FUNGHI: le regole per la raccolta, ... e altro

La raccolta di funghi è consentita nel territorio regionale previa autorizzazione.

 

Per la raccolta nel solo Comune di residenza non occorre alcun tipo di autorizzazione.

LE AUTORIZZAZIONI sono di tre tipi:

tipo
durata
costo
  Semestrali € 12,91
Personali Annuali € 25,82
  Triennali € 61,97
     
     
Turistiche Giornaliere € 3,61
  Plurigiornaliere € 12,91 per un massimo di sette giorni
     
A fini scientifici E’ rilasciata dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali a soggetti aventi scopi per la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione
 


L'autorizzazione, consiste materialmente in una ricevuta del versamento, deve riportare generalità, luogo e data di nascita, residenza, causale del versamento e deve essere sempre accompagnata da un documento di identità. Il versamento costituisce denuncia di inizio di attività.


Sulla causale del versamento dovrà essere indicato:
“Autorizzazione _ _ _ _ _ raccolta funghi” (al posto dei trattini dovrà essere inserito il periodo: semestrale, annuale, giornaliera, ecc.).

Nel caso di minorenne, di età superiore a quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e deve contenere nella causale anche l'indicazione delle generalità del minore stesso.
I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona munita di autorizzazione (la ricevuta del bollettino di versamento) e concorrono a formare il quantitativo giornaliero previsto.

Il versamento può essere effettuato presso:
Tesoreria Comunale (Banca di Credito Cooperativo – C.so Italia)
Ufficio Postale (c/c n° 124578 intestato a Comune di San Vincenzo – Servizio Tesoreria)



Copia del versamento dovrà essere mostrata insieme ad un documento di identità a richiesta degli addetti alla vigilanza (Forestale, Venatoria, Vigili Urbani, Carabinieri, Guardie Volontarie, ecc.).

Si ricorda che:  
  possono essere raccolti fino ad un massimo di 3 Kg di funghi al giorno,
  la raccolta può essere effettuata solo nelle ore diurne (da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto)
  è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare il terreno, il micelio e le radici
  i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore
  è vietato l’uso di sacchetti o buste di plastica
  è vietata la raccolta di porcini con dimensione minima del cappello inferiore a cm. 4
  è vietata la raccolta di dormiente e prugnolo con dimensione minima del cappello inferiore a cm. 2
  è vietata la raccolta di cocchi allo stato di ovulo chiuso (cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria)


E’ vietata la distruzione o il danneggiamento di funghi di qualsiasi specie.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Attività Produttive: Mirta Macchi - tel 0565 707221 - – Nome: m.macchi

email comune san vincenzo

Link Utili:
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16
http://www.funghiitaliani.it/
http://www.micologi.it/


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