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| Regolamento
per il trattamento dei DATI SENSIBILI o DATI GIUDIZIARI |
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Il Regolamento comunale per il trattamento dei
dati sensibili o dati giudiziari è stato
approvato con deliberazione consiliare n° 77 del 30.10.2002 – in
vigore dal 5.12.2002.
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Sezione
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Oggetto e finalitą del regolamento |
1. Il presente
regolamento disciplina i casi in cui il trattamento dei dati sensibili è consentito
in relazione ad attivitą che perseguono finalitą di interesse
pubblico .
2. Il Comune di San Vincenzo persegue finalitą di pubblico interesse
nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Il presente regolamento disciplina anche le modalitą di trattamento
dei dati sensibili e le operazioni eseguibili .
4. La definizione di " dati sensibili", di " responsabile
ed incaricato del trattamento" ,di " trattamento dei dati",
di " Garante" è quella contenuta nella vigente legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
inizio |
| Art.
2 - Trattamento dei dati sensibili |
1.
Per le finalitą di cui all’art. 1 ai responsabili ed agli
incaricati del trattamento dei dati è consentito il trattamento
dei dati sensibili e le relative operazioni nel rispetto di quanto segue
:
a) i dati sono quelli strettamente pertinenti alla finalitą da
perseguire;
b) i dati trattati sono controllati periodicamente e dal trattamento
sono esclusi quelli superflui o inutilizzabili per il perseguimento
delle
finalitą di pubblico interesse ;
c) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati sono sottoposti
ad idonea tecnica di cifratura in modo da renderli non consultabili
da estranei ;
d) agli interessati o a coloro presso cui sono raccolti i dati, è fornita
l’informazione di cui all’art. 10 della legge n° 675
del 31.12.1996 . inizio
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| Art.
3 - Operazioni di trattamento |
1. Le operazioni
di trattamento dei dati sensibili sono quelle necessarie rispetto alle
finalitą da
perseguire .
2. Per ogni tipo di procedimento del Comune , fermo restando quanto stabilito
al 1° comma , sono ammesse la raccolta anche come banca dati, la conservazione,
l’ integrazione , la cancellazione e la distruzione.
3. La raccolta dei dati è effettuata con l’ausilio di un supporto
che ne garantisca la redazione in forma scritta . La distruzione avviene
compatibilmente con le disposizioni in materia di tenuta degli archivi.
4. Il trattamento dei dati sensibili avviene all’interno del Comune.
Può avvenire all’esterno solo se il responsabile o l’incaricato
del trattamento sono legati al Comune da un particolare rapporto di appalto,
concessione o servizio che li qualifichi come suoi organi
inizio
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| Art.
4 - Operazioni di comunicazione all’esterno |
1. I dati sensibili
possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei
seguenti casi e con le seguenti modalitą :
a) quando la comunicazione è prevista da una legge ;
b) previa richiesta scritta , avanzata per il perseguimento di finalitą di
pubblico interesse, nella quale è specificata la disposizione normativa
che le attribuisce questa finalitą;
c) quando la richiesta proviene da un soggetto che intende far valere davanti
all’Autoritą giudiziaria un proprio diritto e che ha necessitą del
dato richiesto per la sua tutela giurisdizionale ;
d) quando la comunicazione è ordinata dall’ Autoritą giudiziaria
inizio |
| Art.
5 - Operazioni di diffusione |
| 1. I dati sensibili
possono essere diffusi solo se sono resi anonimi e per finalitą di
studio , ricerca , statistica e simili inizio
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| Art.
6 - Operazioni di tipo dinamico |
1. Sono operazioni
di trattamento dei dati sensibili di tipo dinamico l’elaborazione
, la selezione , l’aggregazione , la correlazione .
2. Le operazioni di tipo dinamico avvengono con riferimenti ai dati resi
anonimi.
inizio
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Sezione
II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art.
7 - Ricognizione |
1. La ricognizione
consiste :
a) nella verifica delle attivitą di pubblico interesse svolte dal
Comune che comportano il trattamento di dati sensibili ;
b) nella verifica dei modi di trattamento dei dati sensibili ;
c) nella quantificazione delle attivitą svolte dal Comune che non
possono essere ricondotte fra quelle di interesse pubblico individuate
dalla legge
ed in particolare dal decreto legislativo n° 135 del 11.05.1999 ma
che peseguono un pubblico interesse ;
d) nel promuovere la richiesta di autorizzazione al trattamento da parte
del Garante per quelle che ne sono prive.
2. il sindaco , in qualitą di titolare del trattamento dei dati
personali, sentita la giunta comunale, individua il soggetto responsabile
dell’attivitą di
ricognizione.
inizio
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| Art.
8 - Definizione e pubblicizzazione |
1. Il soggetto
responsabile dell’attivitą di ricognizione redige periodicamente
entro i termini stabiliti dall’ organo comunale competente un elenco
contenente :
a) le attivitą interessate al trattamento dei dati sensibili ;
b) le finalitą di pubblico interesse che sono perseguite con indicazione
della normativa di riferimento ;
c) i tipi di dato sensibili trattati ;
d) i tipi di operazioni eseguibili.
2. L’elenco di cui al 1° comma è reso pubblico almeno
mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e mediante la rete
informatica di cui dispone il Comune .
inizio
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| Art.
9 - Dati giudiziari |
1. Il trattamento
dei dati personali idonei a rilevare i provvedimenti giudiziari indicati
dalle legge avviene entro i limiti e secondo le modalitą stabilite
dalla legge e dal Garante .
2. Sono forniti dagli interessati quei dati che non sono desumibili dai
certificati del casellario giudiziale.
inizio
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Sezione
III - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
10 - Entrata in vigore |
1. Il presente
regolamento entra in vigore dopo il termine ordinario di quindici della
seconda pubblicazione
all’albo pretorio come stabilito dallo Statuto.
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| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
DIRIGENTE
Area Servizi Generali |
| Responsabile |
Giorgio Ghelardini |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
g.ghelardini |
| orario ricevimento |
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