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Scadenza domande 30 novembre di ogni anno Il Regolamento comunale per le esenzioni
dal ticket agli indigenti è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 79 in data 7/5/93,
modificato con deliberazione di C.C. n. 48 in data 7/8/02 modificato con deliberazione di C.C. n. 13 in data 28/02/06 |
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Il presente regolamento disciplina la concessione delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario a famiglie a basso reddito non appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 329 del 28 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. |
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Sono ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo, italiani, comunitari, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, iscritti al Sistema sanitario nazionale, di età inferiore a 65 anni , che abbiano i requisiti reddituali enunciati all’art. 3 del presente regolamento.
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| Art. 3 | ||||||||||||||||||||||||
L’agevolazione è concessa a chi sia in possesso dell’attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza il cui valore sia, per l’anno 2006, uguale o inferiore a € 6.000,00. |
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Coloro che intendano accedere ai benefici previsti dal presente regolamento devono presentare domanda al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Sicurezza Sociale, ed allegando l’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità. Per i minori di anni 18, la domanda di ammissione ai benefici, prevista dal presente regolamento, deve essere presentata in ogni caso da chi esercita la patria potestà e/o abbia la tutela legale del minore interessato.
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Indipendentemente dal limite ISEE sopra enunciato, l’Amministrazione comunale, al fine di concedere i benefici di cui all’art. 1 del presente regolamento, terrà conto della relazione del Servizio Sociale solo nel caso in cui la situazione economica si sia modificata rispetto ai redditi posseduti e dichiarati per il rilascio dell’ISEE. |
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| Art. 6 | ||||||||||||||||||||||||
Le domande presentate entro il termine previsto dal comma 1° dell’art.4 del presente regolamento saranno esaminate da una commissione tecnica, composta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e da due funzionari comunali della stessa Area, uno dei quali svolgerà funzioni di Segretario della commissione. |
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La Commissione tecnica si esprime, sulle domande presentate, entro il 10 dicembre di ogni anno. |
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| Art. 8 | ||||||||||||||||||||||||
Le esenzioni di cui all’art.1 hanno validità dal 1° gennaio di ogni anno o comunque dalla data del loro rilascio, fino al 31 dicembre dello stesso anno. |
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Oltre che nel termine fissato dall’art.3 le domande di cui all’art.1 possono essere presentate anche successivamente al 30 novembre di ogni anno. |
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Le esenzioni rilasciate ai sensi dell’art.1 potranno essere utilizzate immediatamente per l’acquisto di medicinali, presso le sole farmacie del Comune di San Vincenzo. |
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La Giunta Comunale, con proprio atto, definisce annualmente , successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione, lo stanziamento massimo erogabile per le finalità di cui al presente regolamento. |
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Norma transitoria |
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Il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli. |
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