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| Regolamento
comunale per l'accesso agli impieghi pubblici |
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Il Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi
pubblici è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 27.05.1998 – in
vigore dal 18.06.1998,
modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 12.4.2000
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| Art.
1 - Principi comuni e requisiti per l'accesso |
- Il
presente regolamento disciplina l'accesso all'impiego, con qualsiasi
forma e tipologia costituito, presso l'Amministrazione Comunale.
- Le forme di accesso all'impiego sono determinate conformemente alle
previsioni recate dagli articoli 28 e 36 del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
- I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche,
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I , titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni di legge
vigenti.
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| Art.
2 - Snellimento delle procedure per le assunzioni a tempo determinato |
- L'Amministrazione
Comunale può, altresì, introdurre forme di selezione,
intese all'adozione di strumenti di snellimento, economicizzazione,
trasparenza
e semplificazione dei processi selettivi, in osservanza dei principi
generali di disciplina della materia.
- Per le assunzioni di carattere stagionale, fino alla quarta qualifica
funzionale, si applica il diritto di precedenza di cui alla legge
n. 230/1962 fino ad esaurimento dei posti da ricoprire delle assunzioni
programmate, a condizione che per il soggetto non siano pervenute
segna-
l’azioni negative motivate, dal Responsabile del Settore interessato.
- Negli altri casi si procede alle assunzioni, ai sensi della legge n.
56/1987, previa selezione, per la verifica dell'attitudine allo svolgimento
delle mansioni richieste, da parte di un Commissario Unico, assistito
da un segretario verbalizzante.
- Per le assunzioni oltre la ex quarta qualifica funzionale, per esigenze
sia temporanee che stagionali, si applicheranno procedure semplificate
con riduzione dei termini di pubblicazione del bando e di presentazione
delle domande.
- Per le assunzioni di cui ai commi precedenti, si farà riferimento
alle norme di legge, al momento vigenti.
- L’Amministrazione potrà avvalersi delle graduatorie dei
comuni limitrofi, una volta esaurite le proprie, esclusivamente nel
caso di assunzioni stagionali.
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| Art.
3 - Requisiti generali e speciali per l'accesso |
- I requisiti generali
per l'accesso all'impiego sono determinati in conformità alle
prescrizioni recate dall'art. 2, comma 1, numeri 1 e 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche
ed integrazioni.
- Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi pubblici
dell'Ente, è fissato in anni diciotto. Non è fissato
alcun limite massimo.
- Gli ulteriori requisiti speciali di accesso, connessi alla peculiarità delle
diverse posizioni professionali di riferimento, sono espressamente
determinati ed indicati nell'ambito dei singoli bandi concorsuali o nel
contesto
di avvisi analoghi.
- I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito, nell'avviso di reclutamento, per la presentazione
dell'istanza di ammissione.
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| Art.
4 - Accertamento dell'idoneità fisica all'impiego |
- L'Amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i lavoratori
da assumere, prima della stipulazione del relativo contratto individuale
di lavoro.
- Il predetto accertamento medico, qualora disposto, è operato
dal medico competente incaricato di tutti gli adempimenti connessi alla
legge n. 626/1994 ed è teso alla verifica della sussistenza d'idoneità psico-fisica
all'utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale
da ricoprire.
- La visita medica di cui al presente articolo è obbligatoria
per i lavoratori addetti alle funzioni soggette ad esposizione a fattori
a rischio, con specifico riferimento ai requisiti fisici recati dal
bando
di concorso.
- In caso di esito impeditivo, conseguente all'accertamento sanitario
condotto, come nel caso di omessa presentazione, da parte del lavoratore
alla visita medica di controllo, senza giustificato motivo da comunicarsi,
quest'ultimo, tempestivamente all’Amministrazione, non si farà luogo
all'assunzione, disponendo per l'eventuale scorrimento della graduatoria
o per una nuova selezione.
- Ove l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di
cui al comma 1, acquisirà, dal lavoratore, che è tenuto
ad adempiere in tal senso, apposita certificazione rilasciata dal medico
indicato al precedente comma 2, attestante la condizione di idoneità all'assolvimento
delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire.
L'omessa produzione di tale certificazione, costituisce elemento di
inibizione
alla costituzione del relativo rapporto di lavoro.
- L'accertamento d'idoneità psico-fisica all'impiego relativo a
soggetti appartenenti a categorie protette è disposto conformemente
alle vigenti disposizioni in materia.
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Art.
5 - Programmazione delle assunzioni |
- La Giunta Comunale
provvede alla formulazione di apposito piano programmatico di occupazione,
tenendo conto del fabbisogno di risorse umane sulla base dei servizi
erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dall'Ente
nell'ambito della pianificazione gestionale di cui sopra.
- La programmazione del fabbisogno di personale è effettuata
periodicamente e comunque a scadenza triennale, in coerenza con gli strumenti
di programmazione
economico-finanziaria pluriennale e nei limiti delle risorse finanziarie.
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| Art.
6 - Riserve |
- Nelle selezioni
e nei concorsi pubblici la quota dei posti da riservare al personale
dipendente di ruolo, è determinata con modalità e
parametri quantitativi conformi alle vigenti norme contrattuali.
- La distribuzione delle riserve di cui sopra è operata, con riferimento
a ciascuna categoria, prioritariamente nell'ambito della pianificazione
acquisita di cui al precedente articolo 5 ovvero, residualmente, nei
singoli bandi di concorso o analoghi avvisi di selezione.
- Le singole
categorie riservatarie, nonché il sistema di preferenze
per l'accesso all'impiego, sono disciplinati, con esclusione del
titolo preferenziale relativo all'età, dall'articolo 5 del
D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, cui si
opera rinvio
per le parti applicabili, ovvero, per quanto attiene alle modalità di
produzione dei titoli preferenziali e di riserva, all'art. 16 del
decreto stesso, da intendersi in questa sede richiamato, inquanto
applicabile.
- Le riserve di cui al precedente comma non operano con riguardo a pubblici
concorsi o selezioni indetti per la copertura di posti unici in dotazione
organica. Le stesse operano, viceversa, per reclutamento di posizioni
ascrivibili a qualsivoglia categoria. mediante concorso pubblico
o chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di riservatari,
semprechè in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego.
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Art.
7 - Contenuti dell'avviso di reclutamento |
- Il bando di concorso è approvato
con determinazione, del quale costituisce allegato, del responsabile
della struttura nella quale è inserito il posto da ricoprire,
che provvede all'indizione del concorso stesso.
- L'indizione concorsuale dovrà avvenire in attuazione ed in osservanza
del piano programmatico d'occupazione, o sue eventuali variazioni,
di cui all'articolo 5. In assenza di tale provvedimento pianificatorio,
l'approvazione del bando di reclutamento e l'indizione del relativo
concorso
vengono disposte conformemente a specifica direttiva ed in osservanza
degli indirizzi resi dalla Giunta Comunale.
- Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi
a concorso;
il numero dei posti riservati al personale in servizio di ruolo presso
l'Ente o a determinate categorie di riservatari; il relativo trattamento
economico;
b) i requisiti soggettivi generali per l'ammissione dei candidati e
i requisiti soggettivi specifici richiesti per l'accesso al posto messo
a concorso;
c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande,
nonché l'elenco degli eventuali documenti richiesti;
d) le materie e/o i contenuti delle prove d'esame e la votazione minima
richiesta per l'ammissione alla prova orale; le modalità di svolgimento
delle prove stesse, nonché la sede e l'avviso per la determinazione
del diario delle prove;
e) i titoli che danno luogo a precedenze e/o preferenze, nonché i
termini e le modalità della loro presentazione;
f) gli eventuali titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile
per categorie e singolarmente;
g) il richiamo a specifiche norme in vigore a tutela di diritti giuridicamente
riconosciuti e tutelati (quali, in via esemplificativa: legge n. 125/1991,
legge n. 104/1992, art. 61 decreto legislativo n. 29/1993, legge n.
482/1968);
h) l'eventuale facoltà di consultazione, da parte dei candidati,
di testi di legge non commentati, autorizzati dalla commissione;
i) se trattasi di corso-concorso, il relativo bando dovrà specificare
le modalità di svolgimento della prova selettiva per l’individuazione
dei candidati da ammettere al corso, la durata del corso, il numero
dei candidati da ammettere.
4. Il bando di concorso è corredato di apposito schema di domanda
di partecipazione al concorso.
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| Art.
8 - Pubblicazione e diffusione |
- Al bando di concorso
pubblico è data pubblicità adeguata alle caratteristiche
ed alla rilevanza della posizione posta a concorso e, comunque, tale
da consentire utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti
possono avervi interesse.
- In ogni caso la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di
cui sopra, è effettuata, con riguardo al migliore contemperamento
di esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell'azione
amministrativa, mediante pubblicazione dello stesso, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Speciale - ai sensi
dell'art.
4 - comma 1/bis del D.P.R. n. 487/1994.
- Il bando è, altresì, pubblicato integralmente, mediante
affissione all'albo pretorio dell'Amministrazione Comunale, per tutto
il periodo di tempo prescritto per la ricezione delle relative istanze
d'ammissione.
- L'avviso di concorso, inoltre, può essere inserito, per estratto,
in riviste, pubblicazioni e quotidiani idonei ad assicurare, in ragione
di particolari esigenze di pubblicità, maggiore diffusione territoriale
e/o nazionale.
- Ulteriori forme di pubblicità potranno essere disposte dal competente
dirigente responsabile del procedimento concorsuale, con riguardo a specifiche
necessità di ulteriore estensione della cognizione dell'intervenuta
indizione concorsuale.
- Nell'ambito delle forme di pubblicazione del bando per estratto è fornita,
comunque, indicazione del luogo ove i candidati potranno prendere
visione dell'avviso stesso, in redazione integrale.
- La pubblicità del bando, nelle eventuali procedure concorsuali
interne, è operata mediante affissione dello stesso, in forma
integrale, all'albo pretorio dell'amministrazione per quindici giorni
ed apposita trasmissione dell'avviso stesso, a tutte le articolazioni
organizzative dirigenziali dell'Ente, effettuata attraverso consegna,
con sottoscrizione di ricezione, ai competenti responsabili delle stesse,
con obbligo di massima diffusione; copia del bando è trasmessa,
altresì, alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.
- Per le assunzioni a tempo determinato di personale oltre la ex quarta
qualifica funzionale, il relativo bando di concorso o selezione sarà pubblicato
per un periodo di giorni dieci.
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| Art.
9 - Istanze di ammissione |
- Le domande di ammissione
al concorso pubblico, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate
e presentate direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento all'Amministrazione Comunale, con esclusione di ogni altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, effettuata
ai sensi del precedente articolo 8.
- Le istanze di ammissione a concorso interno, redatte in carta semplice,
devono essere prodotte all'Amministrazione Comunale, con le stesse
modalità di
cui al precedente comma, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, mediante affissione
all'Albo Pretorio dell'Ente.
- Le istanze di ammissione a selezione pubblica per la copertura di posti
a tempo determinato, redatte in carta semplice, devono essere prodotte
all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità di cui
al comma 1, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti
dalla
data di pubblicazione dell'avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio
dell'Ente.
- La data di spedizione dell'istanza è determinata e comprovata
dal timbro a data apposto sul plico dall'ufficio postale accettante.
- La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo
schema allegato al relativo bando, riportando tutti gli elementi
che gli aspiranti sono tenuti a fornire.
- I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare la
necessità di eventuali tempi aggiuntivi.
- E' fatto divieto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3,
comma 5 della legge n. 127/1997, di richiedere l'autenticazione della
sottoscrizione delle istanze per la partecipazione a selezioni o
procedimenti concorsuali, anche se prodotte a mezzo di spedizione postale.
E' invece
richiesta, l'autenticazione delle copie conformi all'originale, dei
documenti presentati.
- L'ammissione o la motivata esclusione del candidato istante è determinata,
con apposito atto, dal dirigente competente della struttura interessata.
- L'esclusione è comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati.
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| Art.
10 - Proroga, riapertura dei termini, rettifica, revoca |
- La proroga, la riapertura dei termini
di scadenza, la rettifica nonché la revoca del bando, qualora
si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono
disposte con apposito atto del dirigente della struttura competente,
debitamente
ed adeguatamente motivato.
- Della proroga o riapertura del termine viene data comunicazione al
pubblico con le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo 8;
per quanto attiene all'ipotesi di rettifica e di revoca, si procederà con
modalità adeguate, previa idonea valutazione dei contenuti oggetto
di rettifica e di individuazione, in caso di revoca, di congrue forme
di comunicazione della stessa ai candidati già istanti.
- Di tali provvedimenti e delle relative modificazioni è, comunque,
resa informazione alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.
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Art.
11 - Corso concorso |
- Per la copertura dei posti a partire dalla categoria C
o per particolari figure professionali, sarà privilegiato,
di norma, il corso-concorso.
- Il corso-concorso è una procedura concorsuale nella quale i candidati
sono tenuti a partecipare ad un corso al termine del quale si effettuano
le prove d’esame.
- La partecipazione al corso è subordinata al superamento di una
prova selettiva ed è limitata ad un numero stabilito nel bando,
conformemente alla normativa vigente, ed in base all’ordine della
graduatoria costituita a seguito delle prove d’esame.
- Allo svolgimento delle diverse prove d’esame ed alla stesura della
graduatoria finale, provvederà una apposita commissione giudicatrice
composta da due esperti esterni e presieduta dal dirigente dell’Area
di riferimento.
- Con determinazione del Dirigente, sarà disciplinata la durata
del corso, il responsabile dell corso stesso, gli eventuali docenti,
le modalità di svolgimento del corso, le modalità dell'ammissione
al successivo concorso.
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| Art.
12 - Tipologia e contenuti delle prove d'esame |
- Nei concorsi per esami e per titoli
ed esami, le prove concorsuali sono determinate come di seguito evidenziato,
con riguardo a ciascuna qualifica funzionale:
- a) qualifica dirigenziale: due prove scritte ed una prova orale, conformemente
a quanto prescritto dai successivi articoli;
b) categoria D e C: due prove scritte di cui una può avere contenuto
teorico-pratico, ed una prova orale;
c) categoria B: una o due prove scritte ed una prova orale; nel caso
di due prove scritte, una deve avere contenuto pratico e l'altra teorico-pratico;
d) categoria A: prova selettiva, qualora il procedimento di reclutamento
avvenga conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della
legge n. 56/1987; una prova pratica o scritta, attraverso quesiti,
test od analoghe metodologie, ed una prova orale, nell'ipotesi di reclutamento
mediante concorso pubblico o interno.
1/bis. Nelle prove selettive per la progressione verticale finalizzata
al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore
del sistema di classificazione, le prove sono di seguito determinate:
a) categoria B una prova teorico pratica e colloquio
b) categoria C una prova scritta e colloquio
c) categoria D una prova scritta, una prova pratica e colloquio
Nell’espletamento della selezione saranno valutati anche i titoli
ai sensi dell’articolo 14 del presente regolamento.
- L'ordine di espletamento delle prove e gli specifici contenuti delle
stesse, sono determinati nei relativi bandi di concorso o avvisi
di reclutamento.
- Il bando concorsuale può stabilire
che le prove scritte per l'accesso alle posizioni professionali ascritte
alla categoria D e C, consistano
in una serie di quesiti a risposta sintetica.
1. Il bando di concorso può determinare, altresì, che le
prove scritte per l'accesso ai profili professionali ascritti alla categoria
B, consistano in appositi test bilanciati, da risolvere in un periodo
di tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali intese
all'accertamento della maturità e professionalità dei
candidati, con riguardo alle attribuzioni agli stessi rimesse.
- 2. Il bando concorsuale prevederà per i posti oltre la categoria
B, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una
lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera, da scegliersi
tra più indicazioni recate dall’avviso stesso, è accertata
durante la prova orale.
- Il bando di concorso potrà prevedere
le conoscenze informatiche e la lingua straniera, anche per particolari
posizioni professionali
ascritte alla categoria B.
1. Ai predetti fini è valutata l'eventuale necessità di
integrare la commissione giudicatrice con appositi membri aggiunti,
esperti in lingua straniera, che faranno parte a pieno titolo della
commissione,
limitatamente alla prova orale.
- 2. La valutazione dei dipendenti ai fini
della progressione orizzontale è effettuata
dai Dirigenti o dal Direttore Generale, sulla base delle schede di valutazione
approvate in sede di contratto integrativo decentrato. Le schede devono
essere comunicate ai dipendenti interessati per l’eventuale
contraddittorio.
inizio |
| Art.
13 - Valutazione delle prove |
- Nei concorsi per
esami il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove scritte, pratiche, teorico-pratiche o pratico-attitudinali
e della votazione riportata a seguito della prova orale.
- Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata
sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle singole prove d'esame.
- Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato,
in ciascuna prova scritta, pratica, teorico-pratica o pratico-attitudinale,
una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
- La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione
non inferiore a 21/30 o equivalente.
- L'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera, consiste
in un giudizio di idoneità e comporta l'attribuzione di un
punteggio non superiore al 10% di quello complessivamente a disposizione
della
commissione per la prova orale (10% di 30/30 = 3/30 o equivalente.
inizio |
| Art.
14 - Categorie di titoli valutabili |
- Nei concorsi per
titoli ed esami, sia pubblici che interni, i titoli valutabili rientrano
nelle seguenti categorie:
titoli di studio e di cultura;
titoli di servizio;
titoli vari;
curriculum professionale;
inizio |
| Art.
15 - Punteggio attribuibile per categorie e valutazione |
- Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivamente
attribuito ai titoli non può essere superiore a 10/30 o equivalente.
- Il punteggio di cui sopra è suddiviso, tra le diverse categorie
di titoli, quali recate dal precedente articolo 14, conformemente
ai seguenti criteri:
a) per posizioni professionali ascritte alla categoria A
* titoli di studio e di cultura 30% = punti 3.00
* titoli di servizio 60% = punti 6.00
* titoli vari 5% = punti 0.50
* curriculum professionale 5% = punti 0.50
_________________
Totale = punti 10.00
b) per posizioni professionali ascritte alla categoria B e C
° titoli di studio e cultura 40% = punti 4.00
* titoli di servizio 5% = punti 5.00
* titoli vari 10% = punti 1,00
*curriculum 5% = punti 0,50
__________________
Totale = punti 10.00
c) per posizioni professionali ascritte alla categoria D
° titoli di studio e cultura 40% = punti 4.00
° titoli di servizio 35% = punti 3.50
* titoli vari 5% = punti 0.50
* curriculum professionale 20% = punti 2,00
_______________
Totale = punti 10.00
-
Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio
massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, conformemente
a quanto recato dal precedente articolo 7, comma 3, lettera f) e dal
presente articolo.
-
La valutazione dei titoli, i cui punteggi sono specificati nel bando
concorsuale, è operata, previa determinazione dei criteri, dopo
le prove scritte e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati,
ai sensi dei successivi articoli.
-
Tale valutazione è effettuata anche nelle fattispecie di prova
pratica, teorico-pratica e pratico-attitudinale, qualora sussista un'autonoma
fase attinente alla prova orale successiva al suo compimento.
-
In caso di concorso per soli titoli, fermi restando i criteri di valutazione
di cui al presente articolo, il punteggio a disposizione della Comm/ne è determinato,
ai soli fini valutativi, in 30/30 o equivalente.
inizio |
| Art.
16 - Titoli di studio |
- I titoli di studio
ricomprendono tutti i titoli comunque denominati, quali licenze, diplomi
o altro, rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico ed universitario.
- Il titolo di studio deve essere presentato in originale o copia autenticata
e non può essere autocertificato.
inizio |
Art.
17 - Titoli di servizio |
- I titoli di servizio
ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale; il servizio
prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità.
- Nell'ambito della presente categoria di titoli, è valutato esclusivamente
il servizio reso presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche
ed integrazioni.
- E' oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza
del bando concorsuale o dell'avviso di selezione.
- I titoli di cui sopra, possono essere autocertificati. Spetterà al
vincitore del concorso la successiva presentazione dei titoli in
originale o copia autenticata.
inizio |
| Art.
18 - Titoli vari |
- I titoli vari
ricomprendono gli attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al
termine di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento, relativi
a materie attinenti alle funzioni da assolvere, con esclusione delle
forme seminariali; la valutazione dei corso privilegia, nell'attribuzione
del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto, attraverso
votazione o giudizio finale, rispetto a quelli di mera frequenza.
- Sono, altresì, da valutare, purché attinenti, nell'ambito
di tale categoria:
a) l'abilitazione professionale, qualora non richiesta per l'accesso,
in considerazione degli anni di pratica costituenti presupposto
necessario per il conseguimento dell'abilitazione stessa;
b) gli incarichi professionali,
con riguardo all'entità e qualità della
prestazione resa.
- I titoli di cui sopra possono essere autocertificati. Spetterà al
vincitore del concorso la successiva presentazione dei titoli in originale
o copia autenticata.
- Le pubblicazioni a stampa editoriale, quali libri, saggi, pubblicazioni
ed altri elaborati, devono essere presentate in originale a stampa
o in copia autenticata, e sono valutate soltanto se attinenti alle materie
la cui disciplina è oggetto di prove d'esame o se, comunque, evidenzino
un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento
alle funzioni connesse al posto messo a concorso; ove la pubblicazione
rechi il contributo di più autori, la parte curata dal candidato
deve essere chiaramente individuata o individuabile dal contesto della
pubblicazione stessa.
inizio |
| Art.
19 - Curriculum professionale |
-
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte
dal candidato, nel corso della propria vita lavorativa, che la commissione
ritenga significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed
attitudini professionali del candidato stesso, in relazione alla posizione
professionale posta a concorso (ad esempio: esperienze lavorative rese
presso privati); il curriculum deve essere sottoscritto dal concorrente
ed è valutato solo se evidenzia un valore professionale aggiunto
rispetto ai titoli documentati o attestati con dichiarazioni sostitutive
rese a norma di legge e se corredato e supportato da idonea documentazione.
inizio |
| Art.
20 - Detrazioni per sanzioni disciplinari |
- Nel
caso in cui il dipendente che partecipi a concorso interno o a riserva
di posti prevista nel concorso pubblico, sia risultato oggetto di applicazione
di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza
per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice attribuisce
un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato
pari ad 1/30 o equivalente;
b) il procedimento applicativo della multa
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato
pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, comporta una riduzione
del punteggio complessivo
conseguito dal candidato pari a 4/30 o equivalente.
- Ai fini di cui sopra, la Commissione si avvale di apposita certificazione
interna, debitamente prodotta a cura della struttura competente in materia
di personale.
inizio |
| Art.
21 - Commissione esaminatrice - Nomina e composizione |
- Le Commissioni Esaminatrici dei concorsi
pubblici e interni sono composte come di seguito delineato:
- da un Dirigente dell'Ente che assume la presidenza o, in
caso di impossibilità,
dal Segretario Comunale;
- da due esperti di comprovata competenza con riguardo
alle materie oggetto di concorso, scelti tra funzionari dipendenti
da amministrazioni pubbliche,
docenti, nonché soggetti estranei alle medesime
pubbliche amministrazioni; almeno uno dei tecnici esperti
dovrà,
di norma, essere esterno all'Amministrazione Comunale,
fatti salvi casi
eccezionali adeguatamente motivati.
- Non possono far parte delle commissioni
esaminatrici di concorso, i componenti dell'organo
di direzione politica dell'Ente, coloro
che ricoprono cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.
- Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,
rapportabile ad una posizione di componenza, è riservato alle
donne, salvo motivata impossibilità di conferimento del relativo
incarico.
- Le commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del Dirigente
della struttura competente, sentito il Sindaco.
- Le funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice sono assolte
da funzionari o impiegati di ruolo, prioritariamente assegnati funzionalmente
alla struttura competente in materia di personale, ascritti:
- alla
categoria C o superiore per i concorsi relativi a qualifiche
superiori alla categoria C;
- alla categoria B per i concorsi relativi alle restanti
categorie.
- possono essere nominati, in via definitiva, membri di commissione
supplenti, tanto per il Presidente, quanto per gli altri componenti
la commissione
medesima.
- I membri supplenti, da nominarsi nell'ambito delle qualificazioni di
cui al comma 1, intervengono alle sedute della commissione nelle
ipotesi di impedimento grave e documentalmente giustificato dei membri
effettivi.
- Il Presidente ed i membri della commissioni esaminatrici possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia svolto, durante
il servizio attivo, l’attività attinente al posto messo
a concorso.
- L'utilizzazione del personale in quiescenza di cui sopra non è consentita
se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari,
per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata
o per licenziamento e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento
a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di con corso.
- Le commissioni esaminatrici possono essere integrate con membri aggiunti
per gli esami di lingua straniera e di informatica ai sensi dell'art.
12 - comma 6, nonché per materie speciali.
inizio |
| Art.
22 - Cessazione e sostituzione dei componenti |
- I
componenti le commissioni esaminatrici il cui rapporto d'impiego si risolva,
per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della commissione,
cessano dall'incarico, salva espressa conferma operata, con proprio atto,
dal Dirigente della struttura competente o dal segretario comunale.
- Nel caso di sostituzione di componenti di commissione giudicatrice,
a qualsivoglia titolo operata, conservano validità tutte le
operazioni concorsuali precedentemente assolte.
inizio |
| Art.
23 - Comitati di vigilanza |
- Qualora
i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e/o pratiche risultino
in numero elevato, le prove stesse potranno avere luogo in più locali
della medesima sede, ovvero in sedi diverse.
- Nelle ipotesi di cui al precedente comma è costituito, per ciascun
locale o per ciascuna sede in cui si svolgono le prove, con provvedimento
del Presidente della Commissione, apposito Comitato di Vigilanza
i cui membri sono scelti tra i dipendenti in servizio presso l'Ente,
ritenuti
idonei all'assolvimento di funzioni di sorveglianza.
inizio |
Art.
24 - Casi di incompatibilità |
- Non
possono far parte della commissione giudicatrice di concorso coloro
in relazione ai quali sussista un rapporto di matrimonio, di convivenza
o di grave inimicizia, ovvero un vincolo di parentela o di affinità sino
al quarto grado compreso, o comunque, uno dei casi previsti e disciplinati
dall'art. 51 del codice di procedura civile, con altro componente
di Commissione o con alcuno dei candidati ammessi al concorso.
- La verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità,
quali sopra rappresentate, è operata all'atto dell'insediamento
della Commissione Esaminatrice, preliminarmente all'inizio dei lavori.
- Ciascun membro, acquisita cognizione degli estremi identificativi dei
candidati ammessi, è tenuto, per i fini di cui sopra, a rendere
idonea attestazione, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione
d'insussistenza di cause di incompatibilità.
- Si applica, in materia di ricusazione, quanto recato dall'articolo
52 del codice di procedura civile.
inizio |
| Art.
25 - Attribuzioni |
- La
commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale
presenza di tutti i componenti, esprimendosi, normalmente, con giudizio
collegiale, fatto salvo l'apprezzamento soggettivo delle singole prove
d'esame e la conseguente attribuzione di punteggio.
- La concomitante presenza di tutti i componenti non risulta indispensabile
quando la Commissione esaminatrice assolva attività non comportanti
valutazioni, anche comparative, o l'assunzione di determinazioni.
- I componenti la commissione ed il segretario della stessa sono tenuti
ad osservare il segreto ed il più stretto riserbo sulle operazioni
svolte in seno alla medesima, nonchè sui criteri e sulle determinazioni
adottate.
- Il Presidente di commissione ha il compito di dirigere e coordinare
l'attività dell'organo presieduto, nonchè di intrattenere
i rapporti con l'Amministrazione ed i candidati. Per quanto attiene
alle comunicazioni ufficiali relative al concorso o alla selezione,
vi provvede
il segretario della commissione.
- Tutti i componenti la commissione sono posti sullo stesso piano funzionale,
con identici poteri e facoltà, fatto salvo quanto specificato
al precedente comma.
- Il segretario di commissione ha la responsabilità della custodia
degli atti, documenti ed elaborati tutti inerenti alla procedura concorsuale
o selettiva in espletamento, conformemente alle indicazioni rese dal
Presidente, nonchè della redazione dei verbali attestanti le
operazioni assolte per ciascuna seduta, dalla commissione esaminatrice.
Detti verbali
sono sottoscritti in calce e siglati in ciascuna pagina da tutti i
membri della commissione procedente.
inizio |
| Art.
26 - Compensi |
- Ai
componenti la commissione giudicatrice competono i compensi professionali
regolamentati dal D.P.C.M. 23/3/1995 ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni.
- Ai componenti la commissione giudicatrice spetta inoltre il rimborso
delle spese di viaggio, se residenti in comune diverso dalla sede
dell'Amministrazione, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
in materia di missioni
e trasferte, nonché di vitto e di alloggio, allorquando e
sussistono i necessari presupposti e condizioni.
- Per i membri interni all'Ente le prestazioni sono incompatibili con
il contestuale assolvimento di funzioni rese in costanza di servizio.
- Ai Dirigenti e al Segretario Generale svolgenti funzioni di Presidente
di Commissione, non spetta alcuno dei compensi di cui al comma 1,
in conformità alle prescrizioni recate dall'articolo 51, comma
3 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi
di attribuzioni istituzionali, legislativamente o regolamentarmente
conferite
e riconosciute in relazione alla posizione e qualifica rivestita,
fatto salvo l'eventuale trattamento di missione e di trasferta conformemente
a quanto recato dal precedente comma 2.
inizio |
| Art.
27 - Insediamento ed ordine degli adempimenti |
- La
Commissione Giudicatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente,
previa idonea comunicazione trasmessa a ciascun membro.
- All'atto della seduta di insediamento, il segretario di commissione
provvede, mediante estrazione di copie presso l'ufficio competente,
a dotare i singoli membri dell'atto di indizione concorsuale, del provvedimento
di ammissione dei candidati nonchédi ogni altro atto e documento
utili allo svolgimento dei lavori.
- La commissione osserva, di norma, il seguente ordine dei lavori di
competenza:
a) verifica di insussistenza di cause d'incompatibilità generali
e di cause speciali d'incompatibilità tra i componenti, con produzione
di apposita dichiarazione d'attestazione in tal senso;
b) acquisizione cognitiva dell'elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione,
da parte dei membri di commissione, di apposita dichiarazione di insussistenza
di cause di incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti;
c) presa visione dell'atto d'indizione concorsuale e del relativo avviso,
nonché del sistema normativo disciplinatorio di riferimento,
con riguardo alla specifica procedura di reclutamento;
d) determinazione
dei criteri per la valutazione dei titoli, nelle procedure concorsuali
per titoli ed esami o per soli titoli, nonché dei
criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali;
e) individuazione del termine del procedimento reclutativo;
f) esperimento
delle prove scritte e/o pratiche e/o pratico-attitudinali e/o teorico-pratiche,
o valutazione dei titoli, nei concorsi per soli
titoli;
g) valutazione delle prove scritte e/o pratico-attitudinali
e/o teorico-pratiche, con l'attribuzione della relativa votazione a
ciascun candidato;
h)
valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato
le prove scritte e/o pratiche e/o pratico-attitudinali e/o teorico-pratiche,
in applicazione dei criteri predeterminati, con attribuzione di conseguente
punteggio a ciascun concorrente conformemente a quanto recato dal precedente
articolo 15, comma 4.
i) espletamento della prova orale con assegnazione
del punteggio corrispondentemente conseguito;
l) formulazione della graduatoria finale di concorso con
attribuzione dei relativi punteggi conseguiti, per ciascuna prova sostenuta
e nel
complessivo valutativo, da ogni singolo concorrente, tenendo debito
conto dei diritti di precedenza conseguenti ad eventuali riserve, ovvero
dei diritti di preferenza vantati, ancorché correttamente documentati;
m)
trasmissione degli atti procedimentali tutti, alla struttura competente
in materia di personale, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
inizio |
| Art.
28 - Diario delle prove |
- Il
diario delle prove scritte e/o pratiche, determinato dalla Commissione
Esaminatrice è comunicato ai candidati ammessi. La relativa
comunicazione, assumendo contestuale valenza di partecipazione ammissiva,
deve avvenire,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno
quindici giorni di preavviso. A tale ultimo fine fa fede, esclusivamente,
la data
a timbro apposta, sulla raccomandata, dall'ufficio postale accettante.
- La comunicazione ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
orale è effettuata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
conformemente a quanto recato dall'articolo 6, 3° comma, del D.P.R.
n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
inizio |
| Art.
29 - Adempimenti da osservarsi durante le prove scritte |
- Nello
svolgimento delle prove scritte e/o pratiche si applicano, per quanto
attiene agli adempimenti da osservarsi da parte dei concorrenti e della
commissione esaminatrice, le prescrizioni recate dall'articolo 13 del
D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
inizio |
Art.
30 - Adempimenti da osservarsi a conclusione delle prove scritte |
- Al
concorrente sono consegnate. per ciascuna prova d'esame, due buste,
di norma di eguale colore, delle quali una grande ed una piccola contenente,
quest'ultima, un cartoncino bianco.
- Il candidato , dopo avere svolto l'elaborato, senza apporvi sottoscrizione,
nè altro contrassegno alcuno, ripone il foglio o i fogli nella
busta grande; scrive poi, il proprio nome e cognome, la data ed il
luogo di nascita sul cartoncino bianco e lo richiude nella busta
piccola. Pone,
quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna
al Presidente di commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente
della
commissione o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta,
in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante
parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della
data di ricevimento
in ipotesi di prove svolte in date diverse.
- Il riconoscimento del singolo candidato è operato a conclusione
dell'attività valutativa assolta e dell'attribuzione del conseguente
giudizio espresso con riguardo a tutti complessivamente gli elaborati
prodotti dai concorrenti ed a tutti i concorrenti che hanno sostenuto
le prove.
- Nel caso di svolgimento di più prove scritte e/o pratiche, il
riconoscimento di cui sopra è effettuato a conclusione di tutta
l'attività valutativa assolta con riferimento alle diverse prove
sostenute.
inizio
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| Art.
31 - Adempimenti da osservarsi in relazione alla prova orale |
- Gli
adempimenti e le modalità da osservarsi per lo svolgimento
della prova orale, sono conformi a quanto recato dall'articolo 6,
commi 4 e
5 e dall'articolo 12, comma 1 del D.P.R. n.487/1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
inizio |
| Art.
32 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie |
- Di tutte le operazioni assolte e
delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice, anche
nel valutare i singoli elaborati, è redatto, a cura del segretario,
distintamente per ciascuna seduta, apposito verbale, sottoscritto,
da tutti i componenti di commissione e dal segretario stesso.
- Si applica, in materia di formazione della graduatoria di merito e
di declaratoria di utile collocazione nell'ambito della stessa in relazione
ai posti messi a concorso, quanto disposto dall'articolo 15, commi
2
e 3 del D.P.R. n, 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- La graduatoria di merito è approvata con apposito atto del Dirigente
responsabile della struttura competente ed è pubblicata all'albo
pretorio dell'Amministrazione per un periodo di almeno quindici giorni
consecutivi. Da tale data decorre il termine per le eventuali azioni
impugnative.
- La graduatoria di merito rimane efficace, per il periodo temporale
previsto dalla vigente normativa, decorrente dalla data della sua approvazione,
per l'eventuale copertura, oltre che dei posti messi a concorso,
anche
di quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e/o
disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale, nel
periodo di operatività della
graduatoria stessa.
inizio |
| Art.
33 - Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza |
- La
produzione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva,
precedenza e preferenza è effettuata conformemente alle prescrizioni
recate dall'articolo 16, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modifiche ed integrazioni.
- Per la formazione della graduatoria finale, nel caso in cui più candidati
avessero il medesimo punteggio, essendo contestualmente privi degli altri
titoli preferenziali di cui all’articolo 5 del D.P.R. n.487/1994,
l’ordine di preferenza è il seguente:
a) nei concorsi per titoli ed esami, il candidato che abbia ottenuto
il punteggio più elevato nella soma dei punti attribuiti nelle
prove d’esame;
b) nei concorsi per soli esami, il candidato che abbia ottenuto il
punteggio più elevato nelle prove scritte o scritte pratiche.
inizio |
Art.
34 - Assunzioni in servizio |
- I candidati dichiarati vincitori,
sono invitati a mezzo comunicazione notificata o inviata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi personalmente presso
l'Amministrazione
Comunale, entro il termine prescritto nella predetta comunicazione,
per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia
resta, comunque, subordinata all’accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l'assunzione di cui ai precedenti articoli
3
e 4 e sono assunti in prova nella posizione professionale e di qualifica
per la quale risultano vincitori.
- Conformemente a quanto recato dall'articolo 43 del decreto legislativo
n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, agli assunti all'impiego
presso l'Amministrazione si applicano, con riguardo alla produzione
dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti al precedente comma
richiamati,
le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6 della legge n.
444/1985 in osservanza dei principi delegatori portati dall'articolo
2, comma
1, lettera c), numero 4),della legge n. 421/1992.
- Qualora il vincitore di concorso non ottemperi alle prescrizioni di
cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale comunica di non
dar luogo alla stipulazione del relativo contratto individuale o, se
questo è già stato
condizionatamente stipulato, l'avvenuta risoluzione dello stesso. E’ fatto
salvo il caso in cui il vincitore medesimo non richieda preventivamente
ed ottenga per giustificato e documentato motivo, apposita proroga
del termine stabilito.
- La prestazione del servizio militare o del servizio sostitutivo civile
costituisce giusta causa di differimento dei termini prescritti e,
come tale, la proroga di cui sopra opera di diritto, estendendosi al
complessivo
periodo d'impossibilità ad adempiere, conseguente alla causa
ostativa in parola.
inizio |
| Art.
35 - Periodo di prova |
- Il personale assunto in servizio è sottoposto,
di norma, all'esperimento di un periodo di prova, ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa e come specificato nel contratto individuale
di lavoro.
- La valutazione dell'esperimento rientra nelle competenze dei Dirigenti
preposti alle strutture cui il dipendente interessato risulta funzionalmente
assegnato.
- Il Dirigente che non intenda confermare l’assunzione di un dipendente,
ad esso assegnato, per mancato superamento del periodo di prova, con
apposito atto debitamente motivato sulle prestazioni svolte dal dipendente
medesimo durante l’esperimento della prova, provvede alla risoluzione
dell’instaurato rapporto di lavoro. Del provvedimento ne viene
data comunicazione all’Ufficio Personale.
inizio
|
| Art.
36 - Reclutamenti speciali - Assunzioni operate ai sensi dell'articolo
16 della legge n. 56/1987 |
- Le assunzioni per le categorie ed
i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, con eccezione delle posizioni professionali
sottratte alla presente procedura di reclutamento, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, sono effettuate conformemente
alle disposizioni recate dall'articolo 16 del legge n. 56/1987, con le
modalità modalità prescritte dal citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, così come attuate, specificate ed
integrate dalle norme di cui al Capo III del D.P.R. n. 487/1994 e successive
modifiche ed integrazione.
- Si applicano, altresì, le prescrizioni portate dal presente
regolamento, in quanto compatibili con il sistema dispositivo richiamato
nel comma
1.
- Per le selezioni di cui al presente articolo, relative ad assunzioni
a tempo determinato, non sarà dovuto alcun compenso ai membri
della commissione esaminatrice. Per le assunzioni a tempo indeterminato,
si fa riferimento all’articolo 26 del presente regolamento.
inizio
|
| Art.
37 - Assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a categorie protette |
- Le assunzioni
obbligatorie di soggetti appartenenti a particolari categorie protette
di cittadini avvengono
in conformità a quanto disposto dal Capo IV del D.P.R. n. 487/1994
e successive modifiche ed integrazioni, come, da ultimo, sostituito dalle
prescrizioni recate con D.P.R. n. 246/1997, fatta eccezione per le modalità di
pubblicazione della richiesta di avviamento inoltrata alla Direzione
Provinciale del Lavoro, da effettuarsi mediante affissione dell'istanza
stessa o di apposito avviso all'albo pretorio dell'Amministrazione
Comunale, per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorrente
dalla data
di presentazione della richiesta di cui trattasi.
- Si applicano, in quanto compatibili con
le disposizioni richiamate nel precedente comma, le prescrizioni recate
dal presente atto regolamentare.
inizio
|
| Art.
38 - Accesso alla qualifica di dirigente con rapporto a tempo indeterminato |
- Fatto
salvo quanto già regolamentato in materia di costituzione
di rapporti di lavoro dirigenziali a termine, l'accesso alla qualifica
di dirigente
a tempo indeterminato avviene per concorso per esami, conformemente
a quanto previsto dalla vigente normativa.
- Le modalità di svolgimento delle selezioni sono conformi a quanto
recato dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 439/1994, da intendersi, in questa sede, richiamato in applicazione.
- Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le prescrizioni
recate dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui
al precedente comma 2.
- Ai fini del computo complessivo dei periodi di servizio utili per il
conseguimento dell'accesso alla qualifica dirigenziale, si intendono
ricompresi nell'ambito della ex carriera direttiva, ai sensi dell'articolo
28, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche
ed integrazioni, gli inquadramenti nella ex settima e nell'ex ottava
qualifica funzionale (categoria D), nonchè i servizi svolti al
di fuori della pubblica amministrazione, nella qualifica di dirigente.
In tutti i casi, è necessario il possesso del diploma di laurea.
inizio |
Art.
39 - Valutazione del periodo di prova nel rapporto dirigenziale |
- La valutazione dell'esperimento del
periodo di prova del personale dirigenziale, come risultante dal contratto
individuale di lavoro, compete alla Giunta Comunale, la quale vi provvede
sentito il Segretario Comunale ed il Nucleo di Valutazione.
inizio |
| Art.
40 - Forme flessibili di assunzione |
- L’Amministrazione Comunale,
nel rispetto delle vigenti disposizioni sul reclutamento del personale,
si avvarrà delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale, previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
- Potranno essere utilizzate le forme dei contratti di formazione e lavoro,
del telelavoro nonché di altri rapporti formativi e della fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo, in conformità a quanto
disciplinato dai contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo.
inizio |
| Art.
41 - Costituzione di rapporti a tempo determinato di alta specializzazione |
- Possono essere costituiti rapporti
di lavoro subordinato, a tempo determinato, per l'assolvimento di attribuzioni
di elevata specializzazione professionale, sia per la copertura di posizioni
istituite nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, sia al di fuori
della stessa, conformemente a quanto quanto previsto dall'art. 51 della
legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
- Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale le posizioni
funzionali caratterizzate, di norma, da un evoluto sistema di cognizioni
disciplinari o multidisciplinari, che implica un permanente flusso
di attività formativa
e di aggiornamento, una costante applicazione delle tecniche di intervento
apprese e, di norma, una limitata presenza nell'ambito dell'ordinario
mercato del lavoro pubblico o privato.
- La copertura con rapporto a tempo determinato di posizioni in dotazione
organica di alta specializzazione, come sopra espresso, avviene mediante
l’apposito provvedimento d’indizione selettiva, in relazione
alla qualifica funzionale di riferimento. Le costituzioni extra-dotazionali
di cui al presente articolo, viceversa, sono disciplinate dalle disposizioni
recate dall'articolo 39 del già citato regolamento, in quanto
applicabili.
inizio |
| Art.
42 - Modalità di costituzione dei rapporti a tempo determinato
di alta specializzazione |
- L’individuazione del candidato è operata
attraverso processo comparativo, inteso all’accertamento della
professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi
a quello oggetto del nuovo rapporto contrattuale ed alla valutazione
delle esperienze curriculari in genere e delle specifiche attitudini
dimostrate.
- Una apposita Commissione, composta da due esperti esterni, presieduta
dal Dirigente dell’Area di riferimento e dallo stesso nominata, sentito
il Sindaco, procederà alle prove di valutazione, al fine di fornire
al Sindaco, una rosa di candidati, nell’ambito della quale sarà effettuata,
secondo criteri oggettivi, la scelta per l’effettuazione dell’assunzione
a tempo determinato.
- I candidati, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione,
dovranno esibire, unitamente al titolo di studio richiesto, i curricula
professionali, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso, all’Albo Pretorio.
- La selezione per l’accertamento della professionalità, consisterà in
un colloquio riguardante i seguenti aspetti:
- conoscenza delle specifiche normative attinenti alla specializzazione
richiesta;
- conoscenza delle fondamentali normative attinenti al ruolo, alla
funzione e all’organizzazione del Comune;
- motivazioni per la partecipazione alla selezione;
- capacità organizzativa e professionale in relazione alla posizione
da ricoprire.
- La valutazione del colloquio darà riferimento a criteri di preparazione,
competenza e sensibilità, dimostrate dal candidato in relazione
alla posizione da ricoprire. Detta valutazione è intesa esclusivamente
ad individuare la parte contraente ma non dà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria di merito comparativo.
- E’ in facoltà dell’Amministrazione di stipulare
un nuovo contratto di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione,
in caso di risoluzione del precedente contratto, per qualsiasi causa
intervenuta.
inizio |
| Art.
43 - Concorsi interni - Principi |
- I procedimenti di selezione interna
sono volti a consentire la massima valorizzazione della professionalità acquisita, dal personale
dipendente, nell'ambito dei processi produttivi gestiti e delle funzionalità espresse
dall'Amministrazione Comunale, nell'interesse precipuo di quest'ultima
di conseguire significativi ritorni sugli investimenti operati nell'attività di
formazione delle risorse umane, attraverso l'impiego ottimale e compiuto
delle qualità individuali conseguite e delle attitudini lavorative
dimostrate dal personale, consentendone, nel contempo, la progressione
di ruolo e la riqualificazione professionale.
inizio |
| Art.
44 - Disciplina del reclutamento interno |
- Ai sensi di quanto disposto dal 2° comma dell’articolo
4 del nuovo ordinamento professionale siglato il 31/3/1999, le selezioni
interne sono eseguibili per la copertura dei posti vacanti dei profili
caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente
dall’interno degli stessi enti.
I reclutamenti di cui al comma 1 sono attuabili nelle forme e tipologie
procedimentali di selezione previste dall'ordinamento giuridico locale.
La partecipazione alla selezione interna è consentita al personale
in servizio nella categoria immediatamente inferiore, anche prescindendo
dal titolo di studio ordinariamente previsto per l’accesso dall’esterno,
fatti salvi quelli previsti dalle norme vigenti e precisamente: accesso
alla categoria B – personale della categoria A in possesso di 12
mesi di anzianità di servizio; accesso alla categoria B3 - personale
della categoria B1 e B2 in possesso di 12 mesi di anzianità di servizio;
accesso alla categoria C – personale della categoria B3, B4, B5 e
2 anni di anzianità di servizio; accesso alla categoria D – personale
della categoria C e 3 anni di anzianità di servizio; accesso alla
categoria D3 – personale della categoria D1 e D2 e 3 anni di anzianità di
servizio.
- La copertura dei posti può avvenire tramite concorso interno
o corso-concorso interno con le modalità indicate nei precedenti
articoli.
- Le selezioni interne, sono disciplinate dalle norme dettate nei relativi
avvisi di selezione interna approvati dagli organi competenti e formulati
nel rispetto dei principi desumibili dalla disciplina recata da questo
regolamento, nonchè in osservanza delle norme ivi contenute,
in quanto compatibili con la natura e la tipologia della selezione
prescelta.
inizio
|
| Art.
45 - Individuazione dei profili professionali |
- Le posizioni professionali, acquisibili mediante procedimenti
di selezione interna, potranno essere individuate, in presenza dei presupposti
di legge e di regolamento, previo confronto con le OO.SS., con provvedimento
della Giunta, integrativo o modificativo del presente regolamento
inizio |
| Art.
46 - Norma finale |
- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne
dell'Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme
di cui al presente regolamento
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato
dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme previste
dai contratti di lavoro nel tempo vigenti.
-
Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti articoli, si
opera rinvio alle norme legislative, regolamentari e negoziali, vigenti
in materia.
|
| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
DIRIGENTE
Area Servizi Generali |
| Responsabile |
Giorgio Ghelardini |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
g.ghelardini |
| orario ricevimento |
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