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Regolamento
per lo svolgimento di manifestazioni temporanee
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Il Consiglio Comunale
ha dettato norme per lo svolgimento di manifestazioni temporanee,
con il regolamento approvato con delibera C.C. del 28/11/2003
n° 73
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| Art.
1 - Scopi del Regolamento |
1. L’Amministrazione
Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell’ambito del
sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni
da esse promosse nel rispetto del presente Regolamento.
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| Art.
2 - Caratteristiche delle manifestazioni |
1. Possono essere
organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee quali sagre,
feste paesane a carattere ricreativo, culturale, religioso, benefico,
organizzate da associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose
o benefiche nonché di tipo politico da partiti, organizzazioni
e sindacati.
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico
alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati trattenimenti danzanti,
spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell’ambito dell’area
individuata.
3. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria,
nonché quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito
dal comunicante l’inizio di attività o eventualmente, per particolari
attività svolte all’interno della manifestazione, da altre persone
aventi titolo espressamente indicate.
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| Art.
3 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande |
1. In occasione
delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone,
il rilascio delle autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande avviene in deroga ai criteri e parametri previsti
dall’art. 3, comma 4 Legge 25/08/1991 n° 287.
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| Art.
4 - Requisiti igienico – sanitari |
1. Alle manifestazioni
temporanee in cui si effettui la somministrazione di alimenti e bevande
dovrà essere rilasciata la pertinente autorizzazione sanitaria,
previo sopralluogo e parere favorevole del servizio di igiene pubblica
della A.S.L. competente, salvo che la Asl stessa consenta l’autocertificazione
per l’avvio dell’attività, come indicato nella circolare
17/05/2003 prot. n° 230065 ferma restando la possibilità di
verifica in tempi successivi ed il rispetto di ogni altra disposizione
in materia a garanzia dei consumatori;
2. Nelle aree o locali destinati alle manifestazioni di cui sopra dovranno essere
presenti almeno due bagni, distinti per sesso, a servizio dei partecipanti ed
uno a servizio del personale di cucina, salvo ulteriori prescrizioni della stessa
ASL in rapporto a prevedibili numerose presenze di persone.
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Art.
5 - Validità autorizzazioni e dichiarazione inizio attività
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1.
Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento
della manifestazione e per i locali o l’area a cui si riferiscono.
2. Dette autorizzazioni si intendono sostituite da una denuncia di inizio attività ai
sensi dell’art. 19 Legge 07/08/1990 n° 241, come modificato dall’art.
2 della Legge n. 537 del 24.12.1993.
3. La suddetta D.I.A. dovrà essere presentata, di norma, almeno trenta
giorni prima della data di inizio della manifestazione unitamente all’autocertificazione
del possesso dei requisiti igienico sanitari.
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| Art.
6 - Limiti di durata |
1.
La durata massima di una manifestazione temporanea che prevede la somministrazione
di alimenti e bevande non potrà essere superiore a dodici giorni
consecutivi.
2. Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari al montaggio/smontaggio attrezzature.
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Art.
7 - Preparazione pasti
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1. La preparazione
dei pasti dovrà avvenire presso gli ambienti della manifestazione
che non potranno essere acquisiti da organizzazioni o imprese estranee
al comitato organizzatore.
2. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre però a
cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione
secondo le indicazioni e prescrizioni della ASL.
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| Art.
8 - Bevande alcoliche |
1.
Durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee è vietata
la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al
21% del volume, così come previsto dall’art. 5, comma 2
Legge n° 287/91;
2. E’ vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica
ai minorenni.
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| Art.
9 - Monte giorni complessivo ed aree di svolgimento |
1. Il monte giorni
complessivo per le manifestazioni temporanee con somministrazione di
alimenti e bevande e che si svolgono nel periodo compreso tra il primo
giugno ed il trenta settembre, è contingentato secondo i seguenti
limiti:
· Zona impianti sportivi Santa Costanza: giorni 35
·
San Carlo: giorni 20
·
Aree individuate di volta in volta per esigenze particolari: giorni 10
2. Sono escluse dai limiti di durata e dal monte giorni complessivo
le manifestazioni nelle quali è prevista la sola somministrazione
di bevande.
3. Nel mese di agosto non potrà essere autorizzato un numero di giorni
complessivo superiore a trentuno, sommando la durata di manifestazioni che
si svolgono anche in aree diverse.
4. In caso di richieste che, sommate, superano i contingenti stabiliti, viene
assegnata priorità a quelle iniziative che, storicamente, vantano un
documentato maggior numero di manifestazioni di quel tipo organizzate nel tempo
ed una tradizione di attività svolte sul territorio comunale più radicata.
5. A parità di anzianità, si terrà conto della data di
presentazione della richiesta all’ufficio protocollo del Comune.
6. Eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al 31 maggio,
salvo concertazione tra gli organizzatori da attivare anche in caso di sovrapposizioni
di date, saranno accolte solo in caso di residua disponibilità.
7. Sono escluse dal contingentamento le manifestazioni di durata non superiore
ad un giorno, nelle quali la somministrazione è indispensabile a garantire
il conforto ai partecipanti alla manifestazione stessa.
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| Art.
10 - Uso pista pattinaggio Santa Costanza |
1. L’utilizzo anche parziale
della zona degli impianti sportivi di Santa Costanza e specificatamente
della pista di pattinaggio rientra nel contingente previsto al precedente
art. 9 qualora oltre alle bevande siano somministrati alimenti.
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Art.
11 - Denominazione delle manifestazioni
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1. Qualora le manifestazioni adottino la definizione
di Sagra, Festa o simili, i riferimenti dovranno essere a richiami di
tipo gastronomico, culturale o politico chiaramente legati alla tradizione
locale o ad espressioni collegate all’attività dell’organizzazione.
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| Art.
12 - Iscrizione al Rec e libretti sanitari |
1. Per le manifestazioni temporanee con
somministrazione di alimenti e bevande, organizzate nel rispetto del
presente regolamento, non è necessario indicare il rappresentante
iscritto al Registro Esercenti il Commercio (Rec) per la somministrazione,
ai sensi dell’art. 52, comma 17 Legge 28/12/2001 n° 448.
2. Per le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e
bevande, organizzate nel rispetto del presente regolamento, non è necessario
il possesso del libretto sanitario da parte degli addetti alle manipolazioni
di sostanze alimentari, ai sensi dell’art. 92, comma 14 Legge 23/12/2000
n° 388.
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| Art.
13 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico
spettacolo |
1. Lo svolgimento di manifestazioni con
allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo
della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
se istituita ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n° 311/2001.
2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono
periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l’agibilità in
data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle
condizioni di sicurezza.
3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento
persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell’art.
4 comma 2 del sopracitato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo
degli ingegneri o all’albo dei geometri che attesti la rispondenza del
locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero
dell’Interno.
4. Qualora la Commissione Comunale non fosse istituita e ricorressero le condizioni
di installazioni di non rilevante entità di cui alla Circolare Prefettizia
n° 101/1993, le verifiche saranno svolte dall’Ufficio Tecnico Comunale.
5. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto
sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.
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| Art.
14 - Prescrizioni di sicurezza |
1. A prescindere dalle disposizioni dell’organo
che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione
e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non
disponga esplicitamente in modo diverso, l’organizzazione dovrà comunque
garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture,
ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati
da tecnico abilitato.
3. L’impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature,
nonché per l’illuminazione, dovrà essere a norma e
certificato da tecnico abilitato.
4. Le uscite ed i percorsi di esodo dovranno essere costantemente illuminati
e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati
da idonea segnaletica.
5. Dovrà essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
6. Dovrà essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico,
ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano
presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina.
7. I depositi di GPL in bombole, dovranno avere una capacità massima di
75 Kg e dovranno essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi
di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in
spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire
il propagarsi di fiamme o scintille;
8. Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere collegate a terra.
9. Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da
idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla
trazione.
10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere incanalati
tramite apposita fognatura.
11. Dovranno comunque essere sempre presentate tutte le certificazioni previste
dalla circolare prefettizia n° 101/93 e quelle indicate nel titolo IX del
D.M. 19/08/1996.
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| Art.
15 - Responsabile della manifestazione |
1. Dovrà essere individuato e
comunicato all’Amministrazione Comunale, il responsabile della
sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull’efficienza
dei presidi e sull’osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel comunicante
l’inizio di attività.
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| Art.
16 - Quiete pubblica |
1. L’emissione di suoni e rumori dovrà rispettare
le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati
dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni
nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
2. In caso di vacanza o inapplicabilità di quanto previsto al comma
precedente, il Sindaco sentita l’ASL, può disporre con proprio
provvedimento limiti e orari.
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Art.
17 - Uso arenile |
1. Per lo svolgimento di manifestazioni sull’arenile
demaniale di competenza comunale dovrà essere versata una cauzione
a favore del Comune di San Vincenzo, da destinare all’eventuale
ripristino dello stato dei luoghi, determinata di volta in volta dall’amministrazione
in rapporto alla tipologia della manifestazione.
2. Detta cauzione sarà restituita al termine della manifestazione, con
liberatoria successiva a sopralluogo da parte di personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
3. In alternativa alla cauzione di cui al comma 1. potrà essere presentata
copia del contratto stipulato dall’organizzazione con un’impresa
di pulizie che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi.
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| Art.
18 - Tariffe, tasse e imposte |
1. Le manifestazioni oggetto del presente
regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo
quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.
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| Art.
19 - Sanzioni |
1. Ai contravventori della presente
disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 500,00 € previste
dall’art. 7/bis d. lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni
per le violazioni dei regolamenti comunali, fatte salve diverse disposizioni
di Leggi specifiche che stabiliscono importi di diverse entità ed
altri procedimenti.
2. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed
all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute
nella Legge Regionale 28/12/2000 n° 81 (Disposizioni in materia di
sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
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| Art.
20 - Norme finali |
1. Il presente regolamento
diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 d. lgs. 18/08/2000 n° 267
ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla
legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti
e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne
presa visione.
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| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
Attività Produttive |
| Responsabile |
Mirta Macchi |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
m.macchi |
| orario ricevimento |
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