Regolamento per la disciplina degli orari e delle vendite straordinarie per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio - Art.6, comma 1 L.R. 17/05/1999 n. 28
(Testo coordinato con le mofiche apportate dal D.P.G.R. 11.07.2002 n. 26R)

 

Il Consiglio Comunale ha disciplinato l’attività degli orari e delle vendite straordinarie per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, con il regolamento approvato con delibera C.C. del 30/09/200262 , in vigore dal 23.11.2002.

Capo I - Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio

Articolo 1

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati liberamente dagli esercenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

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Articolo 2

Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio possono restare aperti, anche in maniera continuativa, tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;

Nel periodo di vigenza dell’ora legale gli esercizi di cui sopra possono effettuare l’apertura, anche continuativa, fino alle ore 24.00, derogando al limite delle tredici ore giornaliere.

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Articolo 3

Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare dovranno garantire l’apertura al pubblico per almeno una giornata secondo le modalità stabilite di volta in volta mediante ordinanza sindacale;

In assenza di ordinanza sindacale il giorno di apertura sarà obbligatoriamente ma liberamente determinato dall’esercente

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Art. 4

Gli esercenti dovranno pubblicizzare l’orario scelto mediante esposizione di apposito cartello ben visibile anche dall’esterno;

L’esercente dovrà comunicare preventivamente la chiusura per ferie al Comune al fine di evitare che si creino disservizi per la popolazione.

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Art. 5

L’esercente ha la possibilità di stabilire il periodo di apertura della propria attività di vendita al dettaglio;

La scelta operata dovrà essere comunicata annualmente al Comune, che adotterà eventuali provvedimenti solo al fine di non privare la zona interessata di un servizio;

Non è necessaria alcuna comunicazione nel caso in cui l’esercente eserciti la propria attività per tutto l’arco dell’anno.

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Capo II - Vendite straordinarie

Articolo 6

Per quanto riguarda le vendite straordinarie si applicano le disposizioni di cui al Capo V del Regolamento Regionale n° 4/1999 e successive modificazioni.

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Articolo 7


Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, di fine stagione (o saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente offre a condizioni favorevoli l’acquisto dei propri prodotti;

In tutti i sopracitati tipi di vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili;

Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato;

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza; il divieto di introdurre nuove merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito;

Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;

Il materiale pubblicitario deve contenere l’indicazione della durata della vendita.

Art. 8 -

Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita;

Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie in modo che siano chiaramente distinguibili;

Per l’effettuazione di dette vendite deve essere inviata comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita e possono essere effettuate per periodi di tempo limitato;

Le vendite promozionali di prodotti stagionali del settore non alimentare, non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi;

Le vendite promozionali di prodotti del settore alimentare e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza necessità di darne comunicazione al Comune.

Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore non alimentare, con esclusione dei prodotti per l’igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.

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Articolo 9

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per:

  • cessazione dell’attività
  • cessione d’azienda
  • trasferimento dell’azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita e possono essere fatte in qualsiasi periodo dell’anno ma per periodi di tempo così determinati:

  • fino ad un massimo di otto settimane in caso di cessione d’azienda o cessazione dell’attività,
  • fino ad un massimo di quattro settimane nel caso di trasferimento di sede o rinnovo locali.

La comunicazione al Comune deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:

  • in caso di cessazione: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell’attività,
  • in caso di cessione d’azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata regolarmente registrata,
  • in caso di trasferimento di sede: di aver effettuato la comunicazione relativa al trasferimento,
  • in caso di trasformazione o rinnovo locali: di aver effettuato denuncia di inizio attività o aver ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero comunicare il rinnovo di almeno l’ottanta per cento degli arredi.

Al termine del periodo previsto per la vendita per rinnovo o trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori stessi.

L’esercente comunica prima la cessazione o il trasferimento di sede, utilizzando i relativi modelli (a seconda che siano esercizi di vicinato o medie strutture di vendita) e dopo invia la comunicazione dell’effettuazione della vendita per il periodo previsto.

In caso di cessazione dell’attività, alla comunicazione dovrà essere allegata anche la vecchia autorizzazione e come data di cessazione verrà considerata la data di consegna all’ufficio protocollo del Comune della suddetta comunicazione; in questo caso l’esercente potrà effettuare la vendita di liquidazione, per le otto settimane previste, anche se il titolo autorizzatorio è depositato in Comune.

E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Dalla data di inizio della vendita, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione; il divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

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Articolo 10 -

Le vendite di fine stagione (o Saldi) riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti in un breve periodo di tempo;

Tali vendite devono essere presentate come tali e possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre;

Non sono previste comunicazioni al Comune.

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Capo III - Sanzioni

Articolo 11

Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3 decreto legislativo numero 114/98.

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Capo IV - Norme finali

Articolo 12

Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge;

Detto regolamento abroga ogni precedente disposizione comunale in materia di orari dei negozi per la vendita al dettaglio e di vendite straordinarie;

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione;

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

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Competenza di:  
Area Comunicazione e Sviluppo economico
Ufficio Comunicazione e
Sviluppo Economico
Responsabile Giancarlo Querci
Telefono 0565 - 707231
Fax 0565 - 707221
Nome g.querci
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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