Regolamento per le esenzioni dal ticket agli indigenti

Scadenza domande 30 novembre di ogni anno

Il Regolamento comunale per le esenzioni dal ticket agli indigenti è stato approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 7/5/93, modificato con deliberazione di C.C. n. 48 in data 7/8/02 modificato con deliberazione di C.C. n. 13 in data 28/02/06

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione   delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario a famiglie a basso reddito non appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 329 del 28 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Le esenzioni previste dal presente regolamento possono essere rilasciate per le seguenti prestazioni:
prescrizioni farmaceutiche, qualora soggette a pagamento di ticket;
visite specialistiche, esami strumentali e diagnostici.

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Art. 2

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo, italiani, comunitari, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, iscritti al Sistema sanitario nazionale, di età inferiore a 65 anni , che abbiano i requisiti reddituali  enunciati all’art. 3 del presente regolamento.
Possono essere ammessi ai benefici suddetti anche i cittadini di età superiore a quella prevista dal comma precedente, purché sprovvisti di pensione.

 

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Art. 3

L’agevolazione è concessa   a chi sia in possesso dell’attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza il cui valore sia, per l’anno 2006, uguale o inferiore a € 6.000,00.
Detto limite sarà soggetto ad adeguamento annuale sulla base dell’indice ISTAT del mese di novembre dell’anno precedente.

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Art. 4

Coloro che intendano accedere  ai benefici previsti  dal presente regolamento devono presentare domanda al Comune entro il 30 novembre  di ogni anno, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sicurezza Sociale, ed allegando l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità.
La firma della domanda del richiedente deve essere autenticata dal funzionario che la riceve, nei modi previsti dalla legge.
Nel caso in cui la domanda sia presentata a mezzo posta o da persona diversa dal richiedente, deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente stesso.

Per i minori di anni 18, la domanda di ammissione ai benefici, prevista dal presente regolamento, deve essere presentata in ogni caso da chi esercita la patria potestà e/o abbia la tutela legale del minore interessato.

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Art. 5

Indipendentemente dal limite ISEE  sopra enunciato, l’Amministrazione comunale, al fine di concedere i benefici di cui all’art. 1 del presente regolamento,  terrà conto della relazione del Servizio Sociale solo nel caso in cui la situazione economica si sia modificata rispetto ai redditi posseduti e dichiarati per il rilascio dell’ISEE.
L’Amministrazione comunale potrà far effettuare apposite indagini al comando della Polizia Municipale, o richiedere relazioni e/o documenti al Servizio Sociale, all’Ufficio del Lavoro e della M.O. e agli Uffici finanziari dello Stato.

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Art. 6

Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1° dell’art.4 del presente regolamento saranno esaminate da una commissione tecnica, composta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e da due funzionari comunali della stessa Area, uno dei quali svolgerà funzioni di Segretario della commissione.

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Art. 7

La Commissione tecnica si esprime,  sulle domande presentate,  entro il 10 dicembre di ogni anno.
Può comunque procedere alla sospensione delle domande stesse, attivando al contempo le procedure di controllo di cui al secondo comma dell’art.5 del presente regolamento.
Dovrà essere data in ogni caso risposta scritta agli interessati entro il 20 dicembre  di ogni anno.
Le domande sospese saranno esaminate di nuovo dalla Commissione non appena acquisiti gli elementi integrativi necessari, e comunque non oltre il trimestre successivo.

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Art. 8

Le esenzioni di cui all’art.1 hanno validità dal 1° gennaio  di ogni anno o comunque dalla data del loro rilascio, fino al 31 dicembre  dello stesso anno.
In casi particolari, l’esenzione potrà essere concessa anche per un periodo ridotto.

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Art. 9

Oltre che nel termine fissato dall’art.3 le domande di cui all’art.1 possono essere presentate anche successivamente al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione Tecnica esaminerà le domande di cui al comma precedente, di regola a scadenza trimestrale, rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, limitatamente a quelle presentate nel trimestre precedente.
In casi eccezionali la Commissione potrà riunirsi anche in via d’urgenza, per casi gravi e solo a seguito di espressa richiesta del Servizio Sociale.
Dovrà essere fornita risposta scritta agli interessati, entro il decimo giorno del mese successivo a quello entro il quale si riunirà la Commissione Tecnica.
Le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo scadono di regola il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

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Art. 10

Le esenzioni rilasciate ai sensi dell’art.1 potranno essere utilizzate immediatamente per l’acquisto di medicinali, presso le sole farmacie del Comune di San Vincenzo.
Per quel che concerne le visite specialistiche e le analisi di laboratorio, le suddette esenzioni avranno validità esclusivamente per prestazioni eseguite presso strutture dell’Azienda ASL della provincia di Livorno.

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Art. 11

La Giunta Comunale, con proprio atto, definisce annualmente , successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione, lo stanziamento massimo  erogabile per le finalità di cui al presente regolamento.

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Art. 12

Norma transitoria
Le esenzioni rilasciate sulla base della precedente normativa, approvata con deliberazione di C.C. n. 48 in data 7 agosto 2002,  sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

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Art. 13

Il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli.
Ai sensi dell’art.14, comma 6, dello Statuto del Comune di San Vincenzo, entra in vigore una volta decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, da effettuarsi dopo che la relativa delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende  abrogato il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 in data 7 maggio 1993, come modificato con deliberazione di C.C. n. 48 in data 7 agosto 2002.

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Competenza di:  
Area 3 - Servizi alla persona
Ufficio Sicurezza Sociale
Responsabile Viviana Tei
Telefono 0565 - 707232
Fax 0565 - 707299
Nome v.tei
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail
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