Regolamento per il trattamento dei DATI SENSIBILI o DATI GIUDIZIARI

 

Il Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili o dati giudiziari è stato approvato con deliberazione consiliare n° 77 del 30.10.2002 – in vigore dal 5.12.2002.

Art. 1 -Oggetto e finalitą del regolamento
Art. 2 - Trattamento dei dati sensibili
Art. 3 - Operazioni di trattamento
Art. 4 - Operazioni di comunicazione all’esterno
Art. 5 - Operazioni di diffusione
Art. 6 - Operazioni di tipo dinamico
Art. 7 - Ricognizione
Art. 8 - Definizione e pubblicizzazione
Art. 9 - Dati giudiziari
Art. 10 - Entrata in vigore

 

Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalitą del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui il trattamento dei dati sensibili è consentito in relazione ad attivitą che perseguono finalitą di interesse pubblico .
2. Il Comune di San Vincenzo persegue finalitą di pubblico interesse nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Il presente regolamento disciplina anche le modalitą di trattamento dei dati sensibili e le operazioni eseguibili .
4. La definizione di " dati sensibili", di " responsabile ed incaricato del trattamento" ,di " trattamento dei dati", di " Garante" è quella contenuta nella vigente legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

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Art. 2 - Trattamento dei dati sensibili

1. Per le finalitą di cui all’art. 1 ai responsabili ed agli incaricati del trattamento dei dati è consentito il trattamento dei dati sensibili e le relative operazioni nel rispetto di quanto segue :

a) i dati sono quelli strettamente pertinenti alla finalitą da perseguire;
b) i dati trattati sono controllati periodicamente e dal trattamento sono esclusi quelli superflui o inutilizzabili per il perseguimento delle finalitą di pubblico interesse ;
c) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati sono sottoposti ad idonea tecnica di cifratura in modo da renderli non consultabili da estranei ;
d) agli interessati o a coloro presso cui sono raccolti i dati, è fornita l’informazione di cui all’art. 10 della legge n° 675 del 31.12.1996 .

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Art. 3 - Operazioni di trattamento

1. Le operazioni di trattamento dei dati sensibili sono quelle necessarie rispetto alle finalitą da perseguire .
2. Per ogni tipo di procedimento del Comune , fermo restando quanto stabilito al 1° comma , sono ammesse la raccolta anche come banca dati, la conservazione, l’ integrazione , la cancellazione e la distruzione.
3. La raccolta dei dati è effettuata con l’ausilio di un supporto che ne garantisca la redazione in forma scritta . La distruzione avviene compatibilmente con le disposizioni in materia di tenuta degli archivi.
4. Il trattamento dei dati sensibili avviene all’interno del Comune. Può avvenire all’esterno solo se il responsabile o l’incaricato del trattamento sono legati al Comune da un particolare rapporto di appalto, concessione o servizio che li qualifichi come suoi organi

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Art. 4 - Operazioni di comunicazione all’esterno

1. I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi e con le seguenti modalitą :
a) quando la comunicazione è prevista da una legge ;
b) previa richiesta scritta , avanzata per il perseguimento di finalitą di pubblico interesse, nella quale è specificata la disposizione normativa che le attribuisce questa finalitą;
c) quando la richiesta proviene da un soggetto che intende far valere davanti all’Autoritą giudiziaria un proprio diritto e che ha necessitą del dato richiesto per la sua tutela giurisdizionale ;
d) quando la comunicazione è ordinata dall’ Autoritą giudiziaria

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Art. 5 - Operazioni di diffusione
1. I dati sensibili possono essere diffusi solo se sono resi anonimi e per finalitą di studio , ricerca , statistica e simili

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Art. 6 - Operazioni di tipo dinamico
1. Sono operazioni di trattamento dei dati sensibili di tipo dinamico l’elaborazione , la selezione , l’aggregazione , la correlazione .
2. Le operazioni di tipo dinamico avvengono con riferimenti ai dati resi anonimi.

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Sezione II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 7 - Ricognizione

1. La ricognizione consiste :
a) nella verifica delle attivitą di pubblico interesse svolte dal Comune che comportano il trattamento di dati sensibili ;
b) nella verifica dei modi di trattamento dei dati sensibili ;
c) nella quantificazione delle attivitą svolte dal Comune che non possono essere ricondotte fra quelle di interesse pubblico individuate dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo n° 135 del 11.05.1999 ma che peseguono un pubblico interesse ;
d) nel promuovere la richiesta di autorizzazione al trattamento da parte del Garante per quelle che ne sono prive.
2. il sindaco , in qualitą di titolare del trattamento dei dati personali, sentita la giunta comunale, individua il soggetto responsabile dell’attivitą di ricognizione.

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Art. 8 - Definizione e pubblicizzazione

1. Il soggetto responsabile dell’attivitą di ricognizione redige periodicamente entro i termini stabiliti dall’ organo comunale competente un elenco contenente :
a) le attivitą interessate al trattamento dei dati sensibili ;
b) le finalitą di pubblico interesse che sono perseguite con indicazione della normativa di riferimento ;
c) i tipi di dato sensibili trattati ;
d) i tipi di operazioni eseguibili.
2. L’elenco di cui al 1° comma è reso pubblico almeno mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e mediante la rete informatica di cui dispone il Comune .

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Art. 9 - Dati giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali idonei a rilevare i provvedimenti giudiziari indicati dalle legge avviene entro i limiti e secondo le modalitą stabilite dalla legge e dal Garante .
2. Sono forniti dagli interessati quei dati che non sono desumibili dai certificati del casellario giudiziale.

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Sezione III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il termine ordinario di quindici della seconda pubblicazione all’albo pretorio come stabilito dallo Statuto.

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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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