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Sezione I - IL COMUNE ART.
1 - COSTITUZIONE E FONDAMENTI
1. San Vincenzo è divenuto un Comune
della Repubblica Italiana nel 1949, per separazione dal Comune di Campiglia
Marittima, di cui costituiva
la frazione costiera.
2. Il primo Consiglio Comunale e il primo Sindaco si sono insediati
a pieno titolo nel 1952, con esplicito impegno al rispetto dei
principi
costituzionali di uguaglianza, solidarietà, giustizia, libertà e
democrazia.
3. A fondamento della propria autonomia, viene affermata la partecipazione
dei cittadini all'organizzazione politica, economica, ambientale e
culturale della Comunità locale.
4. Viene incoraggiata ad ogni titolo, la collaborazione con altri Enti
locali e con gli Uffici periferici dello Stato per la soluzione dei
problemi che, per territorio o per categoria socio - economica, abbiano
una dimensione
sovracomunale.
ART. 2 - RIFERIMENTI GEOGRAFICI 1.
San Vincenzo e' un Comune della Regione Toscana in Provincia di Livorno,
con queste coordinate geografiche, riferite alla Sede Municipale:
- Latitudine: 43° 6' 33" latitudine nord;
- Longitudine: 10° 31' 11" logitudine est;
Le coordinate rispetto al reticolato internazionale di Gauss Boaga sono:
1.625.500 mt. EST
4.773.250 mt. NORD
2. Il suo territorio ha un'estensione di 33,14 chilometri quadrati e
confina:
- a nord, con Castagneto Carducci;
- a est, con Suvereto e Campiglia Marittima;
- a sud, con Piombino;
- a ovest, con il Mare Ligure.
3. Ha un'altitudine di ml. 5,00, con quota O,OO alla linea di battigia
e quota ml. 646 al vertice di Monte Calvi. Si distinguono una zona di
bassa collina calcarea - il versante ovest delle Colline Campigliesi
- che va degradando in una zona di pianura umida e bonificata attraversata
da sei corsi d'acqua di scarsa portata e con andamento torrentizio.
4. La costa ha uno sviluppo di circa dodici chilometri, con sabbia fine
e medio fine, silicea, calcarea, leggermente ferrosa. Il clima e' temperato,
con escursioni termiche, giornaliere e stagionali, solitamente modeste
e con umidità relativa ottimale.- La vegetazione e' costituita
da alberi e arbusti tipici della costa mediterranea a clima umido e temperato.
5. Eventuali successive modificazioni dei confini comunali sono approvate
con Legge Regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate.
ART. 3 - SEDE, STEMMA, GONFALONE
1. La sede del Comune di San Vincenzo e' ubicata in San Vincenzo,
Via Beatrice Alliata n. 4;
2. I simboli del Comune sono:
Lo stemma: tagliato da una sbarra d'argento, abbassata:
nel 1° d'azzurro
alla torre d'argento, quadra, aperta e finestrata, dal basamento a
tronco di piramide, nascente da un mare fluttuoso; nel 2° di rosso,
a due spade d'argento guarnite d'oro, passanti in croce di S. Andrea,
poste nel verso della sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.
Il Gonfalone: drappo partito di rosso e d'azzurro, riccamente
ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con
l'iscrizione
centrata in argento: "Comune di San Vincenzo". Le parti di
metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà'
ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro, alternati, con bullette
argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato
lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri
tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
Entrambi concessi con decreto del Presidente della Repubblica, in data
30/5/1953.
L’uso del gonfalone è disciplinato dalle norme che regolano
l’uso della bandiera nazionale ed europea in quanto applicabili.
Il
gonfalone può uscire dalla sede municipale solo per la partecipazione
a manifestazioni di pubblico interesse.
ART. 4 - I CITTADINI
1. Sono cittadini di San Vincenzo tutti coloro che abbiano la residenza
in un alloggio, singolo o collettivo, del territorio comunale.
2. A tal fine il territorio comprende il capoluogo di San Vincenzo, la
frazione di San Carlo e le case sparse nelle campagne.
3. Ai soli cittadini di San Vincenzo e' riservato, secondo legge, il
diritto di scegliere periodicamente il principale organo di governo,
cioè il
Consiglio Comunale.
4. Agli stessi nonchè a tutti coloro che abbiano con il territorio
comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di
utenza dei servizi, è altresì riconosciuta, nei modi indicati
da questo Statuto, la facoltà di avvalersi degli strumenti di partecipazione
su questioni di generale interesse della collettività.
5. Il Comune, chiede e persegue la collaborazione di ogni soggetto o
privato, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita della
comunità,
anche attraverso organismi associativi, definiti per territorio - frazione
e quartieri - o per categoria sociale, economica e culturale, democraticamente
organizzata e che persegua finalità legittime.
6. Il Comune di San Vincenzo espleta le proprie funzioni nel
rispetto delle carte dei diritti del cittadino come utente dei servizi
pubblici,
come
consumatore, come contribuente ed in genere come portatore di diritti
da rispettare. I diritti del contribuente sono tutelati e definiti in
apposito
atto denominato "statuto dei diritti del contribuente".
ART. 5 - ALBO PRETORIO
1. Le attività del Comune sono rese
pubbliche e conoscibili a tutta la cittadinanza, mediante idonee forme
di pubblicità.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio, ubicato nella sede Municipale per
la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, manifesti e
degli atti e provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del
pubblico, o dei quali se ne disponga la pubblicazione.
3. Il Segretario Generale, avvalendosi degli Uffici cura ed e' responsabile
della pubblicazione degli atti.
4. Per consentire la massima diffusione ed informazione dell'attività comunale
verranno individuati appositi spazi ubicati in punti di maggior ritrovo
ed afflusso della popolazione. In ogni caso un punto di informazione
viene istituito nella frazione San Carlo.
Sezione II - Principi generali ART. 6 - DISPOSIZIONI
GENERALI
1. La comunità locale di San Vincenzo
e' autonoma nell'ambito dei principi generali fissati dall'ordinamento.
La comunità locale di San Vincenzo realizza il proprio indirizzo
politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti
e disciplinati dal presente statuto.
2. Il Comune e' l'espressione della comunità locale di San Vincenzo,
che rappresenta, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo.
In attuazione dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie
funzioni il Comune e' soggetto istituzionale equiordinato agli altri
in cui si riparte la Repubblica, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione.
3. Il Comune persegue la collaborazione di tutti i soggetti pubblici
e privati, ne indirizza l'attività per lo sviluppo sociale ed
economico e culturale, e promuove la partecipazione dei cittadini alla
vita politica.
ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELLA
COMUNITA'
1. Il Comune rappresenta gli interessi della
comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano
attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al
territorio.
2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti
previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con
i soggetti pubblici e privati di cui al comma precedente.
ART. 8 - FUNZIONI
1. L'esercizio delle funzioni proprie
che riguardano la popolazione e il territorio comunale e' organizzato
secondo i principi del presente statuto.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e
della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto
e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate
le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione
organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse
comunale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate solo dopo
che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse
necessarie.
ART. 9 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE
ED ECONOMICO
1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale
nonchè la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali
ed umane e' perseguito attraverso la promozione e gestione diretta
ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di
cui al presente statuto, nonchè' mediante le attività di
pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti
pubblici e privati operanti nel Comune. Costituiscono indirizzo per
l'esercizio delle funzioni:
a) la valorizzazione e la protezione delle risorse ambientali.
b) il miglioramento della qualità della vita, anche in riferimento
alla salubrità dell'ambiente.
c) il perseguimento delle condizioni economiche e giuridiche e di
obiettivi politici ed amministrativi, che favoriscano la pari opportunità fra
uomo e donna anche attraverso azioni positive previste dalla legge
finalizzate a rimuovere le cause che di fatto impediscono
il raggiungimento di una completa parità fra uomo e donna, ed ogni possibile
fonte di discriminazioni preconcette nella nomina degli organi comunali.
d) lo sviluppo delle attività turistiche e imprenditoriali.
e) L'ispirazione a valori di pace e solidarietà, favorendo
l'integrazione sociale fra razze, culture, confessioni religiose
e soggetti portatori di ideali diversi.
ART. 10 - PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune e' titolare delle funzioni
inerenti gli atti di programmazione economica, sociale e dell'uso
ed assetto del territorio, nel rispetto delle disposizioni di legge
statali e regionali.
2. L'attività di programmazione si esercita a livello comunale
e comprensoriale, a tal fine il Comune di San Vincenzo si impegna
a promuovere forme di coordinamento sovracomunale, in ambiti comprensoriali,
provinciali e regionali.
ART.
11 - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
1. Il Comune determina
ed organizza l'assetto del proprio territorio al fine di favorire
lo sviluppo della comunità locale,
la ricerca di una migliore qualità della vita e nel rispetto
dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali.
2. A tal fine, adotta gli strumenti urbanistici generali, nel rispetto
delle leggi statali e regionali, ed in conformità ai piani
sovracomunali, regionali e provinciali, e tenendo conto degli atti
di coordinamento a livello comprensoriale.
3. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali, a mezzo
di piani attuativi ed il rilascio di singole concessioni ed autorizzazioni,
dovrà rispondere a criteri di semplicità' procedimentale
e trasparenza, anche nel rispetto della legge, mentre non potrà essere
aggravato il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze,
derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Nell'adozione degli strumenti urbanistici generali, il Comune
terrà conto delle direttive ed indirizzi regionali e provinciali,
nonchè del coordinamento comprensoriale, formalizzati in atti
amministrativi esecutivi.
5. Le norme del regolamento edilizio, dovranno essere adeguate ai
principi del presente articolo e dello statuto, entro sei mesi. Nel
rispetto delle leggi statali, provinciale, regionali e degli atti
del coordinamento, dovranno essere disciplinate l'approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi ed il rilascio delle concessioni
ed autorizzazioni edilizie, al fine di garantire semplicità procedimentale
e trasparenza.
ART.
12 - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Il sistema dei documenti
di programmazione e di rendicontazione è disciplinato
dalle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali. I documenti che lo compongono sono i seguenti:
relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale di previsione,
bilancio annuale di previsione, piano esecutivo di gestione e rendiconto
della gestione.
2. La relazione previsionale
e programmatica costituisce il documento fondamentale a supporto della
redazione dei bilanci
pluriennale e annuale di previsione, nonché del piano esecutivo
di gestione. Essa esplicita gli indirizzi strategici dell’ente
ed è riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.
3.
La relazione previsionale e programmatica, per la parte entrata,
comprende una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando
le diverse fonti di finanziamento. Per la parte spesa, per programmi
ed eventualmente per progetti ne specifica le finalità e
le risorse ad essi destinate.
4. Il bilancio pluriennale è riferito
ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione. Esso
costituisce
la
proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai
programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica
ed ha carattere
autorizzatorio.
5. Esso comprende, per la
parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevedono di destinare
per ciascuno
degli anni considerati
sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle
spese di investimento, con indicazione, per queste ultime della
capacità di
ricorso alle fonti di finanziamento.
6. E’ inoltre redatto, per la parte spesa, per programmi, titoli,
servizi e interventi, e indica per ciascuno l’ammontare delle
spese correnti, anche derivanti dall’attuazione degli investimenti,
nonché le spese di investimento, distintamente per ognuno
degli anni considerati.
7. Il bilancio annuale di previsione
costituisce la proiezione delle entrate e delle spese relative ai programmi
indicati nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento
al
primo esercizio finanziario. Costituisce inoltre il riferimento,
in termini finanziari, per la redazione del piano esecutivo di
gestione.
8. E’ redatto in termini di competenza osservando i principi
di unità, annualità, universalità e integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
9. Per
la parte entrata è redatto per titoli, categorie e risorse,
in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia
e alla specifica individuazione dell’oggetto dell’entrata.
10.
Per la parte spesa è ordinato per titoli, funzioni, servizi
e interventi, in relazione alla natura e alla destinazione della
spesa e per programmi con riferimento a quanto illustrato nella
relazione previsionale e programmatica. 11.
La relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio pluriennale
ed annuale di previsione, sono predisposti dalla Giunta
e sentito il parere dei Revisori, sottoposti al Consiglio per
l’approvazione
secondo i termini di legge.
12. I risultati della
gestione conclusa il 31 Dicembre dell’anno precedente sono dimostrati attraverso
il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio,
il conto del patrimonio e il conto economico.13. Il rendiconto è approvato
dal Consiglio entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’esercizio
finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della
relazione dei revisori.
ART.
13 - STATUTO
1. L'ordinamento comunale
e' determinato dal presente statuto, nell'ambito della costituzione e nel
rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
2. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi
allo statuto.
3. Il procedimento per le modifiche allo statuto deve prevedere idonee
forme di preventiva consultazione popolare.
ART.
14 - REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione,
di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi
forza di legge;
d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi, la potestà regolamentare
viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi
stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. I regolamenti di carattere generale, le cui disposizioni sono suscettibili
di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono
essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione
da parte del Consiglio Comunale.
4. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve
recare la relativa intestazione.
5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme
regolamentari.
6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera
di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione
di approvazione e' divenuta esecutiva.
7. E’ fatto salvo un diverso termine di entrata in vigore se stabilito
nell’atto di approvazione.
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