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| Regolamento
per l'occupazione di SUOLO PUBBLICO e del relativo CANONE (C.O.S.A.P.) |
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Il Regolamento comunale per l'occupazione del suolo
pubblico e del relativo canone (COSAP) è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 3 del 29.01.1998. Successivamente è stato modificato
con deliberazione consiliare n. 5 del 14.02.2000 e con deliberazione
consiliare n. 9 del 07.03.2003 . Testo
aggiornato dalla deliberazione n. 9/2003.
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| Art.
1 - Oggetto del regolamento |
1. Il presente
regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico, nonché di
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita
nei modi di legge e l’applicazione del relativo canone nel Comune
di SAN VINCENZO, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni
di legge .
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| Art.
2 - Definizione di suolo pubblico |
1.
Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento
si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente
al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree
destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di
passaggio pubblico.
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| Art.
3 - Autorizzazione e concessione di occupazione |
1. È fatto
divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato
da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso
sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione
comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta
dell’interessato. Le occupazioni occasionali di cui all’art.
11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente
alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte
dell’interessato, salvo quanto previsto dal c. 2 dell’art.
11.
Detta comunicazione, salva l’ipotesi di cui all’art. 4, deve
essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni
prima della data prevista d’inizio dell’occupazione.
2. È facoltà del Comune vietare l’occupazione per
comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di
legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che
si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della
viabilità.
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| Art.
4 - Occupazioni di urgenza |
1. Per far fronte
a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione
di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione deve
intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale,
al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni,
riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni
caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo
art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione
si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
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| Art.
5 - Domanda di occupazione |
1. Chiunque intenda
occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie,
sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato
da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda
al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata tramite il
protocollo generale o spedita all’ufficio comunale competente al
rilascio dell’autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
- l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio
legale ed il codice fiscale del richiedente;
- L’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si
chiede di occupare e la sua consistenza;
- l’oggetto dell’occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento
della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente
eseguire, le modalità di utilizzazione dell’area;
- la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine
legislativo e regolamentare in materia;
- la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese
di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta
dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione
tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti
ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della
domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda
sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall’ufficio concedente,
da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede
stradale e del posizionamento dell’ingombro.
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| Art.
6 - Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione |
1. L’Ufficio
comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni
necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, e previa
l’acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l’atto
di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In
esso sono indicate: la durata dell’occupazione, la misura dello
spazio di cui è consentita l’occupazione, nonché le
condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.
Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni
permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto
riguarda le concessioni temporanee, entro 10 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali,
il responsabile formula all'interessata apposita richiesta di integrazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo
idoneo a documentare la richiesta
L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata
dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
di integrazione. In caso contrario, la domanda viene archiviata senza
dar seguito al procedimento.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso
del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
La richiesta di concessione di suolo pubblico può essere fatta
contestualmente ad altri tipi di domande, quali richiesta autorizzazione
alla vendita, richiesta autorizzazione di pubblica sicurezza, ecc. Sarà l’ufficio
che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione
di suolo pubblico dall’ufficio competente e rilasciarla contestualmente
all’altro atto. In questo caso detto ufficio, prima del rilascio
della concessione di suolo pubblico, dovrà accertarsi dell’avvenuto
pagamento del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s’intende subordinato
altresì all’osservanza delle prescrizioni di cui al cap.
2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi
di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od
autorizzazione.
3. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata con
le seguenti condizioni:
- a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall’art
27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti
dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli
esperiti dai competenti uffici comunali;
- con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni
per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con
le quali è subordinato il rilascio dell’atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi
danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per
effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa
non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario
avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori
occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione
in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall’Amministrazione
Comunale nell’atto di concessione.
6. Quando l’occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione
costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.lgs. 30.04.1992
n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l’osservanza
delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modifiche), e in ogni caso l’obbligatorietà per l’occupante
di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione
dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione
, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti
del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
In caso di denegato rilascio dell’autorizzazione o concessione,
deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento
negativo.
8. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con
il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. L'amministrazione,
può, infatti ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni
di contrasto con gli interessi generali della collettività. In
ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere
l'occupazione materiale.
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| Art.
7 - Durata dell’occupazione |
1. Le occupazioni
sono permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non
inferiore all’anno e con disponibilità completa e continuativa
dell’area occupata, indipendentemente all’esistenza di manufatti
o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e
che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata
e continuativa dell’area.
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Capo
II. Prescrizioni tecniche
Art. 8 - Occupazione con materiali connessi all’esecuzione di lavori
e di opere |
1. Quando per l’esecuzione
di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con
terriccio, terra di scavo e materiale di scarto ,inerti o materiali edili
in genere , nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno
essere indicati le modalità dell’occupazione ed i termini
per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
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| Art.
9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive |
1. Fatta salva
ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art.35 del presente Regolamento e fuori
dai casi previsti dall’art. 20 del vigente Codice della Strada,
nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione
delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei
materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio
con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle
di custodia.
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| Art.
10 - Autorizzazione ai lavori |
1. Quando ai fini
dell’occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione
dei suolo pubblico, l’autorizzazione o la concessione di occupazione
sono sempre subordinate alla titolarità dell’autorizzazione
all’effettuazione dei lavori medesimi.
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| Art.
11 - Occupazioni occasionali |
1. Le occupazioni con ponti, steccati,
pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad
eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito
di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle
destinate genericamente all’effettuazione di soste operative, non
sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti
di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni,
per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano
durata superiore a 12 ore e ai sensi dell’art. 31, c. 1, lett.
d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione
alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni,
pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni
di cui al presente articolo più volte nel corso dell’anno,
può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un’autorizzazione
annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte
a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.
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| Art.
12 - Obblighi del concessionario |
1. Le concessioni e le autorizzazioni
per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate
a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, su richiesta degli
agenti addetti alla vigilanza, l’atto di concessione o autorizzazione
di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione
di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori
per i rifiuti.
4. Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla
pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in
tal senso dal competente Ufficio tecnico il concessionario è tenuto
al ripristino della stessa a proprie spese.
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| Art.
13 - Decadenza della concessione o dell’autorizzazione |
1. Sono cause della decadenza della
concessione o dell’autorizzazione:
- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi
causa, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia
di occupazione del suolo;
- l’uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio
in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo oggetto dell’autorizzazione
o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento
del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni
successivi in caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico,
nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- il mancato utilizzo dell’occupazione suolo da parte del titolare
della concessione e/o autorizzazione.
2. L’accertata esistenza di morosità del concessionario
nei confronti del Comune di San Vincenzo per debiti del richiedente nei
confronti del Comune divenuti definitivi di carattere tributario ed extratributario
sorti durante la vigenza della concessione o autorizzazione.
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| Art.
14 - Revoca o modifica della concessione o dell’autorizzazione.
Rinuncia |
1. La concessione o l’autorizzazione
di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili
per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo
non può essere revocata se non per necessità dei pubblici
servizi. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di
alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione - senza
interessi - del canone pagato in anticipo.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita
comunicazione diretta all’amministrazione. Se l’occupazione
non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del
canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti
dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
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| Art.
15 - Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione |
1. I provvedimenti di concessione
e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le concessioni a carattere permanente, la richiesta di rinnovo
deve essere presentata almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare
l’occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell’autorizzazione
o della concessione ha l’onere di presentare almeno 2 giorni prima
della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene
richiesta la proroga dell’occupazione.
4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione
temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria,
salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, la presentazione di
un’istanza di rilascio di una nuova concessione.
5. In ogni modo non è possibile accordare più di due proroghe.
6. il mancato pagamento del canone per l’occupazione già in
essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce
causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
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Capo
III. Tipologie di occupazione
Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico |
1. Per collocare, anche in via provvisoria,
fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in
genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico,
così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi
o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere
la concessione o l’atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i
festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L’autorità competente detta le prescrizioni relative
alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste
ultime, l’altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo
dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
inizio
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| Art.
17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette |
1. Per ottenere l’autorizzazione
alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette
si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza
dell’arredo urbano, l’autorità competente può disporre
la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non
siano mantenute in buono stato.
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| Art.
18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini |
1. Le occupazioni del suolo realizzate
mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia.
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Art.
19 - Passi carrabili
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1. La disciplina per l’apertura
di un passo carrabile ovvero l’utilizzazione di un accesso a raso è dettata
dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.04.1992,
n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992,
n. 495, così come modificati dall’art. 36 del D.P.R. 16.09.1996,
n. 610.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili
va riferito alla libera disponibilità dell’area antistante
a favore del proprietario frontista. L’area in questione, che altrimenti
resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla
generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata,
vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della
concessione per l’uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare
degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo
a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia
all’indiscriminato uso pubblico dell’area antistante.
inizio
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| Art.
20 - Mestieri girovaghi ed artistici |
1. Coloro che esercitano mestieri
girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare
sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito
lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso
di occupazione.
inizio
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| Art.
21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie |
1. Le occupazioni realizzate a mezzo
di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita
di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici
(15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva
comunicazione dell’occupazione al Comune. Detta comunicazione va
effettuata non meno di due giorni prima dell’occupazione, che deve
comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello
successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi
della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando
Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita
di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre
nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta
sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. È in facoltà del Comune vietare l’occupazione
per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni
di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni,
che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro
e della viabilità.
inizio
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| Art.
22 - Parcheggi di autovetture private |
1. L’occupazione delle aree scoperte
destinate a parcheggi a pagamento s’intende a carattere permanente
stante la continuativa disponibilità dell’area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto
di concessione poliennale del Comune di San Vincenzo a favore di privati
concessionari e gestori del parcheggio individuati in base alla normativa
vigente.
3. Con apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale, al fine di
sostenerne l’attività, può essere previsto l’affidamento
della gestione dei parcheggi a cooperative sociali e/o associazioni locali
senza scopo di lucro.
4. In tal caso le modalità di pagamento del canone ed il relativo
importo saranno definiti nel citato atto di indirizzo.
inizio |
| Art.
23 - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi) |
1. Per quanto concerne le occupazioni
con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e regolamentari in materia.
inizio |
| Art.
24 - Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio |
1. Nelle strade, sui marciapiedi,
sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato
ad
uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare
il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane ,piante o altre attrezzature
di servizio, senza preventiva concessione dei Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni
varie.
Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni
in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
L’occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari
al di fuori degli esercizi è disciplinata dalle vigenti norme
igienico-sanitarie.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano
al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni
vigenti in materia.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma
itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che
sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere
il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non
può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di
60 minuti.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante
su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari
in materia.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di
occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento
del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia
Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo
viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale,
sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni
riguardanti la circolazione stradale, l’igiene annonaria, il rispetto
del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico?artistico?monumentale
e dell’arredo urbano.
8. È in facoltà dell’autorità competente vietare
l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con
le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata
l’occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti
che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali
oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione
del relativo debito.
10. Dimensioni e distanze delle occupazioni. L’occupazione di suolo
pubblico con espositori di merci, tavoli o simili, effettuata sui marciapiedi,
dovrà lasciare un passaggio libero di almeno 2 metri e dovrà mantenere
una distanza minima di 0,50 metri dal cordolo di delimitazione della
sede stradale, ai sensi del codice della strada.
inizio |
| Art.
25 - Affissioni e pubblicità |
1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune
si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri
nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all’occupazione di spazi
pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento
di applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni,
3. Nel caso di impianti pubblicitari adibiti a servizi pubblici ( arredo
urbano) ceduti o da cedere in proprietà al Comune si applica l’esenzione
di cui all’art. 34 lettera w).
inizio |
| Art.
26 - Distributori di carburanti |
1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di
distributori di carburanti il relativo canone comprende sia il suolo
che sottosuolo.
inizio |
| Art.
27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri
temporanei) |
1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento
Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell’ottenimento
della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che,
in caso di occupazione d’urgenza al sensi dell’art. 4 del
presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il
richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del
canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio
concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
inizio |
| Art.
28 - Occupazione di spazi ed aree per lo svolgimento di attività economicamente
rilevanti, aperte al pubblico, con realizzazione di manufatti da cedere
in proprietà all’amministrazione comunale al termine della
concessione. |
1. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche preordinate
allo svolgimento di attività economicamente rilevanti ,aperte
al pubblico , che preveda la realizzazione di manufatti da cedere alla
scadenza della concessione in proprietà all’amministrazione
comunale è soggetta ,anche in deroga alle norme di cui al presente
regolamento, alle seguenti prescrizioni:
a) Determinazione del canone. Il canone è costituito dall’importo
risultante dalla differenza tra il canone come determinato ai sensi del
presente regolamento e l’importo degli oneri per spese gestionale
e di ammortamento del costo dei manufatti rapportati alla durata della
concessione. Ai fini della quantificazione del costo dei manufatti che
saranno realizzati, il richiedente deve allegare alla domanda di concessione
apposita perizia sul costo di realizzazione degli stessi e sui costi
di gestione e manutenzione dei manufatti stessi e dell’area. La
perizia è soggetta, entro dieci giorni dalla presentazione, a
verifica di congruità da parte del competente ufficio tecnico
comunale il quale potrà proporre integrazione e correttivi da
valutarsi e determinarsi entro i successivi cinque giorni in contraddittorio
con il richiedente .Nella perizia non potranno essere considerati oneri
di progettazione ed istruzione pratiche né oneri di urbanizzazione
se ed in quanto dovuti.
b) E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora sia previsto
fra le modalità di occupazione dell’area che una parte della
stessa sia liberamente (senza alcun tipo di pagamento) fruibile dal pubblico,
di optare per la gestione diretta delle relative opere di manutenzione
.In tal caso il costo previsto in perizia per queste attività viene
conglobato nel canone.
c) Aggiornamento del canone. Il canone così come determinato all’atto
della stipula della convenzione sarà aggiornato annualmente avendo
riguardo alle variazioni del canone “ordinario” ed applicando
in misura percentuale tali variazioni al solo costo per spese di gestione
e manutenzione previste nella perizia ,escluso quindi le spese di ammortamento
per realizzazione manufatti che rimarranno fisse.
d) Durata della concessione. La durata della concessione non potrà essere
inferiore ai cinque anni e superiore ai venti anni. Qualora l’ammortamento
delle opere comporta un azzeramento del canone dovrà comunque
essere corrisposta una somma di €. 260,00 annue.
e) Decorrenza dell’occupazione e del pagamento del canone. L’occupazione
,come il pagamento del canone , decorrerà dalla data di rilascio
degli atti abilitativi per la realizzazione dei manufatti e/o opere .
f) Forma della concessione. La concessione dovrà essere rilasciata
e regolata in forma di convenzione da approvare da parte dell’organo
competente sulla base dei requisiti minimi essenziali:
- Oggetto e finalità della convenzione. Devono essere specificati
,con allegazione di planimetria gli esatti confini dell’area oggetto
di concessione e le finalità per cui viene richiesta e concessa
l’occupazione.
- Destinazione dell’area. Dovrà essere specificato che l’utilizzazione
prevista è conforme alla destinazione pubblica dell’area
e che ne viene assicurata la fruibilità al pubblico, in tutto
o in parte soggetta a pagamento.
- Durata della concessione . Dovrà essere indicata la durata della
concessione con specificazione che l’occupazione e gli oneri relativi
cominceranno a decorrere dalla data di rilascio dei titolo autorizzativi
per la realizzazione delle opere richieste ed assentite. Prevista la
prelazione del concessionario nel rinnovo, soggetta a nuova ed autonoma
convenzione, a condizione che siano state rispettate tutte le obbligazioni
della convenzione.
- Realizzazione di opere e manufatti. Dovrà essere previsto che
la convenzione costituisce titolo abilitativo per la presentazione degli
atti e documenti necessari alla realizzazione delle opere e manufatti
connessi alla richiesta di occupazione .Specificato che le opere potranno
essere realizzate solo ed esclusivamente dopo aver conseguito i necessari
atti abilitativi. Un termine non superiore a trenta giorni dalla stipula
della convenzione per la presentazione dei progetti necessari , un termine
non superiore a due anni per la realizzazione delle opere assentite.
- Proprietà delle opere. Dovrà essere indicato che tutte
le opere e manufatti realizzati dal concessionario passeranno in proprietà dell’Amministrazione
Comunale automaticamente e senza bisogno di alcun successivo separato
atto al momento della scadenza della concessione.
- Manutenzione. Dovranno essere indicati , in conformità alla
perizia tutte le attività di manutenzione cui è obbligato
il concessionario con distinzione delle attività di manutenzione
per i beni che rimarranno in seguito di proprietà dell’Amministrazione
, per le restanti aree e quelle eventualmente assunte dall’Amministrazione
nell’esercizio della facoltà di cui al precedente punto
2 del comma 1.
- Canone. Dovrà essere indicato il canone annuo dovuto e allegata
apposita relazione tecnica dalla quale si evidenzi la determinazione
dello stesso. Il canone, annuo, deve essere pagato entro il 31 gennaio
di ogni anno anticipatamente. In fase di prima applicazione, il canone
viene rapportato in dodicesimi.
- Prescrizioni. Dovrà essere prevista l’osservanza di specifiche
prescrizioni tra cui in ogni caso: obbligo di stipula di polizze assicurative
per rischi incendio e R.C. da trasmettere prima della stipula della convenzione
; obbligo di osservanza di tutte le normative connesse ed applicabili
all’attività che sarà esercitata sia per l’inizio
che per l’esercizio della stessa;
- Decadenza. Dovrà essere previsto oltre la decadenza per le ipotesi
previste nel regolamento COSAP , la decadenza per mancato rispetto dei
termini di realizzazione delle opere e/o manufatti previsti in convenzione;
- Garanzie . Dovranno essere previste apposite garanzie con polizze fideiussorie
, assicurative o bancarie, da trasmettere prima della stipula della convenzione
a garanzia : dell’esatta esecuzione delle opere di manutenzione/gestione
previste da valere per tutta la durata della convenzione ;dell’esatta
realizzazione nei termini previsti delle opere e/o manufatti previsti.
- Verifiche. Dovrà essere previsto la possibilità di verifiche
da parte dell’Amministrazione sul rispetto di tutte le condizioni
della convenzione con possibilità di revoca della stessa previo
contestazione e contraddittorio.
- Spese. Ogni onere fiscale e conseguente alla stipula della convenzione
dovrà essere posto a carico del concessionario.
2. Subentro. E’ ammesso il subentro nella titolarità della
convenzione-concessione di un nuovo soggetto alle seguenti condizioni:
- il subentro è ammesso alle stesse condizioni, diritti, doveri
e finalità della concessione originaria, limitatamente alla durata
residua della stessa ed è subordinata alla preventiva sottoscrizione
di nuova convenzione. In caso di subentro il diritto di prelazione di
cui al comma precedente lettera f) in ipotesi di rinnovo sarà riconosciuto
al subentrante solo nel caso in cui lo stesso possa vantare almeno gli
ultimi due anni ininterrotti e continuativi di titolarità della
convenzione-concessione.
3. L’Amministrazione potrà ,con proprio atto di indirizzo,
individuare nell’ambito del proprio patrimonio disponibile , specifiche
aree da concedere previo esperimento di gara pubblica ,con le modalità di
cui al comma precedente. L’atto di indirizzo dovrà contenere
indicazioni in ordine:
- Al tipo di attività che potrà essere svolta;
- Modalità di esperimento della gara pubblica;
- Criteri per l’individuazione dei soggetti concessionari e criteri
di aggiudicazione;
4. Sono comunque fatte salve le istruttorie di domande di occupazione
di suolo pubblico aventi le caratteristiche di cui al presente articolo
presentate entro il 31.12.1998.
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Titolo
II. Canone di concessione o autorizzazione
Capo
I. Principi generali
Art. 29 - Istituzione del canone |
1. Il Comune di SAN VINCENZO, avvalendosi della facoltà di
cui all’art 3, c. 149, lettera h), della L.. 662/1996 e secondo
quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 come modificato
dalla legge n.448/98 , assoggetta , in sostituzione della tassa , a far
tempo dall’1.1.1999 l’occupazione sia permanente che temporanea
delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti
al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate
a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge,
al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di
concessione o autorizzazione.
inizio |
| Art.
30 - Criteri di imposizione |
1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico
sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente
regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo. Per le occupazioni
temporanee il canone si applica in relazione alle ore, comunque non inferiori
a 12, in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è commisurato, all’effettiva superficie espressa
in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato
o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate
sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato
o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna
di esse.
4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque
centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l’estensione dello spazio va
calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso
nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui
determinare il canone.
5. Le occupazioni eccedenti i primi mille metri quadrati (1000 mq.), per
le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione
del dieci per cento (10%).
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| Art.
31 - Strutturazione del canone |
1. Il canone è graduato in base a :
a) l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione
e relativo valore economico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso
in n.3 categorie cui vanno riferite le singole aree come indicato nell’allegata
planimetria .
b) sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all’uso
pubblico;
c) redditività dell’attività svolta in connessione
all’occupazione;
d) modalità e caratteristiche dell’occupazione
2. A tal fine il canone viene determinato a seguito della applicazione
( moltiplicazione ) al canone base previsto per le singole categorie
di zona , della somma dei coefficienti di parametrazione come dalla seguente
formula:
(vedi tabella)
Si specifica che:
- la colonna 1 ed il relativo coefficiente tengono conto dei flussi di
utilizzo da parte della collettività;
- la colonna 2 ed il relativo coefficiente tengono conto del beneficio
economico che il concessionario può ricavare dall’avere
a disposizione un’area esclusiva e/o aggiuntiva a quella nella
quale esercita normalmente la sua attività economica;
- la colonna 3 ed il relativo coefficiente distinguono le modalità dell’occupazione
a seconda che l’occupazione interessi solo parte della giornata;
che solo merci, materiali, e quant’altro siano rimossi nell’arco
della giornata permanendo però l’occupazione con le strutture
; che riguardino, nel caso di pubblici esercizi, occupazioni con strutture
chiuse o chiudibili (anche se di fatto non chiuse ).
3. Al canone finale come determinato al comma precedente si applicano
i criteri di imposizioni di cui al presente regolamento e le riduzioni
se dovute.
inizio |
| Art.
32 - Versamento del canone |
1. Per le occupazioni permanenti la prima rata del canone
va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo
intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno
pagate anticipatamente entro il 31 gennaio salvo il caso in cui la concessione
cessi in corso d’anno, in tal caso il canone è commisurato
in dodicesimi all’effettivo periodo di occupazione dello stesso
anno.
2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell’inizio
delle occupazioni medesime.
4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di
riscossione delle entrate comunali stabilite dall’apposito regolamento.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato
l’interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente
tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di
mese di ritardo.
6. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa
di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il
31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
7. In caso di subentro nell’occupazione in corso di anno, non si
dà luogo a duplicazione d’imposizione. Il nuovo concessionario è comunque
tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed
i termini previsti dal presente regolamento. In questi casi si procede
d’ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto
pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre
dovuto - anche con rateo in corso d’anno - a fronte di una revoca
di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale
ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni
dalla richiesta.
9. L’importo complessivo del canone dovuto è arrotondato
ai 50 centesimi superiori.
10. Quando l’importo del canone dovuto risulti uguale o superiore
a €. 1000,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro
rate trimestrali anticipate.
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| Art.
33 - Riduzioni |
1. Il canone viene ridotto al 50% in caso di occupazioni
promosse da chiunque e con il patrocinio del Comune .
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni
promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione dei 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate
per l’esercizio dell’attività edilizia. Si applica
un’ulteriore riduzione del 50% quando l’occupazione sia realizzata
con ponteggi che consentano il regolare transito pedonale in sicurezza
sotto gli stessi per tutta la durata dell’occupazione. Qualora
l’occupazione si prolunghi per un tempo superione ai 60 giorni
si applica una ulteriore riduzione del 50% al periodo dal 61° giorno
al termine dell’occupazione stessa.
4. In caso di occupazioni temporanee che si verifichino con carattere
ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all’atto
del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione il concessionario è tenuto
a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato
della somma dovuto per l’intero periodo di occupazione. Il suddetto
pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali
di cui al precedente art. 31, c. 1, non consente la restituzione, ovvero
la sospensione dei pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile
al concessionario, l’occupazione abbia avuto durata inferiore a
quella prevista dall’atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative agli
spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari. Le
occupazioni temporanee con attrazioni e similari, spettacoli viaggianti,
giostre, gonfiabili ecc. godono di una ulteriore riduzione dell’80%.
Per il calcolo del canone relativo agli spettacoli viaggianti, giostre,
gonfiabili, attrazioni e similari, viene considerata solo l’area
occupata dalle attrezzature relative allo spettacolo (es. tendone circo,
biglietteria, ecc.), senza considerare l’area occupata da mezzi
di trasporto o veicoli di altro tipo (roulottes, gabbie, ecc.). Inoltre,
per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino
a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1000 mq e del
10% per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive, turistiche promozionali non a fini di lucro, la
tariffa è ridotta dell’80%.
7. Si applica una riduzione dell’85% alle bancarelle con concessione
stagionale per la vendita al minuto nonché alle occupazioni effettuate
effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente
e cumulativamente.
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| Art.
34 - Esenzioni |
1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali,
religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti
attività di
vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro
ore;
- occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio
del Comune di San Vincenzo , purché riferite a manifestazioni ed
iniziative di carattere culturale, sportivo ,sociale.
- commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti
dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia
Municipale;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie
in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di
sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
- occupazioni con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi
o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze,
purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano
posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni dì trasloco o di manutenzione del verde
(es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi,
di durata non superiore alle sei ore;
- tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all’art. 11;
- esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.),
non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata
non superiore a sei ore;
- occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi
di carattere stabile
- occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle
strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all’interno
del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione
di pubblici servizi;
- occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto
pubblico (taxi);
- occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico,
purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni per le quali l’importo dovuto complessivamente dal
concessionario non ecceda €. 10,00 (dieci).
- occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali
e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche
e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per
l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui
all’art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche
di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene
di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita
nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta
dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- occupazioni con impianti adibiti ai servizi esclusivamente pubblici nei
casi in cui ne sia prevista, nell’atto della concessione , la devoluzione
gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- occupazioni di aree cimiteriali;
- le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui
sono poste;
- occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari,
purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente,
nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere
della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione
organizzativa di privati;
- occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato
in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie
.
inizio |
| Art.
35 - Occupazioni abusive - Sanzioni |
1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione
(redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale,
ecc.), determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere:
- un’indennità per la durata accertata dell’occupazione,
e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità,
secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
- le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo
codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta dall’occupante
abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione
fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione
temporanea, la sua durata si presume di durata non inferiore a 30 giorni,
salvo prova contraria ed il potere dell’ente di accertare una durata
maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l’occupazione
fatta senza l’impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire
il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 2 del comma 1 in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre
1981 n. 689, all’irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo
della Polizia Municipale che ha contestato l’abuso, ovvero il responsabile
della gestione del canone .
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero realizzata da uno
o più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al
comma precedente ed a quelle richiamate al punto 3 del comma 1. Tutti gli
occupanti abusivi fermo restando l’esercizio del diritto di regresso-
sono obbligati in solido verso l’ente:
a) al pagamento dell’indennità;
b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e
simili a propria cura e spese;
c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
5. Eventuali altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa
in misura non inferiore all’ammontare dell’indennità di
cui al comma 2 e non superiore al doppio della stessa con l’osservanza
delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della L. 24.11.1981,
n. 689.
6. La violazione delle prescrizioni e modalità dettate per l’occupazione
ed indicate nell’atto di concessione comporta l’applicazione
della sanzione nella misura minima di €. 50,00 e massima di €.
260,00 in relazione al numero delle violazioni riscontrate.
7. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive
, nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti, nonché da motivi
di pubblico interesse.
inizio |
| Art.
36 - Diritto di interpello |
1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al
Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche
richieste di chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni
applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente
regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento
alla questione posta dall’interpellante.In merito alla questione
di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative
nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta
del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine
di cui al c. 1.
inizio
|
NORME
VARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità |
1. In caso di ordinanza, emessa dall’Autorità competente,
che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza
o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell’immobile,
che ha comportato l’emissione dell’ordinanza è tenuto
a pagare il relativo canone, in misura corrispondente alla superficie
occupata moltiplicata per la tariffa base giornaliera. Tale canone è dovuto
anche nel caso che l’occupazione delle aree pubbliche avvenga con
provvedimento coattivo per inadempienza del privato.
2. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad
indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto
per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al
competente ufficio tributario dell'amministrazione.
inizio
|
| Art.
38 - Canone delle occupazioni con impianti a rete |
1. Per le occupazioni con impianti a rete il canone è determinato
forfettariamente sulla base di €. 0,77 per ciascun utente, e, non
può in nessun caso essere inferiore ad annue €. 520,00 (cinquecentoventi).
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso
dell’esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte
quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere
dalla loro durata. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari
informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate
od iniziate, effettuare controlli nel territorio comunale.
3. La medesima misura minima di annue €. 520,00 (cinquecentoventi) è dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l’esercizio
di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell’anno precedente e vanno pagati in un’unica soluzione
entro il 30 aprile di ciascun anno sul conto corrente postale intestato
all’Ente indicando nella causale il riferimento all’art.
63 del D.lgs 446/97.
inizio
|
| Art.
39 - Concessioni in corso |
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ed in
vigore anteriormente al all’1/1/1999, relativamente alla durata,
restano valide sino alla scadenza, relativamente all’importo del
canone le stesse sono riparametrate in rapporto ai canoni di concessione
previsti dal presente regolamento per la stessa fattispecie di occupazione
.
2. Le concessioni ed autorizzazioni di cui al comma 1 sono sottoposte
a verifica d’ufficio in contraddittorio col concessionario al fine
di verificarne la compatibilità con le norme del presente regolamento
e l’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti di revoca
, rinnovo, conguaglio, nuove condizioni.
3. E’ comunque fatta salva possibilità per il concessionario
di rinuncia all’occupazione.
inizio
|
Capo
II. Determinazioni delle tariffe del canone
Art. 40 - Canoni per le occupazioni permanenti |
| Vedi allegato “B” |
| Art.
41 - Tariffe occupazioni temporanee |
| Vedi allegato “B” |
| Art.
42 - Modifiche delle tariffe e del canone |
1. Le tariffe indicate nel presente regolamento, allegato “B”,
possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, in
sostituzione di quelle indicate, senza necessità di seguire la
procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.
inizio |
Capo
III. Prescrizioni finali
Art. 43 - Norma di rinvio |
1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento
si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere
normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.
inizio |
| Allegato "A" -
ELENCO DELLE AREE COMPRESE NELLE CATEGORIE I – II - III AI FINI
DELL’APPLICAZIONE DEI RELATIVI CANONI COSAP |
CATEGORIA I: Area pedonale comprese piazza della Vittoria,
piazza Mischi, via Alliata, vicolo Serristori, via Trieste, via della
Stazione e piazza Umberto I.:
via Alliata, vicolo Serristori, via Stazione, via Trieste, piazza Umberto
I, piazza Vittoria, via Vittorio Emanuele II (da piazza Umberto I a via
Trento).
CATEGORIA II: (tutte le aree ad ovest della linea ferroviaria,
esclusa l’area pedonale, piazza della Vittoria, piazza Mischi,
via Alliata, vicolo Serristori, via Trieste, via della Stazione e piazza
Umberto I.:
via Abruzzo, via Asilo, via Basilicata, largo Berlese, piazza Buozzi,
via Calabria, via Campania, via Capodoglio, via Capraia, via Cardellino,
via Cavalleggeri, via Colombo, via Corallo, via Costa, via Elba, via
Emilia Romagna, via Etruria, via Friuli, via Faro, via Garibaldi, via
Gorgona, piazza Gramsci, piazza Grandi,via Giglio, via Indipendenza,
corso Italia, vicolo Lazio, largo Libertà, via Liguria, via Lombardia,
via Lucania, via Marche, viale Marconi, via Medusa, via Meloria, via
Molise, via Montecristo, via Murena, via Ondina, via Orata, via Palombo,
via Passaggino, via Perla, via Pianosa, via Piemonte, via Pineta, via
Principessa fino all’altezza del fosso Botro ai Marmi, via Puglia,
via Repubblica, via S.Francesco, via Sardegna, viale Serristori, via
Sicilia, via Sirena, piazza Sole, via Squalo, via Storione, largo Sud,
via Tirreno, via Torre, vicolo Toscana, via Trento, via Tridentina, via
Triglia, via Umbria, via Valle d’Aosta, via Veneto, via Vittorio
Emanuele II (da via Trento a viale Serristori), piazza Vittorio Veneto.
CATEGORIA III: (residuale):
Tutte le aree ad est della rete ferroviaria e/o comunque non comprese
nelle categorie I e II.
inizio
|
| Allegato "B" -
Occupazioni permanenti |
Occupazioni PERMANENTI:
Occupazioni TEMPORANEE: Si applicano gli stessi coefficienti di cui alla colonna “4” delle
varie categorie, rapportate alle attività:
- CANONE BASE CATEGORIA I = €. 1,86 /mq./giorno
- CANONE BASE CATEGORIA II = €.
1,55 /mq./giorno
- CANONE BASE CATEGORIA III = €.
1,24 /mq./giorno
- CANONE BASE SPUNTISTI CATEGORIA I-II-III = €. 10,00 /
giorno
inizio |
| Competenza
di: |
|
| Area |
| Ufficio |
Occupazione suolo pubblico,
Demanio, Progettazione |
| Responsabile |
Rossano Bussotti |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
| orario ricevimento |
| |
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