Statuto Comunale Capo I

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2 ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19 del 6 marzo 2001, Deliberazione Consiliare n° 57 del 14.06.2005.
Le modifiche sono riportate in grassetto

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Capo I - Disposizioni generali

 

Sezione I - IL COMUNE

ART. 1 - COSTITUZIONE E FONDAMENTI

1. San Vincenzo è divenuto un Comune della Repubblica Italiana nel 1949, per separazione dal Comune di Campiglia Marittima, di cui costituiva la frazione costiera.
2. Il primo Consiglio Comunale e il primo Sindaco si sono insediati a pieno titolo nel 1952, con esplicito impegno al rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà, giustizia, libertà e democrazia.
3. A fondamento della propria autonomia, viene affermata la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, ambientale e culturale della Comunità locale.
4. Viene incoraggiata ad ogni titolo, la collaborazione con altri Enti locali e con gli Uffici periferici dello Stato per la soluzione dei problemi che, per territorio o per categoria socio - economica, abbiano una dimensione sovracomunale.

ART. 2 - RIFERIMENTI GEOGRAFICI

1. San Vincenzo e' un Comune della Regione Toscana in Provincia di Livorno, con queste coordinate geografiche, riferite alla Sede Municipale:
- Latitudine: 43° 6' 33" latitudine nord;
- Longitudine: 10° 31' 11" logitudine est;
Le coordinate rispetto al reticolato internazionale di Gauss Boaga sono:
1.625.500 mt. EST
4.773.250 mt. NORD
2. Il suo territorio ha un'estensione di 33,14 chilometri quadrati e confina:
- a nord, con Castagneto Carducci;
- a est, con Suvereto e Campiglia Marittima;
- a sud, con Piombino;
- a ovest, con il Mare Ligure.
3. Ha un'altitudine di ml. 5,00, con quota O,OO alla linea di battigia e quota ml. 646 al vertice di Monte Calvi. Si distinguono una zona di bassa collina calcarea - il versante ovest delle Colline Campigliesi - che va degradando in una zona di pianura umida e bonificata attraversata da sei corsi d'acqua di scarsa portata e con andamento torrentizio.
4. La costa ha uno sviluppo di circa dodici chilometri, con sabbia fine e medio fine, silicea, calcarea, leggermente ferrosa. Il clima e' temperato, con escursioni termiche, giornaliere e stagionali, solitamente modeste e con umidità relativa ottimale.- La vegetazione e' costituita da alberi e arbusti tipici della costa mediterranea a clima umido e temperato.
5. Eventuali successive modificazioni dei confini comunali sono approvate con Legge Regionale, previa consultazione delle popolazioni interessate.


ART. 3 - SEDE, STEMMA, GONFALONE

1. La sede del Comune di San Vincenzo e' ubicata in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4;
2. I simboli del Comune sono:
Lo stemma: tagliato da una sbarra d'argento, abbassata: nel 1° d'azzurro alla torre d'argento, quadra, aperta e finestrata, dal basamento a tronco di piramide, nascente da un mare fluttuoso; nel 2° di rosso, a due spade d'argento guarnite d'oro, passanti in croce di S. Andrea, poste nel verso della sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.
Il Gonfalone: drappo partito di rosso e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di San Vincenzo". Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà' ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Entrambi concessi con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30/5/1953.


L’uso del gonfalone è disciplinato dalle norme che regolano l’uso della bandiera nazionale ed europea in quanto applicabili.

Il gonfalone può uscire dalla sede municipale solo per la partecipazione a manifestazioni di pubblico interesse.


ART. 4 - I CITTADINI

1. Sono cittadini di San Vincenzo tutti coloro che abbiano la residenza in un alloggio, singolo o collettivo, del territorio comunale.
2. A tal fine il territorio comprende il capoluogo di San Vincenzo, la frazione di San Carlo e le case sparse nelle campagne.
3. Ai soli cittadini di San Vincenzo e' riservato, secondo legge, il diritto di scegliere periodicamente il principale organo di governo, cioè il Consiglio Comunale.
4. Agli stessi nonchè a tutti coloro che abbiano con il territorio comunale un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi, è altresì riconosciuta, nei modi indicati da questo Statuto, la facoltà di avvalersi degli strumenti di partecipazione su questioni di generale interesse della collettività.
5. Il Comune, chiede e persegue la collaborazione di ogni soggetto o privato, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, anche attraverso organismi associativi, definiti per territorio - frazione e quartieri - o per categoria sociale, economica e culturale, democraticamente organizzata e che persegua finalità legittime.
6. Il Comune di San Vincenzo espleta le proprie funzioni nel rispetto delle carte dei diritti del cittadino come utente dei servizi pubblici, come consumatore, come contribuente ed in genere come portatore di diritti da rispettare. I diritti del contribuente sono tutelati e definiti in apposito atto denominato "statuto dei diritti del contribuente".

 

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. Le attività del Comune sono rese pubbliche e conoscibili a tutta la cittadinanza, mediante idonee forme di pubblicità.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio, ubicato nella sede Municipale per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, manifesti e degli atti e provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, o dei quali se ne disponga la pubblicazione.
3. Il Segretario Generale, avvalendosi degli Uffici cura ed e' responsabile della pubblicazione degli atti.
4. Per consentire la massima diffusione ed informazione dell'attività comunale verranno individuati appositi spazi ubicati in punti di maggior ritrovo ed afflusso della popolazione. In ogni caso un punto di informazione viene istituito nella frazione San Carlo.

 

Sezione II - Principi generali

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La comunità locale di San Vincenzo e' autonoma nell'ambito dei principi generali fissati dall'ordinamento. La comunità locale di San Vincenzo realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.
2. Il Comune e' l'espressione della comunità locale di San Vincenzo, che rappresenta, ne cura gli interessi, e ne promuove lo sviluppo. In attuazione dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie funzioni il Comune e' soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione.
3. Il Comune persegue la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati, ne indirizza l'attività per lo sviluppo sociale ed economico e culturale, e promuove la partecipazione dei cittadini alla vita politica.

ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

1. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma precedente.

ART. 8 - FUNZIONI

1. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale e' organizzato secondo i principi del presente statuto.
2. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

 

ART. 9 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonchè la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane e' perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonchè' mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune. Costituiscono indirizzo per l'esercizio delle funzioni:
a) la valorizzazione e la protezione delle risorse ambientali.
b) il miglioramento della qualità della vita, anche in riferimento alla salubrità dell'ambiente.
c) il perseguimento delle condizioni economiche e giuridiche e di obiettivi politici ed amministrativi, che favoriscano la pari opportunità fra uomo e donna anche attraverso azioni positive previste dalla legge finalizzate a rimuovere le cause che di fatto impediscono il raggiungimento di una completa parità fra uomo e donna, ed ogni possibile fonte di discriminazioni preconcette nella nomina degli organi comunali.
d) lo sviluppo delle attività turistiche e imprenditoriali.
e) L'ispirazione a valori di pace e solidarietà, favorendo l'integrazione sociale fra razze, culture, confessioni religiose e soggetti portatori di ideali diversi.

 

ART. 10 - PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune e' titolare delle funzioni inerenti gli atti di programmazione economica, sociale e dell'uso ed assetto del territorio, nel rispetto delle disposizioni di legge statali e regionali.
2. L'attività di programmazione si esercita a livello comunale e comprensoriale, a tal fine il Comune di San Vincenzo si impegna a promuovere forme di coordinamento sovracomunale, in ambiti comprensoriali, provinciali e regionali.

 

ART. 11 - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina ed organizza l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità locale, la ricerca di una migliore qualità della vita e nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali.
2. A tal fine, adotta gli strumenti urbanistici generali, nel rispetto delle leggi statali e regionali, ed in conformità ai piani sovracomunali, regionali e provinciali, e tenendo conto degli atti di coordinamento a livello comprensoriale.
3. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali, a mezzo di piani attuativi ed il rilascio di singole concessioni ed autorizzazioni, dovrà rispondere a criteri di semplicità' procedimentale e trasparenza, anche nel rispetto della legge, mentre non potrà essere aggravato il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze, derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Nell'adozione degli strumenti urbanistici generali, il Comune terrà conto delle direttive ed indirizzi regionali e provinciali, nonchè del coordinamento comprensoriale, formalizzati in atti amministrativi esecutivi.

5. Le norme del regolamento edilizio, dovranno essere adeguate ai principi del presente articolo e dello statuto, entro sei mesi. Nel rispetto delle leggi statali, provinciale, regionali e degli atti del coordinamento, dovranno essere disciplinate l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, al fine di garantire semplicità procedimentale e trasparenza.

 

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’

1. Il sistema dei documenti di programmazione e di rendicontazione è disciplinato dalle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. I documenti che lo compongono sono i seguenti: relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale di previsione, piano esecutivo di gestione e rendiconto della gestione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce il documento fondamentale a supporto della redazione dei bilanci pluriennale e annuale di previsione, nonché del piano esecutivo di gestione. Essa esplicita gli indirizzi strategici dell’ente ed è riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

3. La relazione previsionale e programmatica, per la parte entrata, comprende una valutazione generale dei mezzi finanziari, individuando le diverse fonti di finanziamento. Per la parte spesa, per programmi ed eventualmente per progetti ne specifica le finalità e le risorse ad essi destinate.

4. Il bilancio pluriennale è riferito ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione. Esso costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica ed ha carattere autorizzatorio.

5. Esso comprende, per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevedono di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

6. E’ inoltre redatto, per la parte spesa, per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l’ammontare delle spese correnti, anche derivanti dall’attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento, distintamente per ognuno degli anni considerati.

7. Il bilancio annuale di previsione costituisce la proiezione delle entrate e delle spese relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento al primo esercizio finanziario. Costituisce inoltre il riferimento, in termini finanziari, per la redazione del piano esecutivo di gestione.

8. E’ redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

9. Per la parte entrata è redatto per titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia e alla specifica individuazione dell’oggetto dell’entrata.

10. Per la parte spesa è ordinato per titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione alla natura e alla destinazione della spesa e per programmi con riferimento a quanto illustrato nella relazione previsionale e programmatica.

11. La relazione previsionale e programmatica, gli schemi di bilancio pluriennale ed annuale di previsione, sono predisposti dalla Giunta e sentito il parere dei Revisori, sottoposti al Consiglio per l’approvazione secondo i termini di legge.

12. I risultati della gestione conclusa il 31 Dicembre dell’anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.13. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dei revisori.


ART. 13 - STATUTO

1. L'ordinamento comunale e' determinato dal presente statuto, nell'ambito della costituzione e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.
2. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi allo statuto.
3. Il procedimento per le modifiche allo statuto deve prevedere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

 

ART. 14 - REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. I regolamenti di carattere generale, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
6. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione e' divenuta esecutiva.
7. E’ fatto salvo un diverso termine di entrata in vigore se stabilito nell’atto di approvazione.

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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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