Regolamento dei Servizi educativi per l’infanzia e l'adolescenza

 

Il Regolamento comunale dei Servizi educativi per l’infanzia e l'adolescenza è stato approvato con deliberazione consiliare n. 78 in data 28/11/03 e modificato con deliberazione di C.C. n. 96 in data 25/10/2004 (le modifiche sono riportate in grassetto)

Titolo I
Capo I - Preambolo sulle Finalitą e Funzioni

Art. 1 -
Art. 2 -

Art. 3 -
Titolo II
Capo II - Nido

Art. 4 -
Art. 5 -
Capo III - Ammissione al Nido Comunale
Art. 6 -
Art. 7 -
Art. 8 -
Art. 9 -
Art. 10 -
Capo IV - Svolgimento del servizio
Art. 11 -
Capo V - Utilizzo del servizio
Art. 12 -

Art. 13 -
Capo VI - Personale dei servizi scolastici
Art. 14 -

Art. 15 -
Art. 16 -
Art. 17 -
Art. 18 -
Capo VII - Refezione e tariffe
Art. 19 -
Art. 20 -
Art. 21 -
Capo VIII - Organizzazione sociale
Art. 22 -
Art. 23 -
Art. 24 -
Art. 25 -
Art. 26 -
Art. 27 -
Art. 28 -
TITOLO III - Centro gioco educativo
Capo IX - Finalitą e funzioni
Art. 29 -

Capo X - Utenza e ammissione
Art. 30 -

Art. 31 -
Art. 32 -
Art. 33 -
Capo XI - Funzionamento
Art. 34 -

Art. 35 -
Art. 36 -
TITOLO IV - Servizi educativi estivi: Asilo nido estivo e Campi solari.
Capo XII - Asilo nido estivo
Art. 37 -

Art. 38 -
Art. 39 -
Art. 40 -
Capo XIII - Funzionamento
Art. 41 -

Art. 42 -
Art. 43 -
Capo XIV - Campi solari
Art. 44 -

Art. 45 -
Art. 46 -
Art. 47 -
Capo XV - Funzionamento
Art. 48 -

Art. 49 -
Art. 50 -
TITOLO V
Capo XVI - Autorizzazione e accreditamento
Art. 51 -

TITOLO VI
Capo XVII - Norme finali e transitorie
Art. 52 -


TITOLO I
CAPO I - Preambolo sulle Finalitą e Funzioni

Art. 1

Il presente Regolamento detta norme in materia di servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza, gestiti direttamente dal Comune di San Vincenzo o sui quali il Comune stesso esercita una qualsivoglia forma di controllo.

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Art. 2

I servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.1 del presente regolamento sono: il Nido, il Centro Gioco educativo e il Nido estivo.
I servizi per l’adolescenza, di cui all’art.1 del presente regolamento, sono i Campi solari.

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Art. 3

Con il presente Regolamento il Comune promuove e coordina interventi educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, finalizzati alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertą e della dignitą di ciascuno, della solidarietą, dell’uguaglianza delle opportunitą, della valorizzazione delle differenze, in relazione alle condizioni psico - fisiche, culturali, sociali, etniche e religiose.
Nessuna causa riconducibile alle condizioni di cui al comma precedente può costituire motivo di discriminazione o di esclusione.
Il Comune, nel promuovere i servizi oggetto del presente Regolamento, si propone altresì di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze del territorio, che costituiscano, indipendentemente dalla tipologia del servizio, opportunitą qualitativamente elevate sul piano educativo per i bambini, nonché occasioni di crescita culturale e di aggregazione sociale per le famiglie.

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TITOLO II
CAPO II - Nido d'infanzia

Art. 4

Il Nido d’infanzia del Comune di San Vincenzo costituisce un servizio socio - educativo di interesse pubblico, che si propone di rispondere ai bisogni primari della vita delle bambine e dei bambini e alla loro crescita sul piano cognitivo, sociale ed affettivo, fino al momento del loro inserimento nella Scuola infanzia.

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Art. 5

Nell’elaborazione del progetto educativo, gli educatori sono tenuti a tenere presente il diritto di ogni bambino alla affermazione delle proprie competenze, alla propria auto – organizzazione, alla conoscenza come scoperta.

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Capo III - Ammissione al Nido d’infanzia Comunale
Art. 6

Hanno diritto all’ammissione al Nido  tutti i bambini che al 1° settembre abbiano un minimo di tre e un massimo di trentadue mesi d’etą.
Ai fini della definizione dell’etą per l’assegnazione alle graduatorie di cui in prosieguo, l’etą si arrotonda per difetto nel caso che il bambino sia nato dal 1° al 15° giorno del mese e per eccesso nel caso che sia nato dal 16° giorno del mese in poi.
Il Nido d’infanzia può ospitare fino a un massimo di 50 bambini di cui 34 a orario intero ed i restanti ad orario ridotto, con o senza mensa.
L’assegnazione dei posti ad orario intero è definita dal Consiglio di Gestione in sede di approvazione della graduatoria di ammissione, sulla base dei posti disponibili in ciascun dormitorio e cioè n. 12 in quello dei Piccoli e n. 22 in quello dei Medio – Grandi.
I posti ad orario intero sono riservati in via prioritaria ai bambini che abbiano frequentato il Nido nel precedente anno scolastico. A tal fine le famiglie sono tenute a presentare da 1° al 20 aprile la richiesta di riconferma per l’anno scolastico successivo, specificando la richiesta di orario. Nel caso in cui il numero delle riconferme ad orario intero sia superiore al numero dei posti disponibili, esse sono accolte tenendo conto della migliore collocazione nella graduatoria di ammissione dell’anno precedente.
L’assegnazione dei posti per  nuovi richiedenti avviene sulla base di due distinte graduatorie, approvate dal Consiglio di Gestione del Nido d’infanzia, di cui una composta da un massimo di dieci  bambini lattanti ( 3 – 12 mesi ) ed una composta di medio – grandi, pari al numero di posti ancora disponibili, dopo aver tenuto conto delle riconferme.
I dieci lattanti e gli otto medio – grandi neo – ammessi di etą più bassa sono inseriti nella sezione dei Piccoli; gli altri medio – grandi neo – ammessi di etą più elevata vanno a costituire unitamente ai bambini riconfermati le altre sezioni del Nido.
Una volta definite con il criterio suesposto le sezioni del Nido si redigono, attenendosi ai punteggi assegnati in sede di ammissione, due nuove distinte graduatorie tra i diciotto piccoli per individuarne dodici ad orario intero e tra i medio – grandi neo – ammessi per individuare ad orario intero un numero pari ai posti ancora disponibili nel dormitorio dei medio – grandi dopo l’attribuzione dei posti ai bambini riconfermati.
Dalle suddette graduatorie si attinge in corso d’anno per sostituire i bambini ad orario intero che abbiano rinunciato al servizio, mentre si attinge dalle due graduatorie di ammissione per ammettere nuovi utenti al Nido.
La possibilitą di frequenza ad orario intero dei bambini ammessi con precedenza assoluta, in quanto in possesso di apposita relazione del Servizio Sociale dell’ASL, è valutata di volta in volta sulla base delle condizioni dichiarate nella citata relazione.
Nel caso di verifichino particolari emergenze di carattere sociale si potrą derogare al limite massimo d cui al comma 3° del presente articolo, sentito il parere degli educatori e concordate con questi ultimi le modalitą organizzative più appropriate.
In presenza di particolari esigenze emergenti dalle richieste della famiglie, è consentito il funzionamento di una delle sezioni del nido ad orario ridotto non inferiore a quattro ore, senza pranzo.
In presenza di bambini disabili  certificati o comunque in presenza di relazione del Servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASL, attestante situazioni di particolare disagio psico – fisico, si procede all’assegnazione al Nido di personale aggiuntivo o, in alternativa, alla riduzione del numero dei bambini, in numero pari a due per ciascun bambino disabile.
In caso di assegnazione di personale non qualificato, si procede in ogni caso alla riduzione del numero dei bambini iscritti  nella misura di uno per ciascun disabile ammesso.
Se entro il 15 febbraio il personale educativo e quello specializzato dell’ASL riscontrassero casi di handicap o di disagio psico – fisico, non segnalati al momento dell’iscrizione, l’Amministrazione Comunale provvederą all’assegnazione al Nido di personale aggiuntivo, ovvero non procederą ad ulteriori inserimenti nei posti resisi vacanti, con le modalitą di cui al precedente comma.

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Art. 7

Le domande di riconferma e di ammissione devono essere compilate sugli appositi stampati predisposti dal Comune e devono pervenire all’Assessorato alla Pubblica Istruzione, corredate di tutti i documenti e/o autocertificazioni richieste, entro i termini previsti dal bando di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.

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Art. 8

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione pubblica entro il mese di aprile apposito bando in cui sono resi noti i posti disponibili per l’anno di riferimento e le modalitą di presentazione delle domande di iscrizione.
Le domande devono essere presentate dal 2 al 31 maggio.
Il Consiglio di Gestione del Nido provvede a predisporre, entro il 5 giugno, la graduatoria provvisoria degli ammessi , avvalendosi dei criteri di cui al successivo art.9, e suddividendo i bambini in due distinte graduatorie come previsto dal precedente art. 6
I bambini non ammessi vanno a formare le liste di attesa, per gli eventuali posti che si rendano liberi in seguito a ritiri o mancate frequenze.
Il Consiglio di gestione predispone inoltre l graduatorie dei bambini ammessi a orario intero, con le modalitą anch’esse indicate al precedente art. 6.
Entro cinque giorni dalla determinazione del Consiglio di Gestione è data comunicazione ai genitori della collocazione del proprio figlio nelle graduatorie provvisorie.
Eventuali opposizioni devono essere presentate entro il 20 giugno all’Ufficio Istruzione, corredate della documentazione che si ritenga necessaria; il Dirigente di Area , con proprio atto, udito il parere del Consiglio di Gestione, approva la graduatoria definitiva. Avverso questo atto è ammesso comunque ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.
Le domande di iscrizione presentate dopo il termine del 31 maggio ed entro e non oltre il 31 dicembre vengono aggiunte in una delle due liste di attesa , secondo l’etą del bambino e l’ordine di presentazione.

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Art. 9

Al Nido comunale  di San Vincenzo sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo e Sassetta , rispetto ai bambini residenti in altri Comuni come previsto dall’articolo 7. Inoltre possono essere ammessi nella misura del 10% dei posti disponibili i bambini di altri Comuni sprovvisti di tale servizio e  che  abbiano stipulato  apposita convenzione   con il Comune di San Vincenzo.
Ai fini dell’ammissione sono assimilati ai residenti i bambini dei quali almeno un genitore lavori a tempo indeterminato nei Comuni di San Vincenzo e Sassetta.
Tra i bambini suddetti costituisce titolo di precedenza assoluta trovarsi in una delle sottoelencate situazioni:

  • Non avere genitori viventi;
  • Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal servizio di assistenza sociale della ASL;
  • Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico – fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL ;
  • Essere orfano di un genitore o figlio/a di ragazza/o madre/padre;
  • Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni;
  • Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalitą, certificata dal Servizio di Assistenza Sociale dell’ASL.

I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi che rientrino in una delle situazioni sopra enunciate, sono attribuiti per mezzo di graduatorie, per la formazione delle quali sono stabiliti i seguenti punteggi:

  • Per avere un unico genitore affidatario...............................................................punti 6
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro a tempo pieno nel Comune di San Vincenzo o Sassetta...................................................................................................................punti 4
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro part – time nel Comune di San Vincenzo o Sassetta....................................................................................................................punti 2
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro a tempo pieno in altro Comune....punti 6
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro part - time in altro Comune............punti 3
  • Per ogni genitore appartenente al personale della scuola con incarico annuale; lavoratore a tempo determinato e atipico,  con contratti di vario tipo, in essere al momento dell’iscrizione e almeno fino a dicembre dello stesso anno;collaboratore; coadiuvante.....punti 3
  • Per ogni genitore studente; frequentante i corsi di specializzazione post laurea ( con l’obbligo di frequenza ), vincitore di borse di studio; praticante; tirocinante ( durante l’anno scolastico per il quale viene presentata la domanda........................................................ punti 3
  • Per ogni fratello convivente  fino al compimento del 18° anno..................... punti 1
  • Per la condizione di gravidanza della madre oltre il 3° mese
    (attestata da certificato medico )..........................................................................punti 1
  • Per essere stato iscritto e non ammesso al Nido  l’anno precedente........ punti 1

Il punteggio  di cui alla precedente lettera g) non è cumulabile con quello derivante da lavoro.
A paritą di punteggio, costituisce condizione di preferenza la maggiore etą; in caso di ulteriore  paritą si ricorre al sorteggio.
L’ammissione dei bambini al Nido  deve avvenire nel periodo 10 settembre/15 febbraio, eccetto che per eventuali casi ad alta rilevanza sociale, come definiti all’articolo 7   del presente Regolamento.


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Art. 10

L’Amministrazione si impegna, di concerto con l’Istituto Comprensivo, a garantire il passaggio dei bambini dal Nido d’infanzia alla Scuola Materna Statale, attivando tutte le procedure atte a ridurre il disagio delle famiglie.
Il Comune inoltre si impegna a concordare con l’Istituto Comprensivo iniziative di collaborazione tra Nido e Scuole dell'Infanzia Statali, che garantiscano nei limiti del possibile il principio della continuitą educativa e didattica tra le due istituzioni.

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CAPO IV - Svolgimento del servizio

Art. 11

Il servizio del Nido si svolge di regola dal 10 settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico per trentanove settimane, e  in tutti i giorni della settimana con esclusione del sabato e dei giorni festivi, delle vacanze natalizie e pasquali e della festivitą del patrono.
L’orario di apertura è stabilito dal competente  Dirigente, sulla base delle caratteristiche delle domande presentate ogni anno: tale   orario, che può essere  oggetto di concertazione con le RSU,  non è comunque  inferiore alle 8 ore giornaliere.

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Capo V - Utilizzo del servizio

Art. 12

La frequenza del Nido deve avere carattere di continuitą ; in caso di assenze ingiustificate che si protraggano per periodi superiori a quindici giorni, o di assenze frequenti , ma non consecutive, che nell’arco di un trimestre risultino superiori alla metą dei giorni di apertura del servizio, l’Ufficio provvede, previo contatto con i familiari ad accertare le ragioni dell’assenza, e può attivare le procedure per la sostituzione del bambino non frequentante.
Per insolvenze dal pagamento della quota tariffaria  si rinvia a quanto specificato all’art. 21 del presente Regolamento.

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Art. 13

Nel caso di assenze superiori a cinque giorni, compresi i festivi, per la riammissione al Nido  è necessario il certificato medico , qualunque sia stato il motivo dell’assenza. E’ richiesto il certificato medico, qualora il bambino risulti assente anche un solo giorno  prima delle vacanze natalizie, pasquali o di altri periodi di interruzione continuativa del servizio nel corso dell’anno scolastico.
Qualora l’assenza inizi dopo uno dei suddetti periodi , il certificato sarą richiesto solo dopo un’assenza superiore a  cinque giorni compresi i festivi.
Il suddetto certificato potrą essere sostituito da un’autocertificazione, sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la tutela del minore e attestante l’esito di visita medica.
Il certificato potrą in ogni caso essere sostituito, per qualsiasi periodo di assenza non superiore ai 15 giorni consecutivi, da una dichiarazione di responsabilitą sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la tutela del minore , a condizione che essa sia fatta pervenire al Nido  prima dell’inizio del periodo di assenza.
Nel caso si verifichino nel bambino manifestazioni esantematiche visibili, o comunque sintomi che possano indurre a sospettare   malattie contagiose, il personale educativo del Nido  è autorizzato a richiedere alla famiglia apposita certificazione medica o autocertificazione  sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la tutela del minore e attestante l’esito di visita medica.
Nei casi di intolleranze alimentari, il responsabile della cucina, o chi lo sostituisca, è tenuto a sostituire gli alimenti previsti dalla tabella dietetica con quelli che saranno specificati in apposita certificazione medica o autocertificazione sottoscritta da un genitore o da chi eserciti la tutela del minore, attestante l’esito di visita medica.

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Capo VI - Personale dei servizi scolastici

Art. 14

Nel Nido  operano educatori, inservienti e cuoco.
L’educatore ha in modo precipuo la responsabilitą del progetto educativo, finalizzato a favorire lo sviluppo di ogni bambino sul piano fisico – sensoriale, cognitivo e affettivo.
Tale compito si esplica sia attraverso l’organizzazione dell’ambiente e  delle attivitą educative, sia attraverso le funzioni di accudimento: pranzo, sonno e igiene dei bambini.
Nel caso dei lattanti ha anche il compito di curare la loro alimentazione individualizzata, in collaborazione con il cuoco.
Il personale educativo cura infine i rapporti con le famiglie, al fine di garantire una costante reciproca informazione: a tal fine sono previsti colloqui individuali da tenere prima dell’apertura del servizio, periodicamente nel corso dell’anno scolastico e ogniqualvolta  se ne ravvisi la necessitą per situazioni di particolare rilevanza.
Il rapporto medio educatori/bambini non può essere superiore ad uno a sei bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza e nel rispetto del Regolamento Regionale vigente in materia e del Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali..
Il cuoco del Nido d’infanzia provvede all’approvvigionamento, alla conservazione degli alimenti sulla base delle tabelle dietetiche  predisposte di concerto con gli appositi servizi A.S.L.; cura   l’ordine della cucina. E’ inoltre responsabile del costante rispetto delle norme di autocontrollo, nonché della compilazione delle schede relative, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dal Piano di autocontrollo predisposto dal Comune.
L’inserviente provvede alla pulizia e alla cura di tutti i locali del Nido, compresi gli  spazi esterni, alla pulizia e al riordino della biancheria in dotazione, prepara i tavoli per la refezione, collabora con gli educatori durante la refezione e, quando sia possibile, nelle altre attivitą del Nido .  Provvede inoltre, alternandosi settimanalmente con i colleghi, a collaborare con il cuoco per la preparazione dei pasti e la pulizia delle attrezzature della cucina e delle stoviglie. Cura infine il riordino dei giochi del giardino.

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Art. 15

Il personale operante nel Nido, pur nel rispetto della propria mansione, costituisce un gruppo di lavoro che organizza ogni attivitą in spirito di collaborazione.
Ai fini organizzativi, il Dirigente provvede annualmente alla nomina di un Coordinatore del personale educativo, da scegliersi tra il suddetto personale assegnato al Nido a tempo indeterminato: detta attribuzione può essere fatta indipendentemente dalla categoria e/o posizione economica rivestita dall’educatore interessato.

Il Coordinatore ha il compito primario di armonizzare l’attivitą del personale educativo, nell’ambito della progettazione annualmente e collegialmente definita, di curare i rapporti con i genitori e di tenere il collegamento con l’Ufficio Pubblica Istruzione. Svolge inoltre, quando ne faccia parte, funzione di segretario nelle riunioni del Consiglio  di Gestione.

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Art. 16

In relazione al particolare tipo di servizio il personale assente deve essere sostituito, nel rispetto comunque della normativa vigente e della contrattazione decentrata.

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Art. 17

Il personale provvede tra l’altro, nelle riunioni del gruppo degli operatori, ad attivitą di auto – aggiornamento.
Il Comune promuove direttamente o, quando sia possibile, in collaborazione con i Comuni della Val di Cornia, attivitą di aggiornamento con cadenza annuale.

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Art. 18

L’assunzione di personale educativo, provvisorio e supplente, viene fatta in base ad una graduatoria degli aspiranti ad incarichi di supplenze, predisposta  a seguito di apposita selezione.
Per il ricorso a personale educativo supplente il Comune può anche avvalersi di convenzioni con altri Enti o ricorrere ad agenzie per il lavoro interinale..
Per il personale ausiliario l’assunzione avviene tramite le liste dell’ufficio di collocamento,  attraverso le agenzie per il lavoro interinale. Si può inoltre ricorrere all’affidamento integrale o parziale del servizio a cooperative sociali.

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CAPO VII - Refezione e tariffe

Art. 19

Il servizio di refezione è assicurato sulla base di tabelle dietetiche, predisposte di concerto con gli appositi servizi dell’ASL.
La gestione del servizio di refezione del Nido può essere diretta o appaltata,  del tutto o in parte,  a ditta esterna.

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Art. 20

Per usufruire del servizio Nido è richiesta  la compartecipazione alla spesa da parte dei singoli utenti.
Tali quote di contribuzione individuali sono stabilite nel seguente modo:

  1. Individuazione da parte della Giunta Comunale di un ISEE massimo e un ISEE  minimo;
  2. Individuazione di una tariffa massima, da applicare all’ISEE massimo, e di una tariffa minima, da applicare all’ISEE minimo;
  3. Calcolo delle tariffe intermedie,  in misura proporzionale all’ISEE posseduto;
  4. Determinazione di una tariffa sociale;
  5. La Giunta Comunale può procedere all’adeguamento dei limiti ISEE minimo e massimo, delle tariffe minima e massima,  nonché alla determinazione della tariffa sociale, in sede di approvazione del bilancio.

A tal fine la domanda di ammissione al servizio Nido deve essere corredata dall’autocertificazione dell’ISEE posseduto alla data di presentazione della domanda, purché in corso di validitą.  La mancata presentazione di tale documentazione comporta l’attribuzione della tariffa massima, indipendentemente dall’ISEE posseduto.
È facoltą dell’Amministrazione chiedere che l’attestazione ISEE faccia riferimento ai redditi prodotti nell’anno solare precedente.
L’applicazione della tariffa sociale può essere effettuata su richiesta dell’interessato e su conforme parere favorevole del Servizio Sociale dell’ASL.

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Art. 21

L’Ufficio Pubblica Istruzione, o in sua vece l’appaltatore,  provvederą ad effettuare i conteggi relativi ai giorni di frequenza di ciascun bambino  per ogni mese e a farli pervenire alle famiglie a mezzo posta , nel mese successivo a quello a cui si riferisce il pagamento..
I genitori dei bambini ammessi al Nido sono tenuti a versare, entro la data di scadenza dell’ordinativo di pagamento, il corrispettivo dovuto per ciascun mese , con le modalitą  definite di tempo in tempo dall’Amministrazione..
Entro tale data possono avanzare eventuali contestazioni all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Trascorso tale termine la somma da versare è considerata accettata.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, si applicano maggiorazioni nella misura del 15% dell’importo dovuto in occasione del 1° sollecito e del 30% in occasione del 2° sollecito: in entrambi i casi il  pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza del relativo ordinativo.
Qualora l’utente non abbia provveduto a regolarizzare il pagamento alla scadenza dei tempi assegnati col 2° sollecito,  l’Amministrazione predispone apposita ordinanza/ingiunzione da inviare tramite raccomandata AR o notifica, con cui si addebita una maggiorazione pari al 50% dell’importo originariamente dovuto, oltre alle spese postali o di notifica. Qualora non si provveda al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ordinanza/ingiunzione, si provvede al recupero in forma coattiva, addebitando le ulteriori indennitą di mora previste dalla normativa vigente.

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Capo VIII - Organizzazione sociale

Art. 22

Il Comune gestisce il servizio in stretta collaborazione con i seguenti organi del Nido:
1) Gruppo degli operatori;
2) Consiglio di Gestione:
3) Assemblea dei Genitori ( generale e di sezione ).

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Art. 23

Il Gruppo degli operatori comprende gli educatori, gli inservienti e il cuoco .

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Art. 24

Il Consiglio di Gestione del Nido  è costituito dai seguenti componenti:

  • n. 6 rappresentanti delle famiglie utenti del servizio.
  • n. 3 rappresentanti degli operatori del Nido, di cui un insegnante nominato dalle educatrici, la Coordinatrice e un rappresentante nominato dal personale ausiliario;
  • il Dirigente di Area o un funzionario da lui incaricato.

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Art. 25

L’Assemblea dei Genitori designa all’inizio di ogni anno scolastico i propri rappresentanti all’interno del Consiglio di Gestione.
Questi ultimi restano in carica due anni, ma decadono in ogni caso, qualora il bambino venga ritirato  o passi alla scuola dell’Infanzia.
Il Gruppo degli Operatori del Nido designa annualmente i suoi due rappresentanti da scegliersi con le modalitą di cui al precedente articolo 24;

I membri esterni del Consiglio di Gestione prestano la loro opera gratuitamente.

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Art. 26

Il Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta dell’anno scolastico, procede alla nomina del Presidente e di un Vice - Presidente, scelti nella  componente dei genitori.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Gestione, predispone l’ordine del giorno e ne dirige i lavori.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.
Il Coordinatore del Nido d’infanzia svolge compiti di organizzazione e di verbalizzazione.
La convocazione del Consiglio di Gestione può comunque essere disposta anche   dal competente  Dirigente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessitą e con motivazione espressa.
La prima riunione è comunque convocata dal Dirigente.
Le sedute del Consiglio di gestione sono valide in presenza della metą dei suoi componenti, compreso il Presidente o il vice Presidente.

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Art. 27

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono le seguenti:
a) redige le graduatorie provvisorie dei nuovi ammessi ed esprime al competente Dirigente pareri obbligatori,  in ordine ad eventuali ricorsi;
b)  promuove la partecipazione delle famiglie alla gestione del Nido;
c) collabora alla progettazione dei percorsi educativi col personale insegnante, ferma restando la competenza di quest’ultimo per la definizione delle scelte educative;
d) mantiene i collegamenti con le realtą sociali ed istituzionali operanti nel territorio, ai fini   di svolgere nella comunitą locale compiti di formazione sulle problematiche dell’infanzia;
e) propone al Comune interventi sul funzionamento del servizio;
f) può esprimere pareri consultivi, ogniqualvolta ne sia richiesto, in ordine ad eventuali modifiche al presente regolamento, alle tariffe e ad ogni altro atto concernente il servizio stesso.
Oltre ai compiti sopra enunciati, il Consiglio di Gestione può proporre sperimentazioni educative ed iniziative concernenti la gestione sociale.

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Art. 28

L’Assemblea Generale dei Genitori  si riunisce di regola prima dell’inizio dell’anno scolastico e ogniqualvolta si renda necessario, su richiesta del Presidente del Consiglio di Gestione., dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, del Coordinatore del Nido, o di un terzo dei genitori.
Le educatrici di una singola sezione del Nido  possono indire l’Assemblea dei Genitori della propria sezione, per trattare argomenti inerenti l’attivitą della sezione medesima.


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TITOLO III - Centro gioco educativo
Capo IX - Finalitą e funzioni

Art. 29

Il Centro gioco educativo si propone come obiettivo quello di ampliare l’azione del Nido, garantendo risposte flessibili e differenziate rispetto alle esigenze delle  famiglie e dei bambini. Costituisce inoltre un’opportunitą educativa per i bambini che non sono stati iscritti al Nido o che ne sono rimasti esclusi per non disponibilitą di posti.
L’azione di integrazione al Nido può essere esplicata attraverso due diversi moduli organizzativi:

  • organizzazione pomeridiana, quale prolungamento dell’orario del nido;
  • organizzazione antimeridiana.

L’adozione dell’uno o dell’altro modulo viene effettuata dal Comune sulla base  delle necessitą  delle famiglie.


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Capo X - Utenza e ammissione

Art. 30

Il servizio è istituito per un numero di bambini che va da un minimo di sei a un massimo di dodici.
Sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo e Sassetta e i bambini dei quali almeno un genitore lavori a tempo indeterminato nei Comuni suddetti.
Il Centro gioco educativo è rivolto a bambini che alla data d’inizio del servizio abbiano un’etą non inferiore a 18 mesi e che non compiano i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, frequentanti o non frequentanti il Nido.
I bambini di etą inferiore ai 18 mesi possono essere ammessi al servizio, compatibilmente con la disponibilitą dei posti, solo a partire dalla data di compimento del 18° mese e purché questo evento si verifichi entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno.inizio

Art. 31

Le modalitą di ammissione sono differenziate in ordine ai moduli organizzativi di cui al precedente Art. 29.
Nel caso di servizio pomeridiano,  i posti disponibili sono riservati per un terzo agli ammessi alla frequenza del nido e per due terzi ai bambini inseriti nella lista d’attesa e, in subordine, ai collocati  nella graduatoria degli iscritti fuori termine. Nel caso che rimangano ulteriori posti disponibili, potranno accedere al servizio anche i bambini non iscritti al nido .

Nel caso di servizio antimeridiano i posti disponibili sono riservati in via prioritaria ai collocati nelle liste d’attesa e nella graduatoria degli iscritti fuori termine al Nido. Nel caso che rimangano ulteriori posti disponibili, potranno accedere al servizio anche i bambini non iscritti al Nido.

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Art. 32

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione pubblica all’inizio dell’anno scolastico apposito bando con cui sono resi noti il calendario annuale di funzionamento del Centro gioco educativo, la modalitą organizzativa,  le modalitą di presentazione delle domande e l’importo della tariffa.
Le domande, da compilare utilizzando appositi moduli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro i termini stabiliti annualmente dall’apposito bando.
Il servizio funziona di norma per un numero di mesi pari o inferiore all’anno scolastico, da un minimo di tre a un massimo di cinque giorni alla settimana, con esclusione dei periodi di sospensione in occasione delle festivitą natalizie, pasquali ed del patrono. L’orario giornaliero di apertura è di tre ore, dalle 15.30 alle 18.30, nel caso di organizzazione pomeridiana, e dalle 9.00 alle 12.00 nel caso di organizzazione antimeridiana.
E’ data facoltą alle famiglie di optare per una frequenza settimanale ridotta rispetto all’apertura ordinaria del servizio.
I bambini non ammessi per mancata disponibilitą di posti vengono inseriti in una apposita lista d’attesa, in ordine al punteggio posseduto.
I bambini iscritti fuori termine sono aggiunti alla lista d’attesa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso che si verifichino ritiri nel corso del periodo di attivitą del servizio, si attinge alla lista d’attesa.
Oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno non sono comunque effettuati nuovi inserimenti.

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Art. 33

Tra i bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo e Sassetta e assimilati costituisce titolo di preferenza assoluta trovarsi in una delle sotto elencate condizioni:

  • Non avere genitori viventi;
  • Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal servizio di assistenza sociale della ASL;
  • Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico – fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL ;
  • Essere orfano di un genitore o figlio/a di ragazza/o madre/padre;
  • Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni;
  • Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalitą, certificata dal Servizio di Assistenza Sociale dell’ASL.

I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi che rientrino nelle sopra elencate condizioni, verranno assegnati secondo una graduatoria, per la formazione della quale saranno assegnati i seguenti punteggi:

  • Per avere un unico genitore affidatario...............................................................punti 6
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro a tempo pieno nel Comune di San Vincenzo o Sassetta...................................................................................................................punti 4
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro part – time nel Comune di San Vincenzo o Sassetta....................................................................................................................punti 2
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro a tempo pieno in altro Comune....punti 6
  • Per ogni genitore impegnato nel lavoro part - time in altro Comune............punti 3
  • Per ogni genitore appartenente al personale della scuola con incarico annuale; lavoratore a tempo determinato e atipico,  con contratti di vario tipo, in essere al momento dell’iscrizione e almeno fino a dicembre dello stesso anno;collaboratore; coadiuvante.....punti 3
  • Per ogni genitore studente; frequentante i corsi di specializzazione post laurea ( con l’obbligo di frequenza ), vincitore di borse di studio; praticante; tirocinante ( durante l’anno scolastico per il quale viene presentata la domanda........................................................ punti 3
  • Per ogni fratello convivente  fino al compimento del 18° anno..................... punti 1
  • Per la condizione di gravidanza della madre oltre il 3° mese
    (attestata da certificato medico )..........................................................................punti 1
  • Per essere stato iscritto e non ammesso al Nido  l’anno precedente........ punti 1

Il punteggio  di cui alla precedente lettera g) non è cumulabile con quello derivante da lavoro.
A paritą di punteggio, costituisce condizione di preferenza essere il bambino più grande di etą. In caso di ulteriore paritą, si ricorre al sorteggio.

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Capo XI - Funzionamento

Art. 34

Il Centro gioco educativo ha sede di regola presso il Nido o, in alternativa, presso altri locali, idoneamente attrezzati e conformi alla vigente normativa regionale.
Il progetto educativo è elaborato dal personale operante nel servizio all’inizio di ciascun periodo di attivitą e prevede, oltre all’organizzazione delle attivitą da proporre ai bambini, forme di comunicazione con le famiglie, incontri assembleari e/o individuali, da tenersi periodicamente, quantomeno prima dell’apertura e a chiusura  dell’attivitą stessa.
Il progetto può prevedere altresì occasioni di coinvolgimento diretto dei genitori nella conduzione di particolari attivitą da effettuare con i bambini.

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Art. 35

All’interno del servizio operano due educatori e un operatore ausiliario.
Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo di personale in dotazione all’organico del Nido, il Comune affida la gestione del Centro gioco educativo a educatori in possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale in materia, provvedendo alle relative assunzioni di personale a tempo determinato o affidando la gestione del servizio a cooperative sociali di tipo A.

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Art. 36

Le famiglie sono tenute al pagamento della tariffa, che viene determinata ogni anno dall’organo competente e resa nota al momento della pubblicazione del bando.
La frequenza ridotta non comporta la riduzione della tariffa.
Le quote mensili devono essere versate  entro la data di scadenza dell’apposito ordinativo di pagamento.
Nel caso di ritardato pagamento si applicano le maggiorazioni previste all’art. 21  del presente regolamento.

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TITOLO IV - Servizi educativi estivi: Asilo nido estivo e Campi solari.

Capo XII - Asilo nido estivo

Art. 37

L’Asilo nido estivo si propone come obiettivo quello di ampliare l’azione del Nido, garantendo una ulteriore risposta alle esigenze dei bambini e delle famiglie, con particolare riguardo a quelle impegnate in attivitą lavorative stagionali.
Il servizio viene attivato per un numero di settimane che va da un minimo di sei a un massimo di otto, in dipendenza dalle risorse annualmente a disposizione e dalle necessitą che emergono dalle famiglie,  con decorrenza dalla prima settimana di luglio. Il numero di settimane di attivazione del servizio viene reso noto con la pubblicazione del bando.

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Art. 38

Possono accedere al servizio, di regola, non più di venti bambini per settimana,  di etą compresa fra dodici mesi e sei anni. I bambini iscritti all’Asilo Nido estivo che non abbiano ancora compiuto il dodicesimo mese di etą, possono essere ammessi dal giorno in cui  si verifica tale evento.
Sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nei comuni di San Vincenzo e Sassetta e i bambini di cui almeno un genitore lavori in uno dei suddetti comuni, indipendentemente dalla tipologia del contratto.
In subordine, compatibilmente con la disponibilitą di posti, sono ammessi bambini residenti in altri Comuni.
Qualora lo consentano le risorse messe a disposizione dal Comune, tale numero massimo può essere elevato fino all’effettiva capienza del Nido d’infanzia, e cioè fino a cinquanta bambini.

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Art. 39

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione pubblica entro il mese di marzo apposito bando con cui sono resi noti il periodo di funzionamento del Nido estivo, le modalitą di presentazione delle domande e l’importo della tariffa settimanale.
Le famiglie possono scegliere di usufruire del servizio da un minimo di due settimane, fino al periodo complessivo di attivazione.
Le famiglie possono altresì optare per l’orario intero, dalle 8.00 alle 16.00, per quello ridotto, con uscita dalle 12.30 alle 13.00, dopo il pranzo, o infine per ulteriori diverse tipologie di orario prolungato, espressamente previste dal bando di iscrizione di anno in anno.
Le domande, da compilare utilizzando appositi moduli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro i termini stabiliti annualmente dall’apposito bando.
I bambini non ammessi al servizio per mancata disponibilitą di posti vengono inseriti in una apposita lista d’attesa, in ordine al punteggio posseduto.
I bambini iscritti fuori termine vengono aggiunti alla lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso che si verifichino ritiri nel corso del periodo di attivitą del servizio, si attinge dalla lista d’attesa.

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Art. 40

Tra i bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo e Sassetta e assimilati costituisce titolo di preferenza assoluta trovarsi in una delle sotto elencate condizioni:

  • Non avere genitori viventi;
  • Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal servizio di assistenza sociale della ASL;
  • Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico – fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL ;
  • Essere orfano di un genitore o figlio/a di ragazza/o madre/padre;
  • Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni;
  • Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalitą, certificata dal Servizio di Assistenza Sociale dell’ASL.

I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi che rientrino nelle sopra elencate condizioni, verranno assegnati secondo una graduatoria, per la formazione della quale saranno assegnati i seguenti punteggi:

    • Per ogni genitore impegnato in una attivitą lavorativa a tempo indeterminato, indipendentemente dalla sede di lavoro:                                                          punti 4;
    • Per ogni genitore, impegnato in una attivitą lavorativa stagionale,             punti 6,
    • Per chi abbia frequentato il nido o la scuola materna                                 punti 1;
    • Per ogni fratello convivente di etą non superiore a 18 anni                        punti 1.

A paritą di punteggio, costituisce condizione di preferenza la maggiore etą. In caso di ulteriore paritą, si ricorre al sorteggio.


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Capo XIII - Funzionamento

Art. 41

L’Asilo nido estivo ha sede, di regola,  presso il Nido o, in alternativa, nella scuola dell’Infanzia statale. Gli spazi a disposizione sono dotati di locali – sezione,  stanze per il sonno, locali di servizio, sale comuni, giardino, cucina e spazi riservati agli adulti.
Il servizio si svolge di norma dalle 8.00 alle 16.00; il sabato dalle 8.00 alle 12.00.
In considerazione della tipologia del servizio e della fascia di etą alla quale è rivolto, è favorita la formazione di gruppi misti, al fine di valorizzare la differenza come ulteriore elemento di crescita sul piano cognitivo – relazionale – affettivo.

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Art. 42

All’interno del servizio operano educatori e operatori ausiliari.
Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo di personale in dotazione all’organico del Nido, il Comune affida la gestione dell’Asilo nido estivo  a educatori in possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale in materia, provvedendo alle relative assunzioni di personale a tempo determinato o affidando la gestione del servizio a cooperative di tipo A.
Per le funzioni ausiliarie viene assegnato  al servizio un numero sufficiente di operatori, in relazione al numero del bambini ammessi. Tale personale può dipendere funzionalmente dal Comune o da cooperative sociali di tipo A,  come enunciato ai commi precedenti, o, limitatamente alla fornitura dei pasti, dall’appaltatore del servizio di refezione scolastica.
Il gruppo degli operatori è responsabile dell’elaborazione e della conduzione del progetto educativo.
La tabella dietetica cui ci si attiene è la stessa adottata nel Nido.

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Art. 43

Le famiglie sono tenute al pagamento di una tariffa settimanale, rapportata al tipo di servizio utilizzato, che viene determinata ogni anno dall’organo competente e resa nota al momento della pubblicazione del bando.
Al momento dell’iscrizione deve essere versato alla tesoreria il 40% della tariffa dovuta, mentre il saldo deve essere versato entro il 15° giorno successivo all’inizio della frequenza.
Nel caso di ritardato pagamento si applicano le maggiorazioni previste all’art.21   del presente regolamento.

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Capo XIV Campi Solari
Art. 44

Il servizio Campi solari si propone come obiettivo quello di garantire la possibilitą di  vivere attivitą sportive all’aperto e di balneazione controllata, in un contesto  dagli espliciti connotati educativi, a bambini in etą di scuola dell’Infanzia e dell’obbligo,  con particolare riguardo a quelli provenienti da famiglie impegnate in attivitą lavorative stagionali.
Il servizio viene attivato per un numero di turni, di due settimane ciascuno, in dipendenza dalle risorse annualmente a disposizione e dalle necessitą che emergono dalle famiglie.
Il numero di turni di attivazione del servizio viene reso noto con la pubblicazione del relativo bando.
È facoltą del comune, in luogo dell’organizzazione diretta del servizio, di supportare, con contributi o con proprio personale e mezzi , il servizio Campi solari gestito da ditte esterne o da associazioni iscritte all’albo.

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Art. 45

In caso di gestione diretta, il servizio è rivolto a un numero massimo di venticinque bambini per turno,  di etą compresa fra quattro e quattordici anni.
Sono ammessi in via prioritaria i bambini residenti nei comuni di San Vincenzo e Sassetta e i bambini di cui almeno un genitore lavori in uno dei suddetti comuni, indipendentemente dalla tipologia del contratto.
In subordine, compatibilmente con la disponibilitą di posti, sono ammessi bambini residenti in altri Comuni.

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Art. 46

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione pubblica entro il mese di marzo apposito bando con cui sono resi noti i turni di attivazione del servizio, le modalitą di presentazione delle domande e l’importo della tariffa fissa per turno.
Le famiglie possono scegliere di usufruire del servizio da un minimo di un turno completo, di due settimane,  fino al periodo complessivo di attivazione.
La frequenza di un orario ridotto è ammessa solo nel caso in cui la famiglia provveda direttamente al viaggio di ritorno.
Le domande, da compilare utilizzando appositi moduli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo entro i termini stabiliti annualmente dall’apposito bando.
I bambini non ammessi al servizio per mancata disponibilitą di posti vengono inseriti in una apposita lista d’attesa, in ordine al punteggio posseduto.
I bambini iscritti fuori termine vengono aggiunti alla lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel caso che si verifichino ritiri nel corso del periodo di attivitą del servizio, si attinge alla lista d’attesa.

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Art. 47

Tra i bambini residenti nei Comuni di San Vincenzo, e Sassetta e assimilati costituisce titolo di preferenza assoluta trovarsi in una delle sottoelencate condizioni:

  • Non avere genitori viventi;
  • Appartenere ad una famiglia in condizioni disagiate, purché certificate dal servizio di assistenza sociale della ASL;
  • Avere certificazione di handicap o di condizioni di grave disagio psico – fisico, attestato da apposita relazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL ;
  • Essere orfano di un genitore o figlio/a di ragazza/o madre/padre;
  • Avere un genitore inabile o invalido permanentemente o incapace di provvedere a se stesso e ai propri bisogni;
  • Convivere con parenti in condizione di salute fisica o psichica tale da poter influire negativamente sulla formazione della sua personalitą, certificata dal Servizio di Assistenza Sociale dell’ASL.

I posti che restano liberi una volta verificata la sussistenza di casi che rientrino nelle sopra elencate condizioni, verranno assegnati secondo una graduatoria, per la formazione della quale saranno assegnati i seguenti punteggi:

    • Per ogni genitore impegnato in una attivitą lavorativa a tempo indeterminato, indipendentemente dalla sede di lavoro:                                                          punti 4;
    • Per ogni genitore, impegnato in una attivitą lavorativa stagionale,             punti 6,
    • Per ogni ulteriore figlio di etą non superiore a 18 anni                                 punti 1

A paritą di punteggio, costituisce condizione di preferenza la maggiore etą. In caso di ulteriore paritą, si ricorre al sorteggio.

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Capo XV - Funzionamento

Art. 48

Il servizio si svolge in un’area in disponibilitą del Comune ed adeguatamente attrezzata.
L’orario giornaliero del servizio va dalle 9.00 alle 17.00.
Il Comune mette a disposizione lo scuolabus per  tutti i bambini.
In considerazione della tipologia del servizio e della fascia di etą alla quale è rivolto, è favorita la formazione di gruppi misti, al fine di valorizzare la differenza come ulteriore elemento di crescita sul piano cognitivo – relazionale – affettivo.

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Art. 49

All’interno del servizio opera, in ciascuna settimana,  un numero di educatori calcolato in rapporto al numero e  all’etą dei bambini iscritti.
Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo di personale comunale,  il Comune affida la gestione del Campi Solari a educatori in possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale in materia, provvedendo alle relative assunzioni di personale a tempo determinato o affidando la gestione del servizio a cooperative di tipo A.
Per le funzioni ausiliarie viene assegnato  al servizio un numero sufficiente di operatori, tra cui un cuoco, in relazione al numero del bambini ammessi. Tale personale può dipendere funzionalmente dal Comune o da cooperative sociali di tipo A.
La tabella dietetica cui ci si attiene è la stessa adottata nel servizio di refezione scolastica, alla quale vengono apportate opportune modifiche, legate alla particolaritą del servizio.
Il gruppo degli operatori è responsabile dell’elaborazione e della conduzione  del progetto educativo.

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Art. 50

Le famiglie sono tenute al pagamento di una tariffa per turno, determinata ogni anno dall’organo competente e resa nota al momento della pubblicazione del bando.
Al momento dell’iscrizione deve essere versato alla tesoreria il 40% della tariffa dovuta, mentre il saldo deve essere versato entro il 15° giorno successivo all’inizio della frequenza.
Nel caso di ritardato pagamento si applicano le maggiorazioni previste all’art.21   del presente regolamento.

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TITOLO V
Capo XVI - Autorizzazione e accreditamento

Art. 51

In ordine all’attivazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento dei Nidi privati, si fa rinvio a quanto previsto in merito dalla normativa regionale di tempo in tempo vigente.

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TITOLO VI
Capo XVII - Norme finali e transitorie

Art. 52

Il presente Regolamento si compone di 52 articoli ed entra in vigore,  ai sensi dell’art. 14, comma 7, dello Statuto del Comune di San Vincenzo, una volta che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva .

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento  comunale dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza, approvato con deliberazione di C.C. n. 78 in data 28/11/03, modificato con deliberazione di C.C. n. 96 in data 25/10/2004.

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Competenza di:  
Area 3 - Servizi alla persona
Ufficio Sicurezza Sociale
Responsabile Viviana Tei
Telefono 0565 - 707232
Fax 0565 - 707299
Nome v.tei
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail

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