Statuto Comunale Capo II

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2 ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19 del 6 marzo 2001.
Le modifiche sono riportate in grassetto

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Capo II - Partecipazione popolare

 

SEZIONE I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ART. 15 - FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce ai cittadini un reale potere di intervento, mediante la facoltà di interrogare e proporre, prevista dall'articolo seguente.

2. Il Comune, a sua volta, si riserva il potere di consultare la cittadinanza o parte di essa, su questioni di rilevante interesse generale o settoriale.

 

ART. 16 - ISTITUTI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione popolare trova concreta attuazione nei seguenti istituti:

a) le assemblee dei cittadini;

b) decentramento;

c) le Associazioni iscritte all'albo;

d) le consulte.

2. Sono strumenti di partecipazione popolare:

a) le interrogazioni, le istanze e le petizioni, con finalità conoscitive;

b) le proposte, con diritto di iniziativa;

c) i referendum consultivi.

 

ART. 17 - DIRITTO DI RIUNIONE E ASSEMBLEE CITTADINE

1. Appartiene a tutti i cittadini il diritto di promuovere riunioni o assemblee, in piena libertà, per lo svolgimento di attività politiche, sindacali, ricreative, sportive, economiche, sociali e assistenziali.

2. Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione spazi, locali e attrezzature su richiesta dei promotori e nei modi e tempi appositamente deliberati.

3. Per iniziativa del Comune o per richiesta delle Associazioni e dei cittadini e' ammessa la consultazione assembleare su questioni di particolare rilevanza per la vita cittadina, anche articolate per frazioni o zone territorialmente definite.

 

ART. 18 - DECENTRAMENTO

1. Il Comune di San Vincenzo favorisce l'esercizio delle proprie funzioni sul territorio in ambiti decentrati, allo scopo di assicurare la massima funzionalità ed efficacia delle stesse e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Viene individuata come unità territoriale di decentramento la frazione di San Carlo.

3. All'individuazione di eventuali altre unità territoriali di decentramento si provvederà con successivo atto regolamentare, che dovrà stabilire anche i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture.

 

ART. 19 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative che contribuiscono con le loro iniziative a favorire lo sviluppo socio - economico, politico, culturale della Comunità, purchè rappresentativi di interessi generali.

2. Il Comune riconosce altresì le carte dei diritti dei cittadini, che raccolgono ampi consensi nella collettività ed a tutela di interessi generali.

3. E' istituito un Albo, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel territorio comunale. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite, le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

4. L'iscrizione all'Albo si ha con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare preposta.

4. bis L'iscrizione all'Albo e' condizione necessaria per la gestione dei servizi sociali da parte delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali.

5. In ogni caso per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre forme associative dovranno assicurare la rappresentatività degli interessi locali, la struttura democratica delle partecipazioni degli iscritti e delle forme di decisione.

6. Per favorire lo sviluppo dei rapporti con i cittadini, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo vengono assicurati vantaggi economici diretti o indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.

 

ART. 20 - CONSULTAZIONE

1. Le associazioni iscritte all'Albo saranno preventivamente e tempestivamente consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali.

2. Saranno consultate, in occasione di atti amministrativi che abbiano interesse di carattere generale e di rilevante importanza e potranno formulare proposte nella ricerca delle migliori soluzioni per i problemi della collettività.

 

ART. 21 - CONSULTE COMUNALI

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale possono essere costituite consulte.

2. Il Regolamento sulla partecipazione stabilisce i poteri delle consulte, le materie di competenza nonché le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Le Consulte hanno potere esclusivamente consultivo e propositivo.

4. Per consentire una piena ed efficace partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri residenti è costituita una consulta elettiva. Alla consulta è riconosciuto un diritto di iniziativa di proposte di deliberazione nelle materie di competenza del consiglio comunale nonché funzioni consultive su tutte le materie attinenti ai problemi degli stranieri che soggiornano nel territorio comunale.

5. Gli organi della consulta, l’elezione dei suoi componenti, il loro numero, ed in genere le norme sul suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

 

ART. 21 BIS – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Per garantire una fattiva partecipazione all’attività amministrativa può essere istituito un consiglio comunale dei ragazzi competente ad esprimere proposte e pareri su problemi del mondo giovanile.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è eletto da tutti i cittadini di San Vincenzo di età non superiore a 18 anni iscritti al ciclo scolastico della scuola media inferiore.

3. La sua composizione ed il suo funzionamento sono stabiliti da apposito atto regolamentare .


SEZIONE II - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

 

ART. 22 - INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, in forma singola ed associata, con riferimento a problemi di rilevanza cittadina e per promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi possono rivolgere al Sindaco:

a) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa;

b) istanze allo scopo di richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;

c) petizioni su questioni di interesse della Comunità.

2. Il Comune di San Vincenzo ha l'obbligo di esaminare tempestivamente e far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

 

ART. 23 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze, petizioni, interrogazioni, inoltrate sia dai singoli cittadini che in forma associata, devono essere presentate in forma scritta e devono contenere in modo chiaro ed intelleggibile la questione che viene posta o la eventuale soluzione che viene proposta.

2. Le istanze, petizioni, interrogazioni sono rivolte al Sindaco del Comune che provvederà ad assegnarle agli organi competenti per i necessari atti istruttori.

3. Il Comune ha 30 giorni di tempo, dalla data di ricezione al protocollo generale, per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento, o i motivi di un eventuale ritardo di esame. Il Comune ha altresì l'obbligo di comunicare al presentatore e/o presentatori le motivazioni dell'eventuale negato accoglimento.

4. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare tempi e modalità di proposizione e risposta ed ogni altro criterio, modalità e procedura necessaria.

 

ART. 24 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I cittadini, singoli o in forma associata hanno facoltà di iniziativa per l'adozione di Regolamenti di altri atti amministrativi di interesse generale di competenza consiliare.

2. L'iniziativa si esercita mediante proposte redatte in articoli o schemi di deliberazioni e sottoscritte da almeno 100 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Vincenzo.

3. Le proposte di cui al presente articolo verranno esaminate da una Commissione Consiliare permanente di cui all'art. 48 del presente statuto che riferirà in merito al plenum del Consiglio.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tempi e modalità nonchè i termini entro cui il Consiglio Comunale delibera sulle proposte garantendo comunque un tempestivo esame delle stesse.

5. Per agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa, il Comune, qualora lo richiedano i promotori delle proposte, mette a disposizione le strutture comunali, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro.

 

ART. 25 - ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Sono escluse dal diritto di iniziativa le materie di cui all'art. 28 relative all'istituto referendario.

 

ART. 26 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori del Comune di San Vincenzo.

2. Il referendum consultivo e' indetto quando ne facciano richiesta:

a) almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) almeno il 10% dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto.

La richiesta deve contenere in modo chiaro ed intelleggibile l'oggetto e la formulazione del quesito da sottoporre agli elettori.

 

ART. 27 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. L'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento al quale si riferisce quando l'atto non sia stato ancora eseguito. Il referendum e' valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Comunale ne valuta comunque con tempestività il risultato in apposita seduta, ai sensi, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve adottare apposita deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

4. In materia di regolamenti comunali il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia vincolante, per le determinazioni del Consiglio Comunale qualora sia stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

 

ART. 28 - MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo non e' ammesso sulle seguenti materie:

a) elezioni, nomine, revoche, designazioni e decadenze;

b) personale comunale, delle Istituzioni, delle Aziende speciali;

c) funzionamento del Consiglio Comunale;

d) bilancio preventivo, consuntivo;

e) piano pluriennale di investimenti;

f) assunzioni di mutui, emissioni di prestiti ed applicazione di tributi e tariffe;

g) tutela dei diritti delle minoranze etniche, religiose, culturali;

h) assetto del territorio.

 

ART. 29 - COMITATO PROMOTORE

1. Per ogni proposta di referendum anche se di iniziativa consiliare, dovrà essere costituito un apposito Comitato promotore con compiti propositivi e di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Possono essere conclusi accordi tra il Comitato promotore ed il Comune in ordine alle questioni oggetto di referendum soltanto prima che sia iniziata la raccolta delle firme. In caso di raggiungimento dell'accordo il referendum non ha luogo.

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento, il Comune previo parere della Commissione di cui all'art. 30, 1° comma del presente statuto, può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare; in questo caso, su conforme parere della commissione di cui al successivo art. 30, il referendum non ha luogo.

 

ART. 30 - AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum e' rimessa ad una apposita commissione composta dal Segretario Generale e da due membri esterni esperti in discipline giuridiche.

2. Il Regolamento disciplinerà i criteri, le modalità di nomina ed il funzionamento di detta commissione.

3. Il giudizio di ammissibilità del referendum avverrà precedentemente alla raccolta delle firme per la indizione del referendum stesso.

4. Il Comitato promotore dovrà essere obbligatoriamente sentito qualora la commissione intenda respingere la proposta di referendum.

5. Alla raccolta delle firme si procederà solo in caso di parere positivo della commissione.

 

SEZIONE III - STRUMENTI DI TUTELA

 

ART. 31 - DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, con il ruolo di garante dell'imparzialità della trasparenza, dell'accesso del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle disposizioni a tutela dei diritti del cittadino e dei principi di pari opportunità fra i sessi.

2. Il difensore civico e' eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Vincenzo.

2 bis. La consultazione elettorale avrà luogo in presenza di almeno due candidature ammesse.

2 ter. (abrogato)

2 quater. Nel caso non si realizzino le condizioni di cui al comma 2 bis, la procedura per nuove elezioni verrà attivata non prima di sei mesi.

3. Le modalità di elezione, di presentazione delle candidature, nonche' i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono fissati dal Regolamento di partecipazione.

4. Per essere eletto difensore civico occorrono i seguenti requisiti:

a) iscrizione alle liste elettorali del Comune di San Vincenzo;

b) età non inferiore a 25 anni e non superiore a 70 anni;

c) indipendenza, capacita' e prestigio;

d) conoscenza del funzionamento della P.A.

5. I requisiti dovranno essere documentati da un curriculum vitae e professionale.

6. Il difensore civico dura in carica cinque anni dall'elezione, indipendentemente dalla durata in carica del Consiglio Comunale e non può essere eletto per più di due volte.

 

ART. 32 - PREROGATIVE

1. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonche' i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

3. Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni, nonche' le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione.

4. La sede dell'ufficio del difensore civico sarà reperita preferibilmente all'esterno del palazzo comunale.

 

ART. 33 - FUNZIONI

1. Il difensore civico riceve e segnala all’Amministrazione Comunale le proteste in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi ed ogni altro disservizio imputabile sia ai dipendenti che agli organi comunali.

2. Le segnalazioni di cui al 1° comma possono avvenire anche su iniziativa del difensore civico.

3. Il difensore civico ha competenza anche sulle attività e servizi gestiti dal Comune sia direttamente che in maniera indiretta.

4. Il difensore civico può procedere alla nomina di un commissario ad acta solamente nei casi previsti dalla legge o dal regolamento comunale.

5. Egli è tenuto ad inviare al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta in ogni semestre. La relazione è trasmessa entro il mese successivo alla fine del semestre.

6. In caso di mancata trasmissione di due relazioni consecutive il Consiglio Comunale dichiara la decadenza del difensore civico secondo un procedimento definito dal regolamento comunale.


ART. 34 - TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

(abrogato)

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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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