| |
 |
| Regolamento
sanzioni amministrative per violazioni a norme contenute in regolamenti
comunali |
|
|
Il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative per violazioni a norme contenute in regolamenti comunali è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 69 in data 20/07/01 e
n. 80 del 14.09.01
|
Art.
1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
|
1. Il presente
regolamento disciplina il procedimento e l’entità delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni
contenute in regolamenti comunali ed in ordinanze di organi comunali.
inizio |
Art.
2 - ENTITA’ DELLE SANZIONI
|
1.
Qualora leggi di principio non dispongono diversamente le contravvenzioni
a norme regolamentari comunali sono punite con il pagamento di una somma
compresa fra un minimo di Euro 6,19 - L. 12.000 ed un massimo di Euro
10329,14 - L. 20.000.000. In ogni caso il limite massimo della sanzione
pecuniaria non può superare il decuplo del minimo.
2. Con la stesso ammontare sono punite le violazioni alle ordinanze
che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento
gli organi comunali competenti determinano gli importi minimi e massimi
e la somma fissa per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie
relative ad ogni fattispecie di violazione o gruppo omogeneo difattispeci.
4. Gli importi delle sanzioni determinati nel modo stabilito al 3° comma,
possono essere aggiornati in misura pari all’intera variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai
ed impiegati verificatasi nei due anni precedenti. La prima variazione
non potrà essere effettuata prima di tre anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento.
5. Qualora nelle norme regolamentari violate non sia stabilito alcun
importo e non sia avvenuta ancora la determinazione di cui al 2° comma,
l’autorità competente ad irrogare la sanzione ne stabilisce
l’entità secondo i criteri di cui all’art. 3. compresa
fra un minimo di Euro 51,64- L.. 100.000 ed un massimo di Euro 516,46-
L.. 1.000.000.
inizio
|
| Art.
3 - CRITERI GENERALI PER DETERMINARE LE SANZIONI |
1. Quando non è stato
effettuato il pagamento in misura ridotta ed è stato presentato
ricorso, la sanzione pecuniaria è determinata con ordinanza – ingiunzione
entro i limiti minimo e massimo stabiliti per ogni fattispecie di violazione,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione;
b) deve essere valutata l’opera dell’agente per eliminare o attenuare
le conseguenze della violazione;
c)devono essere tenuti in considerazione i comportamenti recidivi di chi compie
l’infrazione;
2. Non hanno efficacia retroattiva i provvedimenti che introducono divieti,
che stabiliscono le sanzioni o che ne determinano l’importo;
3.Il verbale di accertamento dell’infrazione deve prevedere le
modalità ed i termini entro cui l’autore dell’infrazione
può presentare ricorso, nonché l’autorità a
cui il ricorso deve essere presentato.
inizio
|
Art.
4 - PAGAMENTO DELLA SANZIONE ALL’ATTO DELLA CONTESTAZIONE
|
1.La contravvenzione
deve essere personalmente contestata all’autore dell’infrazione.
Se ciò non è stato possibile l’accertatore deve indicarlo
nel verbale di accertamento. Questo verbale è notificato agli
obbligati entro novanta giorni dalla data in cui è avvenuto l’accertamento,
se residente in Italia, o entro trecentosessanta giorni dalla data dell’accertamento,
se residenti all’estero.
2. E’ ammesso in mani di chi ha accertato l’infrazione il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo. E’ obbligatoria
la determinazione del minimo della sanzione edittale.
3. Su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia è rilasciata
ricevuta del pagamento.
inizio |
Art.
5 - SPETTANZA DELLE AMMENDE |
1. Spettano al
comune le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
per le contravvenzioni alle norme regolamentari comunali ed alle ordinanze.
inizio
|
| Art.
6 - NORME DI RINVIO |
1. Per quanto non
espressamente stabilito nel presente regolamento il procedimento sanzionatorio
per violazioni ai regolamenti comunale è disciplinato dalla legge
n. 689 del 24.11.1981 o dalla normativa in materia che ad essa sopravvenga.
inizio
|
Art.
7 - EFFETTI ABROGATIVI |
1. Sono abrogate
tutte le norme dei regolamenti comunali che sono in espresso contrasto
con il presente regolamento.
inizio
|
| |
| indietro |
home |