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Relazione La presente relazione non sostituisce ma integra e completa la relazione del regolamento Urbanistico vigente della quale costituisce appendice. a – I presupposti della variante: a.1 Il nuovo PRG del Comune di San Vincenzo. Il Piano regolatore Generale del Comune di San Vincenzo, redatto ai sensi della Legge Regionale 5/95, nasce tra il 1996 ed il 2000, uno dei primi della regione dopo l’entrata in vigore della legge per il governo del territorio della Toscana. Articolato con un Piano Strutturale adottato in data 05.031998 con Del. C.C. n° 26 ed approvato in data 25.09.1998 con Del. C.C. n° 81, a seguito di accordo di pianificazione con regione Toscana e provincia di Livorno in assenza dei rispettivi Piano di Indirizzo Territoriale e Piano Territoriale di Coordinamento, e con un regolamento Urbanistico adottato in data 29.10.1999 con Del. C.C. n° 65 ed approvato in data 28.02.2000 con Del. C.C. n° 18 . Di impronta notevolmente innovativa in raffronto alla cultura urbanistica precedente, introduce aspetti normativi nuovi rispetto agli strumenti urbanistici esistenti quali, il parametro della Superficie Lorda di Pavimento che ha sostituito il parametro precedente del Volume, così come la introduzione di tipologie di intervento quali la sostituzione edilizia che solo successivamente è stato recepito da normative del settore. Con il regolamento Urbanistico del 2000 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono stati normati con sette modificazioni edilizie che hanno previsto interventi di tutela e valorizzazione quali il recupero o la salvaguardia e la valorizzazione ( M1 – M2 ed M3) o di trasformazione quali l’adeguamento ed il rinnovo degli edifici e sino all’incremento e conversione verso le strutture ricettive ( M4 – M5 –M6 – M7) Tali previsioni sono però divenute operative in una realtà normativa quantomeno controversa, sia per la vigenza del vecchio Regolamento Edilizio, sia per l’entrata in vigore di norme regionali e nazionali che hanno regolamentato anch’esse la materia, in qualche caso ponendosi in contrasto con le norme del P.R:G. In merito, basta ricordare la L.R. 52/99, la L.R. 42/2000 (Turismo) e più recentemente la L.R. 1/2005 ed inoltre il T.U. sull’edilizia e la normativa nazionale sul commercio. a.2 - Le problematiche gestionali. È ovvio considerare che, dopo un lungo periodo di attività ridotta per l’avvenuto completamento delle previsioni del precedente PRG, che risaliva al 1984, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Urbanistico ha riattivato le attività di privati cittadini ed imprenditori del settore e dal 2000 si è sviluppata una notevole attività edilizia che ha visto impegnata la struttura comunale sia per le difficoltà conseguenti alla presenza di nuove normative che per la quantità delle pratiche che dal 28.02.2000 al 30 settembre 2005 ha superato quota 2.500 così distribuite negli anni : Anno 2000: N° 66 C.E e 366 Aut./DIA= Tot. 432 Anno 2001: N° 84 C.E e 407 Aut./DIA= Tot. 491 Anno 2002: N° 71 C.E e 383 Aut./DIA = Tot. 454 Anno 2003: N° 51 C.E e 326 Aut./DIA =Tot. 377 Anno 2004: N° 74 C.E e 397 DIA = Tot. 471 Anno 2005: N° 28 C.E e 258 DIA = Tot. 286 Nel periodo di riferimento sono stati istruiti ed adottati 30 Piani Attuativi sia di iniziativa pubblica che privata.
Le nuove norme hanno causato non poche difficoltà di gestione del PRG comportando, nel corso della gestione operativa degli interventi, da parte degli uffici dell’Amministrazione Comunale, diversificazioni interpretative e conseguente difficoltà per i cittadini e gli operatori del settore. Altri aspetti di difficoltà della corretta e coerente applicazione della normativa del PRG sono emersi nel corso della gestione per le zone agricole, nella applicazione dell’intervento della modificazione edilizia M7 ed M7/1, nella gestione degli interventi su porzioni di edifici, nella definizione puntuale delle porzioni di edifici non costituenti S.L.P. quali sottotetti o locali seminterrati. Alcuni interventi sul patrimonio edilizio esistente, riferiti a specifiche norme del RU e nella fattispecie alla Modificazione Edilizia M7/1, hanno poi avuto iter procedurali controversi e problematici tali da rischiare di accendere pericolosi contenziosi per la difficoltà di applicare la specifica norma oppure per negarne puntualmente l’applicazione. La definizione dei parametri urbanistici e della tipologia degli interventi, all’interno del Piano Strutturale, ha inoltre reso ancora più complessa la risoluzione di alcune problematiche per la maggiore difficoltà e complessità procedurale di apportarvi varianti. Per quanto sopra, in attesa di addivenire all’adeguamento del proprio P.S. ai Piani degli altri Comuni della V.D.C, in ottemperanza a quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta Esecutiva del Circondario della Val Di Cornia 20 del 19.04.2004, l’Amministrazione ha richiesto una variante gestionale, volta alla modificazione – ove la stessa non sia in contrasto con le previsioni del PS - delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico per risolvere le problematiche di attuazione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente. a.3 Gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. La nuova Amministrazione, insediatasi a metà del 2004 aveva chiaramente dichiarato nel proprio programma di legislatura la volontà di intervenire sul PRG ponendosi alcuni obiettivi primari. Stralcio del programma di legislatura : “ ……….. Il PS in questi anni ha incrementato e sviluppato il tessuto edilizio e il sistema infrastrutturale del territorio. Oggi, dobbiamo decidere con chiarezza se, quanto e come consentire nuova espansione. Un obiettivo da perseguire, a livello di Circondario, con la elaborazione di una nuova programmazione urbanistica orientata verso la promozione dello sviluppo locale sostenibile. In tal senso, sarà determinante una analisi ricognitiva dello stato di attuazione degli interveti dal Piano Strutturale, per valutare gli eventuali correttivi resi necessari dalle mutate condizioni di alcune aree interessate da previsioni che non hanno trovato pratica attuazione. - una serie di incentivi per sviluppare il settore alberghiero, esistente e di nuova realizzazione, in favore di una maggiore qualità e diversificazione della nostra offerta turistica Come si può evince dal Programma di Legislatura gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale sono:
L’incentivazione della residenza stabile o comunque presente per periodi lunghi dell’anno è sempre stato un problema sentito dall’Amministrazione Comunale. La grande appetibilità degli immobili residenziali nel territorio del Comune di San Vincenzo – per la maggior parte con finalità di seconde case di proprietà da utilizzare nel periodo estivo – ha indubbiamente fatto lievitare i valori immobiliari in misura tale che non si trova riscontro nei Comuni vicini. Ciò è un grave impedimento per chiunque abbia in progetto di acquistare una abitazione per porvi la propria residenza. Problematica che ostacola soprattutto i giovani e le coppie di recente formazione. Non potendo intervenire con previsioni di residenza in quantità tali da calmierare il mercato la scelta è stata orientata verso interventi di edilizia convenzionata da realizzare in ambiti di recupero del patrimonio edilizio esistente e con zone di completamento interne al centro edificato, di ridotte dimensioni e soprattutto localizzate in aree meno afferenti al turismo balneare e più vocate alla residenza. Ulteriore intervento finalizzato ad impedire un eccessivo frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti o gia previste dal PRG è quello di imporre una superficie minima per ogni nuovo alloggio e vietare il cambio di destinazione d’uso verso il residenziale dei locali destinati ad attività commerciali o di altri immobili posti ai piani terra degli edifici. La tutela del Sotto sistema Agricolo che è stato oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dal Regolamento Urbanistico, con cambio di destinazione d’uso verso la Residenza. Tali interventi, in alcuni casi hanno creato un indubbio impatto sul paesaggio, soprattutto in relazione alla loro dimensione. Le norme che consentivano il recupero di edifici non agricoli esistenti alla data di approvazione del R.U. vengono quindi abrogate con l’obiettivo di limitare gli interventi di trasformazione in un sottosistema che necessita di maggiore tutela ambientale e di interventi mirati allo sviluppo dell’agricoltura. Il divieto di intervenire comunque in aree sottoposte a vincolo ambientale o paesaggistico è un ulteriore elemento di tutela del Territorio.
La qualità degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione è divenuta una delle priorità per l’Amministrazione comunale. In tal senso si dovranno ricercare nuove procedure per la corretta valutazione dei progetti proposti dai privati mirate alla ricerca della corretta composizione architettonica, alla qualità costruttiva, al corretto inserimento nel contesto edificato, ad una maggiore attenzione negli interventi su edifici che presentano particolari caratteristiche storico architettoniche. La presente variante in tal senso introduce elementi chiarificatori dell’articolato normativo che consentono una migliore valutazione degli interventi. In alcuni casi interventi fattibili con le norma precedenti, sono stati ridimensionati al fine di consentirne un migliore inserimento nel tessuto urbanistico. Di grande rilevanza ambientale ed ecologica è infine la concreta applicazione delle tecniche di bioarchitettura in coerenza con il disposto degli articoli 145, 146 e 147 della nuova Legge Regionale per il governo del territorio n° 1/2005 e con le “ linee Guida per la Valutazione della Qualità energetica ed Ambientale degli edifici in Toscana” . In tal senso la previsione di una rigida norma di valutazione dei requisiti di certificazione ambientale degli edifici, consente l’attribuzione degli incentivi previsti in esclusivo rapporto con interventi che siano qualificanti dal punto di vista del contenimento energetico, del risparmio delle risorse essenziali, della protezione degli ambienti e delle persone dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento. In ultimo è da segnalare che a molti degli interventi previsti nelle schede normative sono collegati interventi di sistemazione e riqualificazione di spazi ed aree pubbliche al fine di consentire, contestualmente alla realizzazione di interventi edificatori da parte di privati, opere di interesse pubblico mirate alla migliore vivibilità e fruibilità delle strade e delle piazze da parte della collettività, un abbellimento ed una riqualificazione complessiva ed equamente distribuita della città, la dotazione di servizi pubblici. b – Il quadro conoscitivo di riferimento: Il Quadro Conoscitivo di riferimento della presente variante gestionale è nella sostanza quello allegato al vigente Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Ad integrazione dello stesso sono da considerare quali ulteriori elementi conoscitivi: 1. Le Indagini geologiche e le nuove Carta e Schede di valutazione della fattibilità redatta dal Dott. Geol. Maurizio Sileoni. 2. Il nuovo Studio idraulico di supporto alla variante al Regolamento Urbanistico, redatto dall’Ing. Nicola Lenza, dotato degli ultimi studi idraulici ed ulteriori approfondimenti locali, effettuati sul territorio, ed inoltre corredato delle valutazioni in linea con il nuovo Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo Regionale Toscana Costa approvato con D.G.R. n° 1330/2004. 3. Il nuovo Atlante Territoriale del comune di San Vincenzo oggetto di puntuale adeguamento ed aggiornamento delle tavole di uso del suolo e di uso dei piani terra e n° dei piani degli edifici, con gli interventi edilizi realizzati negli anni 1997-2005. 4. Le richieste di inserimento o di modificazione delle norme presentate a qualunque titolo dai cittadini interessati nel periodo di validità delle precedenti norme. c - Le motivazioni alle varianti apportate: Gli interventi di modifica agli elaborati del R.U. apportati con la presente proposta di variante sono di seguito elencati con le rispettive motivazioni che hanno indotto la scelta: NORME GENERALI: 1 - Modifiche all’articolo 14 “Norme specifiche per i Sottosistemi ambientali A.3 ed A.4 ad eccezione delle U.T. 4.1 - 4.2 - 4.3” Tali modifiche, indotte dalla necessità di impedire usi impropri delle autorimesse pertinenziali e degli annessi agricoli, non realizzati ai sensi delle normative regionali per le zone agricole, sono tese alla realizzazione di strutture che , consone allo scopo per le quali vengono realizzate, abbiano caratteristiche architettoniche tali da disincentivare una loro utilizzazione diversa, spesso quella abitativa. Con l’abrogazione delle norme che consentivano l’adeguamento degli edifici residenziali esistenti ed il recupero e cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti si è voluto impedire una indiscriminata edificazione in aree di pregio ambientale con particolari problematiche di dotazione opere di urbanizzazione primaria . 2 - Modifiche Art. 15 – “Norme generali per i Sottosistemi Insediativi Le modifiche di cui ai punti 3 e 4 sono di mero carattere chiarificatorio e volte alla regolamentazione più chiara della possibilità di edificare autorimesse pertinenziali fuori terra la cui dimensione massima, per limitarne comunque l’impatto, è stata fissata in mq. 50. Iil comma 5 introduce invece una nuova norma, direttamente conseguente agli impegni presi nel programma di legislatura, tesa ad impedire l’eccessivo frazionamento delle Unità Immobiliari esistenti e la conversione in residenza di spazi attualmente destinati alle attività commerciali. 3 - Modifiche all’ Art. 16 – “Modificazioni edilizie – aspetti generali” Viene ribadito e precisato la applicabilità delle modificazioni al singolo edificio in modo unitario ed indivisibile indipendentemente dal numero delle Unità Immobiliari in cui esso sia suddiviso. L’inserimento delle definizioni degli elementi architettonici e dei principali parametri urbanistici utilizzati dal PRG è elemento di chiarezza della lettura dell’articolato normativo del R.U. 4 - Modifiche all’ Art. 17 – “Modificazioni edilizie – tipologie di intervento” Viene inserita la normativa che consente l’applicazione degli incentivi per la bioarchitettura di cui agli articoli 145- 146 e 147 della L.R. 1/2005 MODIFICAZIONI EDILIZIE: 5 - Modifiche agli Artt. 19 - Modificazione edilizia 2 Salvaguardia dei fronti; 20 - Modificazione edilizia 3 Adeguamento degli edifici; 21- Modificazione edilizia 4 Rinnovo degli edifici e 22 - Modificazione edilizia 5 Adeguamento ed incremento degli edifici Al fine di una maggiore tutela ambientale ed architettonica, ed alla necessità di consentire una sostanziale equità della possibilità di intervenire a parità di norma applicata, vengono apportate variazioni mirate alla maggiore tutela degli edifici interessati (M2), alla dotazione dei parcheggi pertinenziali ( M3) ed alla apposizione di vincoli di destinazione in caso di incrementi finalizzati alla residenza nonché alla diversa possibilità di usufruire delle potenzialità di ampliamento previste (M5 6 - Modifiche all’ Art. 23 - Modificazione edilizia 6 Adeguamento funzionale degli alberghi esistenti. Al fine di incentivare l’adeguamento degli alberghi esistenti e di consentire un maggiore dotazione di servizi quali centri benessere, piscine, fitness ecc. si è previsto una dotazione di S.L.P esclusivamente destinata a tali realizzazioni. 6 - Modifiche all’ Art. 24 - Modificazione edilizia 7 Conversione verso strutture ricettive ed all’ Art. 24 Bis - Modificazione edilizia 7/1 Conversione verso strutture ricettive S.S.A. A3 Preso atto che, degli interventi ammessi ai sensi delle norme M7 e M7/1 quelli realizzati negli anni precedenti, sono stati quasi completamente rivolti alla realizzazione di CAV e strutture ricettive extraalberghiere, le modifiche apportate sono principalmente volte alla possibilità di una maggiore realizzazione di strutture ricettive alberghiere di cui all’Articolo 26 della L.R. 42/2000, individuate quali quelle maggiormente qualificanti dell’offerta turistica del paese, che consentono un maggiore sviluppo dell’economia indotta e dell’occupazione. TITOLO VII - SCHEDE NORMATIVA 7 - Titolo VII - Interventi previsti nelle aree all'interno del perimetro del centro abitato ove è prevista l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti. Schede normative B. (ART.28 B L.R. 5/95) Le motivazioni sono da leggersi principalmente negli obiettivi indicati in ciascuna scheda SSI.7.b.1-a EX CONSERVIFICIO L'obiettivo è la riqualificazione dell'ambito composto dall’ex conservificio ed annessi. La realizzazione di un polo di servizi commerciali ed attività urbane nella zona a nord del paese, di facile accessibilità. La realizzazione di residenza convenzionata. SSI.5.b.18 LO SCOGLIETTO - LACHI L'obiettivo è la qualificazione e il miglioramento dell’uso delle risorse, rispetto al piano attuativo adottato, con la conseguente riduzione degli sprechi, come per es. l’isolamento termico oltre i valori della legge 10, i pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria, impianti di riscaldamento e climatizzazione ad alta efficienza. L’obiettivo è, inoltre, la riqualificazione dell'esistente mediante cambio di destinazione d'uso solo ad Residenza Turistico Alberghiera e/o Albergo e l'adeguamento funzionale della struttura ricettiva, anche in termini di parametri urbanistici. SSI.5.b.19 AREA PODERE SAN GIOVANNI L'obiettivo è la riqualificazione dell'area con la nuova edificazione residenziale convenzionata a completamento del tessuto urbanistico esistente. SSI.7.b. 23 Via del Giardino L'obiettivo è dotazione di alloggi residenziali a prezzo convenzionato, realizzati con sistemi di finanziamento privati. SSI.7.b.24 BELVEDERE L'obiettivo è il completamento delle previsioni del P.D.L. “Belvedere” non realizzate con la realizzazione di alloggi residenziali a prezzo convenzionato, realizzati con sistemi di finanziamento privati. SSI.5.b.20 COMPLETAMENTO VILLA PIANI L'obiettivo è la riqualificazione dell'area adiacente l’esitente Villa Piani con il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti tramite una nuova edificazione a completamento del tessuto urbanistico esistente, nel rispetto dei principi compositivi e della qualità architettonica dell’esistente, consentendo incrementi edificatori comunque ammissibili dalla attuale normativa che consentiva la applicazione della normativa della M.7/1 in base alla quale la proprietà aveva presentato una proposta di Piano Attuativo SSI.5.b.21 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX BAGNO BRUNELLA L'obiettivo del piano è la riqualificazione dell'edificio esistente, limitatamente alla porzione non ricadente sul Demanio Marittimo, mediante cambio di destinazione d'uso solo ad attività ricettive. SSI.5.b..22 EX CASERMA DEI CARABINIERI ED EX CHIMERA L'obiettivo è la riqualificazione urbana di un’area abbandonata da decenni ed ubicata in pieno centro urbano. SSI.5.b.25 PALAZZO EX SCUOLE R. FUCINI La variante ha lo scopo, verificata la possibilità di concentrare gli uffici dell’Amministrazione Comunale nel palazzo Alliata, di mettere a disposizione un immobile di felice localizzazione nel centro urbano, affacciato sul nuovo Porto Turistico di dimensioni tali da consentire la realizzazione di una struttura alberghiera di qualità alta, capace di caratterizzare l’ambito del centro storico e la nuova struttura portuale. SSI.8.d.6 - CAMPEGGIO SAN CARLO PIP (UT 8.3) L'obiettivo è la modifica della trasformazione dell'area per la dotazione di un campeggio. Tale piano attuativo non ha di fatto trovato pratica attuazione ed è convincimento dell’Amministrazione che lo stesso avrebbe avuto un pesante inserimento nel tessuto urbanistico ed ambientale del sottosistema Insediativo della frazione di San Carlo.La destinazione d’uso di Residenza, già presente consente la realizzazione di alloggi residenziali a prezzo convenzionato, realizzati con sistemi di finanziamento privati. d - Le valutazioni della Carta della Fattibilità La carta della fattibilità deriva dalla sovrapposizione della carta delle destinazioni d'uso, definite dal Regolamento Urbanistico, con la carta della Pericolosità geologica e del Rischio idraulico, così come integrata dalla Carta della Tutela del Territorio prodotta dall’Autorità di Bacino nell’ambito del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Toscana Costa. La revisione della fattibilità non riguarda solo le porzioni di territorio soggette a variazioni delle previsioni, ma l’intero territorio comunale, in modo da adeguare lo Strumento Urbanistico alle nuove prescrizioni introdotte dal P.A.I. L’intero territorio comunale risulta così suddiviso nelle 4 classi di Fattibilità previste dalla D.C.R. 94/85: Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni Equivale a livelli di rischio "irrilevante" raggiungibili in caso di: - Costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell'insieme opera-terreno che ricadono in aree stabili e a comportamento noto, - Interventi a carattere conservativo e/o di ripristino anche in aree ad elevata pericolosità. In questi casi la caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, quando necessaria, può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione. Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili senza particolari condizioni. Classe 2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto Equivale a livelli di rischio "basso" raggiungibili in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a "Bassa pericolosità". Non sono previste indagini di dettaglio a livello di "area complessiva". Il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica mirata alla soluzione dei problemi evidenziati negli studi condotti a livello di P.R.G. Gli interventi previsti sono attuabili con normali vincoli definiti a livello di progetti. Classe 3 - Fattibilità condizionata Equivale ad un livello di rischio "medio-alto", come definibile con le conoscenze disponibili sulla pericolosità dell'area (in genere Classe 3 di pericolosità) con interventi previsti anche di non eccessivo impegno e bassa vulnerabilità (p.e. edilizia abitativa a basso indice di fabbricabilità). Sono richieste indagini di dettaglio condotte a livello di "area complessiva" sia come supporto alla redazione di "Strumenti urbanistici attuativi" che nel caso sia ipotizzato un "intervento diretto". L'esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini, in termini di interventi di bonifica, miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari, costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia. Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili alle condizioni precedentemente descritte. Classe 4 - Fattibilità limitata Equivale ad un livello di rischio "elevato", ottenibile ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa o di ripristino in aree a pericolosità elevata (classe 4). Equivale inoltre ad un livello di rischio "elevato" raggiungibile nel caso di utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità (Servizi essenziali - strutture ad uso pubblico ad elevata concentrazione, strutture ad elevato rischio indotto quali dighe, installazioni industriali con possibile emanazione di materiale nocivo ecc.) in aree a pericolosità media-bassa. In queste aree, già a livello di Strumento Urbanistico generale sono da prevedersi specifiche indagini geognostiche e quanto altro necessario per precisare i termini del problema. In base ai risultati di tali studi dovrà essere predisposto un esauriente progetto degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito di tali interventi. Gli interventi previsti dallo Strumento Urbanistico sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni derivanti da quanto precisato nel punto precedente. Per ogni area omogenea definita dal Regolamento Urbanistico (sottosistema, unità territoriale, scheda normativa) è stata predisposta una scheda di fattibilità in cui è riportata la precedente classificazione, le eventuali nuove modalità di intervento e le prescrizioni finali di fattibilità. La fattibilità degli interventi diretti e/o di quelli soggetti a piano attuativo, la cui ubicazione non risulta definita alla data di approvazione del R.U., dovrà essere valutata con le modalità specificate all’art. 10 del Regolamento Urbanistico. e - La capacità insediativa del Regolamento Urbanistico 1 - Le Previsioni La premessa doverosa alla valutazione della capacità insediativa della presente variante rispetto alle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico deve considerare che il corrispondente paragrafo della Relazione originaria del R.U. precedente mancava della stima degli incrementi edificatori conseguenti alla applicazione della Modificazione edilizia M7/1. La stima considerava infatti solamente gli incrementi derivati dalla M7 che interessava circa 160 edifici e si ipotizzava l’applicazione di una percentuale del 10% pari a circa 16 interventi per complessivi 8.000 mq. di S.L.P. Gli edifici ove era possibile applicare la M7/1 erano invece molti di più. In teoria alcune centinaia ma per semplicità si considera una quantità pari a quelli della M7 . Avremo quindi una capacità insediativa complessiva ( ovviamente ipotetica in quanto trattasi di interventi soggetti alla iniziativa privata ) di 16.000 mq di S.L.P. complessiva tra le due tipologie di intervento. L’analisi della pratica applicazione della norma ha evidenziato che sono stati realizzati meno di 10 interventi dei quali solamente 1 con destinazione di Attività Ricettive. La modifica della norma sia della M7 che della M7/1, con la possibilità di cambio di destinazione d’uso esclusivamente ad Attività Ricettive per di più limitata alle sole strutture alberghiere di cui all’Art. 26 della L.R. 42/2000 , comporterà quindi una applicazione più limitata della norma, che è corretto ipotizzare in non più del 10% delle previsioni sopra ricordate e quindi pari a mq. 1.600 con una diminuzione della capacità edificatoria oggi prevista di 14.400 mq. di S.L.P. La stessa considerazione di mancata indicazione degli incrementi conseguenti alle norme del precedente R.U. è da farsi per il disposto dell’Art. 14 relativamente all’Adeguamento degli edifici residenziali esistenti ed al Recupero degli edifici non residenziali presenti i Sottosistemi ambientali A.3 ed A.4 ad eccezione delle U.T. 4.1 - 4.2 - 4.3 Le modifiche apportate con la presente variante eliminano comunque tali possibilità edificatorie che è plausibile stimare in complessivi 2.000 mq di S.L.P. così suddivisi : Adeguamento edifici residenziali esistenti : 5 X 80 mq. = 400 mq. S.L.P. Recupero edifici non residenziali: 5X 320 mq. = 1.600 mq. S.L.P. Una ulteriore limitazione dell’incremento del carico urbanistico è sicuramente data dal divieto di frazionamento delle U.I. esistenti e dal divieto di cambio di destinazione d’uso dei piani terra degli edifici esistenti. Considerandone il beneficio non si ritiene comunque determinante considerare tale diminuzione. Non si considerano nel presente computo le superfici aggiuntive ammesse per le strutture ricettive esistenti in quanto destinate alla realizzazione di servizi e quindi ininfluenti per il carico urbanistico. Oltre alle considerazioni sopra riportate, che in termini assoluti comportano una diminuzione complessiva della capacità edificatoria prevista dal vigente PRG di oltre mq. 16.000 di S.L.P. , sono da considerare gli effetti delle varianti apportate alle schede normative di cui al Titolo VII delle Norme Tecniche di attuazione del regolamento Urbanistico: (Sono considerate solamente quelle oggetto di variante o aggiuntive. Non sono elencate quelle in cui la variante è costituita da una ,mera divisione dell’area di intervento senza nessuna modificazione dei parametri urbanistici) B1 - Ex Conservificio: Incremento di 2.000 mq. di S.L.P dei quali circa 1.250 destinati a Attività Urbane e 750 destinati a Residenza Convenzionata. B18 – Lo Scoglietto – Lachi: Nessuna previsione aggiuntiva della capacità edificatoria esistente nel Piano attuativo adottato considerato anche l’incentivo previsto anche per altre strutture ricettive per la superficie a servizi quali fitness ecc.. B19 – Area podere San Giovanni Incremento di 2.000 mq di Residenza convenzionata B20 - Villa Piani: Nessuna previsione aggiuntiva della capacità edificatoria esistente con l’applicazione della M7/1. B21 – Ex Bagno Brunella: Incremento di mq. 600 di S.L.P. con destinazione d’uso di Attività Ricettive. B22 – Ex Chimera: Nessuna previsione aggiuntiva della capacità edificatoria esistente. B23 – Via del Giardino: Incremento di 500 mq di Residenza convenzionata. B24 – Belvedere: Incremento di 600 mq di Residenza convenzionata. B25 – Palazzo ex Scuole Fucini: Nessuna previsione aggiuntiva in termini di S.L.P. . Cambio di destinazione d’uso ad Attività Ricettive cui all’Art. 26 della L.R. 42/2000 per 1.200 mq di S.L.P. D6 – Campeggio San Carlo: Nessuna previsione aggiuntiva della capacità edificatoria esistente nel Piano attuativo approvato. La strada intrapresa con la presente variante può essere la premessa di una eliminazione definitiva della previsione del Campeggio previsto dal Piano Attuativo approvato e, di conseguenza, una ulteriore e sostanziale diminuzione del carico urbanistico complessivo del PRG stimata in oltre 500 abitanti. Il totale della capacità edificatoria delle Schede normative sopra elencate ed introdotta con la presente variante ammonta quindi a mq. 6.900 di S.L.P. dei quali 3.850 destinati a Residenza convenzionata, 1.250 destinati ad Attività Urbane e 1.800 destinati ad Attività Ricettive. Il Bilancio complessivo è quindi di una diminuzione di 9.100 mq. di S.L.P rispetto alle previsioni esistenti. 2 - L’analisi delle trasformazioni effettuate La capacità insediativa del P.R.G., accertata nel quadro 1.g della Relazione del Regolamento Urbanistico vigente approvato in data 28.02.2000 con Del. C.C. n° 18 , comprendeva sia le previsioni del precedente strumento Urbanistico confermate in sede di approvazione del Piano Strutturale, riportate al punto 2 di pag. 16, sia le nuove previsioni del Piano Strutturale, riportate al punto 3 di pag. 16 e 17 ed infine gli incrementi consentiti dal Regolamento Urbanistico, riportati al punto 4 di pag. 17. Tali incrementi ammontavano a complessivi 172.703 mq. di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti, che con le considerazioni di cui al precedente punto 1 sale a oltre 180.000 mq. di S.L.P. Tale previsione era così suddivisa per destinazione d’uso: Residenza = mq. di S.L.P. 49.952 Attività Urbane = mq. di S.L.P. 10.134 Turistico Ricettivo = mq. di S.L.P. 77.617 Attività Produttive = mq. di S.L.P. 45.000 TOTALE = mq. di S.L.P. 182.703 Nell’adeguamento dell’Atlante Territoriale sono evidenziati gli interventi effettivamente realizzati negli anni successivi alla formazione del nuovo P.R.G. che sono così quantificati: a - Interventi di nuova edificazione: Residenza = mq. di S.L.P. 37.613 Turistico Ricettivo = mq. di S.L.P. 694 Altre Destinazioni (1) = mq. di S.L.P. 2.473 Sommano = mq. di S.L.P. 40.780
b - Interventi di sopraelevazione (M5 ed M ): Residenza = mq. di S.L.P. 3.416 Turistico Ricettivo = mq. di S.L.P. 522 Altre Destinazioni (2) = mq 1.504 Sommano = mq. di S.L.P. 3.938 Oltre a tali interventi che comportano un aumento del carico insediativo, devono essere considerati (e sono evidenziati in colore giallo nelle tavole dell’Atlante Territoriale) gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia attuati sul patrimonio edilizio esistente e quindi senza un incremento del carico insediativo. In tali interventi sono ricompresse tutte le M4 con destinazione d’uso residenziale ( tali interventi hanno interessato circa 28.600 mq. di S.L.P. esistente ), e le M7 ed M7/1 con destinazione d’uso turistico ricettivo ( Attività Ricettive e Residenza Turistica ) che sono quantificati in complessivi 11.422 mq. di S.L.P. ai quali dovrebbero essere tolti i mq di S.L.P. corrispondenti agli edifici esistenti oggetto di intervento. Tale quantità ( non meglio stimabile dal data base dell’Atlante territoriale ) corrisponde nella ipotesi più restrittiva ad un quarto di quanto realizzato e quindi a circa 3.000 mq. Il totale degli interventi previsti dal PRG che comportano un incremento del carico urbanistico e quindi di poco superiore a mq. 50.000 pari a circa un quarto del complessivo delle previsioni esistenti, con la considerazione che le maggiori quantità sono da ascrivere a interventi previsti nel PRG precedente ( Bellavista per mq. 4.200; PEEP Castelluccio per mq. 9.350 e Olimpia per mq. 13.200 per un totale complessivo di mq. 26.750 ) (1) = Attività Urbane – Attività Produttive – Attività Agricole – annessi agricoli di cui all’Art. 14 - autorimesse pertinenziali. (2) = in tale categoria sono comprese le realizzazioni di sottotetti non abitabili che pertanto non costituiscono S.L.P f - Valutazione degli effetti ambientali delle previsioni e modificazioni apportate e valutazione ambientale della ricettività costiera, della dotazione idrica e della potenzialità depurativa relativa alla capacità insediativa Le considerazioni ed i dati della diminuzione complessiva del carico urbanistico conseguente alla presente variante costituiscono elemento fondamentale per sostenere che la Valutazione degli Effetti Ambientali è positiva in rapporto agli effetti della variante in quanto gli stessi sono soprattutto in riduzione. Gli elementi inseriti nell’articolato normativo sono tutti finalizzati ad una maggiore tutela ambientale ed architettonica; le nuove previsioni, quasi esclusivamente finalizzate ad una residenza stabile e comunque di migliaia di mq. inferiori a quelle precedenti, fanno rientrare nelle dotazioni massime ammissibili per la fascia costiera, per i consumi idrici e per la capacità depurativa. La carta della Fattibilità geologico idraulica e le relative schede affrontano sistematicamente le problematiche di carattere geologico ed idraulico. Nello nuovo Studio idraulico di supporto alla variante al Regolamento Urbanistico sono indicate le soluzioni tecniche necessarie per garantire la messa in sicurezza idraulica delle aree interessate dalle previsioni insediative. La tutela delle aree del Sottosistema A3 soggette a vincolo ambientale è un ulteriore elemento di valutazione positiva della variante apportata Per quanto sopra la valutazione degli effetti ambientali delle nuove previsioni, così come introdotte dalla presente variante è da ritenersi positiva e migliorativa del Regolamento urbanistico precedente. |
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