Regolamento per l'occupazione di SUOLO PUBBLICO e del relativo CANONE (C.O.S.A.P.)

Il Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone (COSAP) è stato approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.1998. Successivamente è stato modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.02.2000 e con deliberazione consiliare n. 9 del 07.03.2003 . Testo aggiornato dalla deliberazione n. 9/2003.

 


Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico
Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione
Art. 4 - Occupazioni di urgenza
Art. 5 - Domanda di occupazione
Art. 6 - Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione
Art. 7 - Durata dell’occupazione
Capo II. Prescrizioni tecniche
Art. 8 - Occupazione con materiali connessi all’esecuzione di lavori e di opere
Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 10 - Autorizzazione ai lavori
Art. 11 - Occupazioni occasionali
Art. 12 - Obblighi del concessionario
Art. 13 - Decadenza della concessione o dell’autorizzazione
Art. 14 - Revoca o modifica della concessione o dell’autorizzazione. Rinuncia
Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione
Capo III. Tipologie di occupazione
Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini
Art. 19 - Passi carrabili
Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici
Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
Art. 22 - Parcheggi di autovetture private

Art. 23 - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi)
Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
Art. 25 - Affissioni e pubblicità
Art. 26 - Distributori di carburante
Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
Art. 28 - Occupazione di spazi ed aree per lo svolgimento di attività economicamente rilevanti, aperte al pubblico, con realizzazione di manufatti da cedere in proprietà all’amministrazione comunale al termine della concessione.
Titolo II. Canone di concessione o autorizzazione
Capo I - Principi generali
Art. 29 - Istituzione del canone
Art. 30 - Criteri di imposizione
Art. 31 - Strutturazione del canone
Art. 32 - Versamento del canone
Art. 33 - Riduzioni
Art. 34 - Esenzioni
Art. 35 - Occupazioni abusive - Sanzioni
Art. 36 - Diritto di interpello
NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

Art. 38 - Canone delle occupazioni con impianti a rete
Art. 39 - Concessioni in corso
Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone
Art. 40 - Canoni per le occupazioni permanenti
Art.41 - Tariffe occupazioni temporanee
Art. 42 - Modifiche delle tariffe e del canone
Capo III. Prescrizioni finali
Art. 43 - Norma di rinvio


Allegato "A" - Elenco delle aree comprese nelle CATEGORIE I – II - III
Allegato "B" - Occupazioni permanenti

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge e l’applicazione del relativo canone nel Comune di SAN VINCENZO, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge .

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Art. 2 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

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Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell’interessato. Le occupazioni occasionali di cui all’art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell’interessato, salvo quanto previsto dal c. 2 dell’art. 11.
Detta comunicazione, salva l’ipotesi di cui all’art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d’inizio dell’occupazione.
2. È facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

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Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

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Art. 5 - Domanda di occupazione
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata tramite il protocollo generale o spedita all’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
- l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio
legale ed il codice fiscale del richiedente;
- L’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- l’oggetto dell’occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell’opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell’area;
- la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall’eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall’ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.

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Art. 6 - Rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione

1. L’Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, e previa l’acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l’atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell’occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l’occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali, il responsabile formula all'interessata apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a documentare la richiesta
L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. In caso contrario, la domanda viene archiviata senza dar seguito al procedimento.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
La richiesta di concessione di suolo pubblico può essere fatta contestualmente ad altri tipi di domande, quali richiesta autorizzazione alla vendita, richiesta autorizzazione di pubblica sicurezza, ecc. Sarà l’ufficio che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione di suolo pubblico dall’ufficio competente e rilasciarla contestualmente all’altro atto. In questo caso detto ufficio, prima del rilascio della concessione di suolo pubblico, dovrà accertarsi dell’avvenuto pagamento del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s’intende subordinato altresì all’osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l’autorizzazione viene sempre accordata con le seguenti condizioni:
- a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall’art 27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
- con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell’atto ampliativo.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l’obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall’Amministrazione Comunale nell’atto di concessione.
6. Quando l’occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l’osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l’obbligatorietà per l’occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione , l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
In caso di denegato rilascio dell’autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. L'amministrazione, può, infatti ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale.

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Art. 7 - Durata dell’occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno e con disponibilità completa e continuativa dell’area occupata, indipendentemente all’esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area.

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Capo II. Prescrizioni tecniche
Art. 8 - Occupazione con materiali connessi all’esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l’esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto ,inerti o materiali edili in genere , nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell’occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

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Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.35 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall’art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

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Art. 10 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell’occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione dei suolo pubblico, l’autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell’autorizzazione all’effettuazione dei lavori medesimi.

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Art. 11 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all’effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 12 ore e ai sensi dell’art. 31, c. 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell’anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un’autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

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Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l’atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall’occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio tecnico il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

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Art. 13 - Decadenza della concessione o dell’autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell’autorizzazione:
- Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- l’uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo oggetto dell’autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- il mancato utilizzo dell’occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. L’accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune di San Vincenzo per debiti del richiedente nei confronti del Comune divenuti definitivi di carattere tributario ed extratributario sorti durante la vigenza della concessione o autorizzazione.

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Art. 14 - Revoca o modifica della concessione o dell’autorizzazione. Rinuncia

1. La concessione o l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all’amministrazione. Se l’occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

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Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le concessioni a carattere permanente, la richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l’occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell’occupazione.
4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, la presentazione di un’istanza di rilascio di una nuova concessione.
5. In ogni modo non è possibile accordare più di due proroghe.
6. il mancato pagamento del canone per l’occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

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Capo III. Tipologie di occupazione
Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l’atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L’autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l’altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

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Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l’autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell’arredo urbano, l’autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

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Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

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Art. 19 - Passi carrabili

1. La disciplina per l’apertura di un passo carrabile ovvero l’utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall’art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell’area antistante a favore del proprietario frontista. L’area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l’uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’indiscriminato uso pubblico dell’area antistante.

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Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

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Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell’occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell’occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. È in facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

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Art. 22 - Parcheggi di autovetture private

1. L’occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s’intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell’area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di San Vincenzo a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio individuati in base alla normativa vigente.
3. Con apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale, al fine di sostenerne l’attività, può essere previsto l’affidamento della gestione dei parcheggi a cooperative sociali e/o associazioni locali senza scopo di lucro.
4. In tal caso le modalità di pagamento del canone ed il relativo importo saranno definiti nel citato atto di indirizzo.

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Art. 23 - Parcheggi dì autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

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Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane ,piante o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dei Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.
Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
L’occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è disciplinata dalle vigenti norme igienico-sanitarie.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti in materia.
4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l’igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico?artistico?monumentale e dell’arredo urbano.
8. È in facoltà dell’autorità competente vietare l’uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l’occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.
10. Dimensioni e distanze delle occupazioni. L’occupazione di suolo pubblico con espositori di merci, tavoli o simili, effettuata sui marciapiedi, dovrà lasciare un passaggio libero di almeno 2 metri e dovrà mantenere una distanza minima di 0,50 metri dal cordolo di delimitazione della sede stradale, ai sensi del codice della strada.

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Art. 25 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
3. Nel caso di impianti pubblicitari adibiti a servizi pubblici ( arredo urbano) ceduti o da cedere in proprietà al Comune si applica l’esenzione di cui all’art. 34 lettera w).

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Art. 26 - Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti il relativo canone comprende sia il suolo che sottosuolo.

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Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell’ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d’urgenza al sensi dell’art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

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Art. 28 - Occupazione di spazi ed aree per lo svolgimento di attività economicamente rilevanti, aperte al pubblico, con realizzazione di manufatti da cedere in proprietà all’amministrazione comunale al termine della concessione.

1. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche preordinate allo svolgimento di attività economicamente rilevanti ,aperte al pubblico , che preveda la realizzazione di manufatti da cedere alla scadenza della concessione in proprietà all’amministrazione comunale è soggetta ,anche in deroga alle norme di cui al presente regolamento, alle seguenti prescrizioni:
a) Determinazione del canone. Il canone è costituito dall’importo risultante dalla differenza tra il canone come determinato ai sensi del presente regolamento e l’importo degli oneri per spese gestionale e di ammortamento del costo dei manufatti rapportati alla durata della concessione. Ai fini della quantificazione del costo dei manufatti che saranno realizzati, il richiedente deve allegare alla domanda di concessione apposita perizia sul costo di realizzazione degli stessi e sui costi di gestione e manutenzione dei manufatti stessi e dell’area. La perizia è soggetta, entro dieci giorni dalla presentazione, a verifica di congruità da parte del competente ufficio tecnico comunale il quale potrà proporre integrazione e correttivi da valutarsi e determinarsi entro i successivi cinque giorni in contraddittorio con il richiedente .Nella perizia non potranno essere considerati oneri di progettazione ed istruzione pratiche né oneri di urbanizzazione se ed in quanto dovuti.
b) E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora sia previsto fra le modalità di occupazione dell’area che una parte della stessa sia liberamente (senza alcun tipo di pagamento) fruibile dal pubblico, di optare per la gestione diretta delle relative opere di manutenzione .In tal caso il costo previsto in perizia per queste attività viene conglobato nel canone.
c) Aggiornamento del canone. Il canone così come determinato all’atto della stipula della convenzione sarà aggiornato annualmente avendo riguardo alle variazioni del canone “ordinario” ed applicando in misura percentuale tali variazioni al solo costo per spese di gestione e manutenzione previste nella perizia ,escluso quindi le spese di ammortamento per realizzazione manufatti che rimarranno fisse.
d) Durata della concessione. La durata della concessione non potrà essere inferiore ai cinque anni e superiore ai venti anni. Qualora l’ammortamento delle opere comporta un azzeramento del canone dovrà comunque essere corrisposta una somma di €. 260,00 annue.
e) Decorrenza dell’occupazione e del pagamento del canone. L’occupazione ,come il pagamento del canone , decorrerà dalla data di rilascio degli atti abilitativi per la realizzazione dei manufatti e/o opere .
f) Forma della concessione. La concessione dovrà essere rilasciata e regolata in forma di convenzione da approvare da parte dell’organo competente sulla base dei requisiti minimi essenziali:
- Oggetto e finalità della convenzione. Devono essere specificati ,con allegazione di planimetria gli esatti confini dell’area oggetto di concessione e le finalità per cui viene richiesta e concessa l’occupazione.
- Destinazione dell’area. Dovrà essere specificato che l’utilizzazione prevista è conforme alla destinazione pubblica dell’area e che ne viene assicurata la fruibilità al pubblico, in tutto o in parte soggetta a pagamento.
- Durata della concessione . Dovrà essere indicata la durata della concessione con specificazione che l’occupazione e gli oneri relativi cominceranno a decorrere dalla data di rilascio dei titolo autorizzativi per la realizzazione delle opere richieste ed assentite. Prevista la prelazione del concessionario nel rinnovo, soggetta a nuova ed autonoma convenzione, a condizione che siano state rispettate tutte le obbligazioni della convenzione.
- Realizzazione di opere e manufatti. Dovrà essere previsto che la convenzione costituisce titolo abilitativo per la presentazione degli atti e documenti necessari alla realizzazione delle opere e manufatti connessi alla richiesta di occupazione .Specificato che le opere potranno essere realizzate solo ed esclusivamente dopo aver conseguito i necessari atti abilitativi. Un termine non superiore a trenta giorni dalla stipula della convenzione per la presentazione dei progetti necessari , un termine non superiore a due anni per la realizzazione delle opere assentite.
- Proprietà delle opere. Dovrà essere indicato che tutte le opere e manufatti realizzati dal concessionario passeranno in proprietà dell’Amministrazione Comunale automaticamente e senza bisogno di alcun successivo separato atto al momento della scadenza della concessione.
- Manutenzione. Dovranno essere indicati , in conformità alla perizia tutte le attività di manutenzione cui è obbligato il concessionario con distinzione delle attività di manutenzione per i beni che rimarranno in seguito di proprietà dell’Amministrazione , per le restanti aree e quelle eventualmente assunte dall’Amministrazione nell’esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2 del comma 1.
- Canone. Dovrà essere indicato il canone annuo dovuto e allegata apposita relazione tecnica dalla quale si evidenzi la determinazione dello stesso. Il canone, annuo, deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno anticipatamente. In fase di prima applicazione, il canone viene rapportato in dodicesimi.
- Prescrizioni. Dovrà essere prevista l’osservanza di specifiche prescrizioni tra cui in ogni caso: obbligo di stipula di polizze assicurative per rischi incendio e R.C. da trasmettere prima della stipula della convenzione ; obbligo di osservanza di tutte le normative connesse ed applicabili all’attività che sarà esercitata sia per l’inizio che per l’esercizio della stessa;
- Decadenza. Dovrà essere previsto oltre la decadenza per le ipotesi previste nel regolamento COSAP , la decadenza per mancato rispetto dei termini di realizzazione delle opere e/o manufatti previsti in convenzione;
- Garanzie . Dovranno essere previste apposite garanzie con polizze fideiussorie , assicurative o bancarie, da trasmettere prima della stipula della convenzione a garanzia : dell’esatta esecuzione delle opere di manutenzione/gestione previste da valere per tutta la durata della convenzione ;dell’esatta realizzazione nei termini previsti delle opere e/o manufatti previsti.
- Verifiche. Dovrà essere previsto la possibilità di verifiche da parte dell’Amministrazione sul rispetto di tutte le condizioni della convenzione con possibilità di revoca della stessa previo contestazione e contraddittorio.
- Spese. Ogni onere fiscale e conseguente alla stipula della convenzione dovrà essere posto a carico del concessionario.
2. Subentro. E’ ammesso il subentro nella titolarità della convenzione-concessione di un nuovo soggetto alle seguenti condizioni:
- il subentro è ammesso alle stesse condizioni, diritti, doveri e finalità della concessione originaria, limitatamente alla durata residua della stessa ed è subordinata alla preventiva sottoscrizione di nuova convenzione. In caso di subentro il diritto di prelazione di cui al comma precedente lettera f) in ipotesi di rinnovo sarà riconosciuto al subentrante solo nel caso in cui lo stesso possa vantare almeno gli ultimi due anni ininterrotti e continuativi di titolarità della convenzione-concessione.
3. L’Amministrazione potrà ,con proprio atto di indirizzo, individuare nell’ambito del proprio patrimonio disponibile , specifiche aree da concedere previo esperimento di gara pubblica ,con le modalità di cui al comma precedente. L’atto di indirizzo dovrà contenere indicazioni in ordine:
- Al tipo di attività che potrà essere svolta;
- Modalità di esperimento della gara pubblica;
- Criteri per l’individuazione dei soggetti concessionari e criteri di aggiudicazione;
4. Sono comunque fatte salve le istruttorie di domande di occupazione di suolo pubblico aventi le caratteristiche di cui al presente articolo presentate entro il 31.12.1998.

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Titolo II. Canone di concessione o autorizzazione
Capo I. Principi generali
Art. 29 - Istituzione del canone

1. Il Comune di SAN VINCENZO, avvalendosi della facoltà di cui all’art 3, c. 149, lettera h), della L.. 662/1996 e secondo quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dalla legge n.448/98 , assoggetta , in sostituzione della tassa , a far tempo dall’1.1.1999 l’occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

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Art. 30 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore, comunque non inferiori a 12, in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è commisurato, all’effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l’estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
5. Le occupazioni eccedenti i primi mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

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Art. 31 - Strutturazione del canone

1. Il canone è graduato in base a :
a) l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione e relativo valore economico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n.3 categorie cui vanno riferite le singole aree come indicato nell’allegata planimetria .
b) sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all’uso pubblico;
c) redditività dell’attività svolta in connessione all’occupazione;
d) modalità e caratteristiche dell’occupazione
2. A tal fine il canone viene determinato a seguito della applicazione ( moltiplicazione ) al canone base previsto per le singole categorie di zona , della somma dei coefficienti di parametrazione come dalla seguente formula:

(vedi tabella)

Si specifica che:
- la colonna 1 ed il relativo coefficiente tengono conto dei flussi di utilizzo da parte della collettività;
- la colonna 2 ed il relativo coefficiente tengono conto del beneficio economico che il concessionario può ricavare dall’avere a disposizione un’area esclusiva e/o aggiuntiva a quella nella quale esercita normalmente la sua attività economica;
- la colonna 3 ed il relativo coefficiente distinguono le modalità dell’occupazione a seconda che l’occupazione interessi solo parte della giornata; che solo merci, materiali, e quant’altro siano rimossi nell’arco della giornata permanendo però l’occupazione con le strutture ; che riguardino, nel caso di pubblici esercizi, occupazioni con strutture chiuse o chiudibili (anche se di fatto non chiuse ).
3. Al canone finale come determinato al comma precedente si applicano i criteri di imposizioni di cui al presente regolamento e le riduzioni se dovute.

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Art. 32 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio salvo il caso in cui la concessione cessi in corso d’anno, in tal caso il canone è commisurato in dodicesimi all’effettivo periodo di occupazione dello stesso anno.
2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell’inizio delle occupazioni medesime.
4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite dall’apposito regolamento.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l’interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
6. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
7. In caso di subentro nell’occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d’imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento. In questi casi si procede d’ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d’anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
9. L’importo complessivo del canone dovuto è arrotondato ai 50 centesimi superiori.
10. Quando l’importo del canone dovuto risulti uguale o superiore a €. 1000,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate.

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Art. 33 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio del Comune .
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione dei 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia. Si applica un’ulteriore riduzione del 50% quando l’occupazione sia realizzata con ponteggi che consentano il regolare transito pedonale in sicurezza sotto gli stessi per tutta la durata dell’occupazione. Qualora l’occupazione si prolunghi per un tempo superione ai 60 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50% al periodo dal 61° giorno al termine dell’occupazione stessa.
4. In caso di occupazioni temporanee che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuto per l’intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, c. 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l’occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall’atto di autorizzazione.
5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari. Le occupazioni temporanee con attrazioni e similari, spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili ecc. godono di una ulteriore riduzione dell’80%. Per il calcolo del canone relativo agli spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari, viene considerata solo l’area occupata dalle attrezzature relative allo spettacolo (es. tendone circo, biglietteria, ecc.), senza considerare l’area occupata da mezzi di trasporto o veicoli di altro tipo (roulottes, gabbie, ecc.). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, turistiche promozionali non a fini di lucro, la tariffa è ridotta dell’80%.
7. Si applica una riduzione dell’85% alle bancarelle con concessione stagionale per la vendita al minuto nonché alle occupazioni effettuate effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

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Art. 34 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del Comune di San Vincenzo , purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo ,sociale.
- commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
- occupazioni con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni dì trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all’art. 11;
- esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all’interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- occupazioni per le quali l’importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda €. 10,00 (dieci).
- occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- occupazioni con impianti adibiti ai servizi esclusivamente pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell’atto della concessione , la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- occupazioni di aree cimiteriali;
- le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie .

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Art. 35 - Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.), determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere:
- un’indennità per la durata accertata dell’occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’indennità, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
- le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta dall’occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume di durata non inferiore a 30 giorni, salvo prova contraria ed il potere dell’ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l’occupazione fatta senza l’impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 2 del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all’irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l’abuso, ovvero il responsabile della gestione del canone .
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero realizzata da uno o più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate al punto 3 del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi fermo restando l’esercizio del diritto di regresso- sono obbligati in solido verso l’ente:
a) al pagamento dell’indennità;
b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
5. Eventuali altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma 2 e non superiore al doppio della stessa con l’osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della L. 24.11.1981, n. 689.
6. La violazione delle prescrizioni e modalità dettate per l’occupazione ed indicate nell’atto di concessione comporta l’applicazione della sanzione nella misura minima di €. 50,00 e massima di €. 260,00 in relazione al numero delle violazioni riscontrate.
7. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive , nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

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Art. 36 - Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall’interpellante.In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al c. 1.

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NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

1. In caso di ordinanza, emessa dall’Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell’immobile, che ha comportato l’emissione dell’ordinanza è tenuto a pagare il relativo canone, in misura corrispondente alla superficie occupata moltiplicata per la tariffa base giornaliera. Tale canone è dovuto anche nel caso che l’occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato.
2. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente ufficio tributario dell'amministrazione.

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Art. 38 - Canone delle occupazioni con impianti a rete

1. Per le occupazioni con impianti a rete il canone è determinato forfettariamente sulla base di €. 0,77 per ciascun utente, e, non può in nessun caso essere inferiore ad annue €. 520,00 (cinquecentoventi).
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell’esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, effettuare controlli nel territorio comunale.
3. La medesima misura minima di annue €. 520,00 (cinquecentoventi) è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e vanno pagati in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno sul conto corrente postale intestato all’Ente indicando nella causale il riferimento all’art. 63 del D.lgs 446/97.

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Art. 39 - Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ed in vigore anteriormente al all’1/1/1999, relativamente alla durata, restano valide sino alla scadenza, relativamente all’importo del canone le stesse sono riparametrate in rapporto ai canoni di concessione previsti dal presente regolamento per la stessa fattispecie di occupazione .
2. Le concessioni ed autorizzazioni di cui al comma 1 sono sottoposte a verifica d’ufficio in contraddittorio col concessionario al fine di verificarne la compatibilità con le norme del presente regolamento e l’adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti di revoca , rinnovo, conguaglio, nuove condizioni.
3. E’ comunque fatta salva possibilità per il concessionario di rinuncia all’occupazione.

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Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone
Art. 40 - Canoni per le occupazioni permanenti
Vedi allegato “B”
Art. 41 - Tariffe occupazioni temporanee
Vedi allegato “B”
Art. 42 - Modifiche delle tariffe e del canone

1. Le tariffe indicate nel presente regolamento, allegato “B”, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, in sostituzione di quelle indicate, senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.

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Capo III. Prescrizioni finali
Art. 43 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

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Allegato "A" - ELENCO DELLE AREE COMPRESE NELLE CATEGORIE I – II - III AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI RELATIVI CANONI COSAP


CATEGORIA I: Area pedonale comprese piazza della Vittoria, piazza Mischi, via Alliata, vicolo Serristori, via Trieste, via della Stazione e piazza Umberto I.:
via Alliata, vicolo Serristori, via Stazione, via Trieste, piazza Umberto I, piazza Vittoria, via Vittorio Emanuele II (da piazza Umberto I a via Trento).

CATEGORIA II: (tutte le aree ad ovest della linea ferroviaria, esclusa l’area pedonale, piazza della Vittoria, piazza Mischi, via Alliata, vicolo Serristori, via Trieste, via della Stazione e piazza Umberto I.:
via Abruzzo, via Asilo, via Basilicata, largo Berlese, piazza Buozzi, via Calabria, via Campania, via Capodoglio, via Capraia, via Cardellino, via Cavalleggeri, via Colombo, via Corallo, via Costa, via Elba, via Emilia Romagna, via Etruria, via Friuli, via Faro, via Garibaldi, via Gorgona, piazza Gramsci, piazza Grandi,via Giglio, via Indipendenza, corso Italia, vicolo Lazio, largo Libertà, via Liguria, via Lombardia, via Lucania, via Marche, viale Marconi, via Medusa, via Meloria, via Molise, via Montecristo, via Murena, via Ondina, via Orata, via Palombo, via Passaggino, via Perla, via Pianosa, via Piemonte, via Pineta, via Principessa fino all’altezza del fosso Botro ai Marmi, via Puglia, via Repubblica, via S.Francesco, via Sardegna, viale Serristori, via Sicilia, via Sirena, piazza Sole, via Squalo, via Storione, largo Sud, via Tirreno, via Torre, vicolo Toscana, via Trento, via Tridentina, via Triglia, via Umbria, via Valle d’Aosta, via Veneto, via Vittorio Emanuele II (da via Trento a viale Serristori), piazza Vittorio Veneto.

CATEGORIA III: (residuale):
Tutte le aree ad est della rete ferroviaria e/o comunque non comprese nelle categorie I e II.

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Allegato "B" - Occupazioni permanenti


Occupazioni PERMANENTI:

 

Occupazioni TEMPORANEE:

Si applicano gli stessi coefficienti di cui alla colonna “4” delle varie categorie, rapportate alle attività:

  • CANONE BASE CATEGORIA I = €. 1,86 /mq./giorno
  • CANONE BASE CATEGORIA II = €. 1,55 /mq./giorno
  • CANONE BASE CATEGORIA III = €. 1,24 /mq./giorno
  • CANONE BASE SPUNTISTI CATEGORIA I-II-III = €. 10,00 / giorno

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Competenza di:  
Area 1 - Servizi per il Territorio
Ufficio Occupazione suolo pubblico,
Demanio, Progettazione
Responsabile Rossano Bussotti
Telefono 0565 - 707209
Fax 0565 - 707299
Nome r.bussotti
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail


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