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Il Regolamento per la stipula dei contratti di
sponsorizzazione nel comune di San Vincenzo è stato
approvato con deliberazione consiliare n. C.C. n. 40 del 31.03.2005.
In vigore dal 13.05.2005 |
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Art. 1- Finalità |
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1. Il presente
regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione
delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art.
119 del D.Lgs. 267/2000. a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento
della qualità dei servizi e delle attività del Comune; |
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1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor. |
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| Art. 3 - Definizioni | ||||||||||||||||||||||||
1. Ai fini del
presente regolamento si intende: b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale; c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione; d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto
di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione
dal Comune per la pubblicità dello sponsor. |
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Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione |
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1. Le iniziative di sponsorizzazione sono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento. 2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare
tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti
a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria, purché ciò non
sia di nocumento al mantenimento della dignità propria di un ente
pubblico rappresentativo della comunità locale |
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1. L’ attività di
pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata
nei seguenti modi: b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio,
del patrimonio comunale e dell’ assetto urbano, il Comune realizzerà apposite
forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’ esterno,
quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti
lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni. |
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| Art. 6 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor | ||||||||||||||||||||||||
1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante.. procedura ad evidenza pubblica effettuata secondo la disciplina contenuta nel regolamento dei contratti dell'ente, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. 2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. 3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti dati: b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario; c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione. b) l'accettazione delle condizioni previstenel capitolato e/o nel progetto
di sponsorizzazione . - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; - l'inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena
capacità di agire . 6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal responsabile del
procedimento nel 8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor
e dall’organo comunale competente. Con il contratto di sponsorizzazione è anche
autorizzata l’ utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente
indicato nel capitolato. |
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1. La gestione
della sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un 2. Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto,
con preavviso di 3. Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti
terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura
dell’ iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale
del Comune. |
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| Art. 8 - Clausola generale di rinvio | ||||||||||||||||||||||||
Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio: |
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Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor. |
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Art. 10 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni |
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1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa. 2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per
le seguenti finalità: b) nella misura del 3% sono destinate alla implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999; c) nella misura del 40% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio; d) la restante quota del 50% costituisce economia di bilancio. |
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| 1. Il Comune di San vincenzo, a suo
insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione
qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o comunque un qualsiasi elemento che possa nuocere al mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità locale; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché produzione di armi; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. |
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| 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente
regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo
stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali. 3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vincenzo nel suo complesso. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento . 4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento. 5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento. |
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| 1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde
all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa;
la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una
quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante
sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor , cioè lospazio pubblicitario, è pari all'importo specificato al comma 1. |
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| a) Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche
da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare
la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi
e qualitativi.
2. Ledifformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione. |
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| 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata
direttamente dal Comune di San vincenzo secondo la disciplina del presente
regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune di San Vincenzo , qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. |
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