicare il rinnovo
di almeno l’ottanta per cento degli arredi.
Al termine del periodo
previsto per la vendita per rinnovo o trasformazione dei locali, l’esercizio
deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione
dei lavori stessi.
L’esercente comunica prima la cessazione o il trasferimento
di sede, utilizzando i relativi modelli (a seconda che siano esercizi di
vicinato o medie strutture di vendita) e dopo invia la comunicazione dell’effettuazione
della vendita per il periodo previsto.
In caso di cessazione dell’attività,
alla comunicazione dovrà essere allegata anche la vecchia autorizzazione
e come data di cessazione verrà considerata la data di consegna
all’ufficio protocollo del Comune della suddetta comunicazione; in
questo caso l’esercente potrà effettuare la vendita di liquidazione,
per le otto settimane previste, anche se il titolo autorizzatorio è depositato
in Comune.
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema
del pubblico incanto.
Dalla data di inizio della vendita, è vietato
introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita interessato ulteriori
merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale
in liquidazione; il divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle
concesse in conto deposito. inizio
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| Articolo
10 - |
Le vendite di fine stagione (o Saldi)
riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti in un breve periodo
di tempo;
Tali vendite devono essere presentate come tali e possono essere effettuate
solo in due periodi dell'anno: dal giorno successivo all’Epifania
fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre;
Non sono previste comunicazioni al Comune.
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Capo
III - Sanzioni
Articolo
11 |
Ai contravventori della presente disciplina si applicano
le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3 decreto legislativo
numero 114/98.
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Capo
IV - Norme finali
Articolo
12 |
Il presente regolamento diventa
esecutivo ai sensi dell’art. 134 decreto legislativo 18/08/2000
n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni
previste dalla legge;
Detto regolamento abroga ogni precedente disposizione
comunale in materia di orari dei negozi per la vendita al dettaglio e
di vendite straordinarie;
Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti
e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne
presa visione;
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento
alla normativa vigente.
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| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
Comunicazione e
Sviluppo Economico |
| Responsabile |
Giancarlo Querci |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
| orario ricevimento |
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