![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Lo Statuto Comunale è stato approvato con
con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2
ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni
consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19
del 6 marzo 2001.
|
||||||||||||||||||||||||
| Capo V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI | ||||||||||||||||||||||||
ART. 60 - STRUTTURA DEL COMUNE 1. La struttura organizzativa comunale ha carattere strumentale rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici. Essa è stabilita con apposito regolamento che ne definisce l’articolazione. 2. La definizione della struttura organizzativa comunale avviene secondo i seguenti principi generali: efficacia, efficienza ed economicitą dell’azione
amministrativa;
ART. 61 - FUNZIONI DI DIREZIONE 1. Le funzioni di direzione sono esercitate dai soggetti inquadrati con qualifica dirigenziale o direttiva a cui sono attribuite competenze gestionali, l’adozione di atti che impegnano il Comune verso l’esterno e la responsabilitą di risultato. 2. Coloro a cui spetta la funzione di direzione dispongono di ampia autonomia organizzativa per assicurare la gestione ottimale delle risorse assegnate per l’attuazione degli obiettivi indicati nei programmi elettorali e specificati nel bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione e negli atti di programmazione. 3. I titolari delle funzioni di direzione non possono adottare atti espressione del potere di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e di governo e degli organismi di partecipazione. 4. I conflitti di competenza fra i titolari di funzioni direttive sono risolti con provvedimento del Sindaco sentito il Segretario Generale o il direttore generale. 5. La copertura dei posti di coloro a cui spetta la funzione di direzione o dei responsabili di uffici o servizi ad alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il procedimento di costituzione dei contratti a tempo determinato è stabilito da un atto regolamentare. 6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l’esercizio delle funzioni di direzione in caso di assenza o impedimento del titolare, assicurando il loro espletamento in modo continuativo, nonché l’istituzione ed il funzionamento della conferenza dei dirigenti. 7. La nomina del direttore generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario Generale deve essere motivata in relazione al miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 8. (abrogato) 9. (abrogato) 10. (abrogato)
ART. 62 - SEGRETARIO GENERALE E FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. La nomina, le competenze, l’attivitą, lo stato giuridico ed economico ed in genere tutti gli aspetti inerenti il rapporto fra il Segretario Generale ed il Comune sono disciplinati dalla legge.
ART. 63 - CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI ( abrogato)
ART. 64 - VICE SEGRETARIO 1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del Vice Segretario. 2. Il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, nonche' collabora alla sua attivita'. 3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilitą e le modalitą di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale. 4. In fase di prima applicazione la qualifica predetta può con apposito atto deliberativo, essere attribuita al dipendente preposto al settore o unitą organizzativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.
ART. 65 - INCOMPATIBILITA' E CUMULO DEGLI IMPIEGHI 1. Il rapporto di lavoro con il Comune non è compatibile con altri rapporti di lavoro o professionali salvo nei casi ed entro i limiti stabiliti da leggi speciali e dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi. 2. Il dipendente non può comunque svolgere attivitą lavorative o professionali che possono far sorgere un conflitto di interessi con il Comune.
ART. 66 - REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA (abrogato)
ART. 67 - RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali del Comune è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nell’organizzazione e nella gestione del personale il Comune si attiene a quanto stabilito nella contrattazione collettiva nazionale e, per le materie di competenza, nella contrattazione collettiva decentrata di ente. 3. Il Comune riconosce come soggetti sindacali nei luoghi di lavoro quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale o comunque sottoscrittori di contratti collettivi nazionali di lavoro.
ART. 68 - PERSONALE A CONTRATTO (abrogato)
ART. 68 BIS - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE (abrogato) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| indietro | ||||||||||||||||||||||||