Statuto Comunale Capo VI

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con con deliberazioni consiliari n. 105 del 29 luglio 1991 e n. 128 del 2 ottobre 1991. Successivamente è stato modificato con deliberazioni consiliari n. 62 del 31 maggio 1994, n. 6 del 29 gennaio 2001 e n. 19 del 6 marzo 2001.
Le modifiche sono riportate in grassetto

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Capo VI - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

ART. 69 - I SERVIZI LOCALI

1. Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale anche sovracomunale e comprensoriale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

3. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e Consorzio, anche previo accordo di programma.

5. In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, sia sovracomunale o comprensoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.

6. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

7. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge anche con gli opportuni e necessari adattamenti della relativa pianta organica.

8. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

9. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

 

ART. 70 - FORME DI GESTIONE

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti sia nelle forme di cui alla legislazione sull’ordinamento delle autonomie locali, sia nelle altre forme previste dall'ordinamento.

 

ART. 71 - ISTITUZIONI

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

 

ART. 72 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni comunali viene effettuata dal Sindaco sulla base di un documento di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale. Tali amministratori, sia i componenti del Consiglio di amministrazione sia il Presidente, devono essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale e devono possedere comprovate esperienze professionali ed amministrative, desumibili dal curriculum vitae, indicate dal Consiglio Comunale stesso.

2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni e' disposta dalla Giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi di personale a contratto o dei dipendenti dell'ente.

3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.

4. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta della Giunta.

 

ART. 73 - ASSOCIAZIONISMO, COOPERAZIONE E ASSISTENZA PERSONE HANDICAPPATE

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire. Con apposito regolamento sarà disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti degli handicappati nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.




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Competenza di:  
Area Servizi Istituzionali
Ufficio DIRIGENTE
Area Servizi Generali
Responsabile Giorgio Ghelardini
Telefono 0565 - 707205
Fax 0565 - 707299
Nome g.ghelardini
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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