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| Regolamento
dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) |
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Il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
Comunale
sugli Immobili (I.C.I.)è stato approvato con deliberazione consiliare
del 11.12.1992 – in
vigore dal 10.02.1993. Successivamente è stato
modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 29.06.2001-
modifiche in vigore dal 02.08.2001.Successivamente è stato
modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 30.03.2006-
modifiche in vigore dal 01 gennaio 2006.
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| Art.
1 - Ambito di applicazione |
1. Il presente regolamento, adottato
nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del
D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili
I.C.I., di cui
al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
di legge vigenti.
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| Art.
2 - Condizioni per il riconoscimento della natura non edificabile dei terreni utilizzati
per attività agro silvo
pastorale |
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 446/97, che consente di stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 504/92 riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 58 del suddetto D.Lgs. 446/97 e del proprio nucleo familiare, sono considerati non fabbricabili e quindi agricoli, con la conseguente applicazione delle riduzioni di imposta di cui al D.Igs. 504/1992, i terreni per i quali sussistono le seguenti condizioni:
- in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi, previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e tenuti dall’INPS, sezione SCAU, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato nell'anno precedente.
2.La condizione suddetta deve essere comunicata entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. Con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate vengono a cessare anche le relative riduzioni d'imposta.
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| Art.
3 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello stato e di
enti territoriali |
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.
7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97,
si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai
Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali,
non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. l soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta,
entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune
l'elenco
degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi
alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario
per l'individuazione di detti beni immobili.
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| Art.
4 - Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali |
Ai sensi del comma 1, lett. c), dell'art.
59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista
all'art. 7, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili
utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati,
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1,
lett. C) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986 n . 917.
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| Art.
5 - Assimilazioni ad abitazione principale |
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione
principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione
nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore
finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare,
appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora
abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto
Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio
del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano
residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non
risulti locata), ai fini dell’applicazione dell'aliquota ridotta
e della detrazione, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa
dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, se non diversamente disposto
dal Consiglio Comunale:
a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
b. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino
al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
c. l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come dimora abituale;
d. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga
comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa
data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
e. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere
in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare
risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni
di diritto e di fatto di cui ai precedenti punti a), b), d), e), richieste
per la fruizione dell’aliquota ridotta e della detrazione, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione; la sussistenza delle condizioni
di cui al punto c) deve essere certificata tramite presentazione di apposita
dichiarazione con modulo predisposto dall'ufficio, con allegata copia
del contratto regolarmente registrato.
3. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui ai precedenti punti a), b), d), e), del comma 1, richieste per la fruizione dell’aliquota ridotta, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione; la sussistenza delle condizioni di cui al punto c) del comma 1 e di cui al comma 2 deve essere certificata tramite presentazione di apposita dichiarazione con modulo predisposto dall'ufficio, con allegata copia del contratto regolarmente registrato.
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| Art.
6 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali |
1. Le pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell’abitazione
principale di residenza, purchè siano destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare
principale sopra citata. Il regime agevolato, previsto per l’abitazione
principale di residenza, si applica alle pertinenze che, oltre a possedere
i requisiti suddetti, siano:
a. classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito),
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte
e posti auto);
b. direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario
o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte)
tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale
di residenza e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto,
a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
2. Le agevolazioni suddette competono fino ad un massimo di 2 unità immobiliari
qualificabili come pertinenze, a prescindere dal luogo ove esse sono
situate. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della
detrazione d’imposta vigente per l’abitazione principale,
si precisa che essa spetta una sola volta fino a concorrenza dell’imposta
gravante sull’abitazione principale e per la differenza sino a
concorrenza dell’imposta relativa alla pertinenza
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| Art.
7 - Agevolazioni |
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Condizione essenziale per poter beneficiare della detrazione è l’identità tra soggetto passivo ICI e soggetto dimorante abitualmente nell’unità immobiliare medesima.
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In deroga a ciò, la detrazione spetta anche in riferimento alle unità immobiliari indicate ai punti a) e b) dell’art. 5:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale.
- Nel caso in cui l'abitazione è posseduta in quota parte, la detrazione spettante è proporzionale al numero dei contitolari utilizzatori.
- Nel caso in cui l'abitazione è concessa in uso gratuito a parente entro il 2° grado in linea retta che la possiede in quota parte, la detrazione spettante è pari al 100% dell'importo per colui che la utilizza come abitazione principale, mentre il concedente ha diritto soltanto all'aliquota ridotta.
- La detrazione d’imposta per l’abitazione principale può essere elevata dalla misura ordinaria di € 103,29 (pari a Lit. 200.000) a € 258,23 (pari a Lit. 500.000) per i soggetti che ne fanno richiesta, tramite raccomandata o con domanda da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, entro i termini fissati per il pagamento delle quote ICI, secondo quanto stabilito preventivamente con delibera di Giunta Comunale. E’ prevista l’applicazione della maggiore detrazione di € 258,23 anche in caso di famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, purché siano iscritti nello stesso stato di famiglia e possiedano i requisiti stabiliti annualmente nella delibera di Giunta Comunale.
Per usufruire della maggiore detrazione, i componenti della famiglia anagrafica non devono avere proprietà, usufrutto o altro diritto reale su unità immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1-C/3-C/4-C/5-D.
SOPPRESSO N. 6 (ISEE)
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| Art.
7bis - Definizione agevolata |
Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:
a) I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che, prima della richiesta da parte del comune, ai sensi del comma 336 dell'art. 1, L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
b) l'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.
c) il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 60 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994. La variazione catastale dovrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31/12/2007, salvo ulteriori proroghe da deliberare da parte del Consiglio Comunale, sia che avvenga su istanza del contribuente sia che si attivi su impulso dell’amministrazione comunale, tramite l’invio di inviti informali; contestualmente alla presentazione dell’atto di attribuzione/aggiornamento dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la consegna del modello di comunicazione ICI al Comune, con l’indicazione dell'avvenuta variazione catastale.
d) Il comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi.
e) Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo.
f) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, senza applicazione di sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.
g) All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, la rateizzazione prevista dall'art. 14 del presente Regolamento.
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| Art.
8 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili |
1. L'Amministrazione, con specifico
provvedimento della Giunta Comunale da comunicare al Consiglio Comunale,
determina, periodicamente
e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire
una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi
i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico
ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello
venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 6, del D.lgs.
504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel
caso in cui l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente
versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati secondo
quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili
in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori
predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente
non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale
titolo.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero, a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
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| Art.
9 - Fabbricati fatiscenti o inabitabili |
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione/comunicazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente
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| Art.
10 - Modalità di versamento |
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Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. l), del D.lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
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Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c n. 41008178 intestato a Comune di San Vincenzo – Servizio Tesoreria – ICI con le seguenti modalità:
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presso gli sportelli degli Poste Italiane;
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allo sportello della Tesoreria Comunale sito presso la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci – agenzia di San Vincenzo.
Nell’ambito dei mezzi a disposizione del Comune, saranno inoltre predisposti tutti quegli strumenti innovativi e tecnologici che possono agevolare le operazioni di versamento da parte dei contribuenti
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| Art.
11 - Dichiarazione o denuncia e comunicazione |
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Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell’ICI, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l’attività di controllo sostanziale, è soppresso, a partire dal 1° gennaio 2004, l’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
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In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, identificata attraverso i suoi dati catastali e con l’indicazione della causa che ha determinato le variazioni di soggettività passiva.
La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.san-vincenzo.li.it) e deve essere presentata dal soggetto passivo, anche a mezzo posta, entro novanta (90) giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto o l’evento oggetto della comunicazione medesima.
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| Art.
12 - Attività di accertamento |
- Il Funzionario Responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, comprese le comunicazioni di cui all’art. 11, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi dell’Agenzia del Territorio, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini dell’ICI, nel corso dell’anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l’abbia versata o l’abbia versata in misura insufficiente, emette, motivandolo, un apposito atto, denominato “avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI” con l’indicazione dell’ammontare dell’imposta da corrispondere e dei relativi interessi.
Sull’ammontare di imposta che risulta non versato, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471; sono, di conseguenza, abrogate le sanzioni in materia di ICI di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
Sulle sanzioni amministrative di cui al precedente periodo non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 né quella prevista dall’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 473/1997.
- L’ “avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI” deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
Per gli anni di imposta 2003 e precedenti, continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. n. 504/1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
L’ufficio non procede ad emettere atti di imposizione quanto l’importo complessivo non supera € 12,00 (L. 289/2002, art. 35).
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| Art.
13 - Gestione e riscossione |
Ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, anche per l'ICI si può prevedere la gestione con una delle forme previste (s.p.a., s.r.l., etc.) dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). La scelta delle forme di gestione, determinata dalle problematiche attinenti il bilancio (in particolare di cassa), i versamenti, e tutto quanto connesso alla riscossione, avviene nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento generale per la disciplina delle entrate.
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| Art.
14 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta |
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Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
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il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono verificate ed attestate dal competente ufficio che si occupa dei servizi sociali.
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| Art.
15 - Sanzioni |
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L'omissione della comunicazione sostitutiva della dichiarazione, entro il termine di cui all'art. 14, è punita con una sanzione non inferiore a € 103,29 né superiore a € 516,46, per ciascuna unità immobiliare.
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Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o per la mancata restituzione di questionari nei termini si applica la sanzione di € 258,00, mentre per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione si prevede la sanzione di € 155,00.
La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.
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Art.
16 - Rimborsi |
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Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell’istanza di restituzione.
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E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.
Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 12,00 (L. 289/2002, art. 35).
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| Art.
17 - Incentivi per il personale addetto |
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Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del d.lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, rivolti al miglioramento della qualità del servizio offerto e al recupero delle evasioni. Tali compensi sono determinati in misura percentuale non superiore al 2% del gettito ICI riscosso nell’anno precedente alla proposta del progetto. Detta percentuale è determinata, preventivamente, sentito il parere del Dirigente del Servizio Finanziario, con un atto di indirizzo della Giunta Comunale. L’organizzazione dei progetti e la liquidazione dei compensi avverrà con "determinazione" del Dirigente del Servizio Finanziario.
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E' istituito un fondo speciale alimentato con l'accantonamento, determinabile da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,5% delle riscossioni I.C.I., finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, e in modo particolare alla formazione professionale, all’aggiornamento del software e all’acquisto di beni strumentali.
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| Art.
18 .- entrata in vigore |
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.
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| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
Contabilità Generale
Vice Ragioniere |
| Responsabile |
Brunacci Patrizia |
| Telefono |
| Fax |
| Nome |
| orario ricevimento |
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