| Chi può dichiarare la nascita |
Per i genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assitito al parto
Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi
il figlio
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto
dai propri genitori, anche se gią uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. |
| Come fare |
La denuncia di nascita è resa
senza la presenza di testimoni.
Quando fare la dichiarazione:
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di nascita o di residenza
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso
la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci
giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla
solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del
ritardo viene in ogni caso data segnalazione
al Procuratore della Repubblica. |
| |
| Dove rivolgersi |
Servizi Dermografici
Via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.219
Orario:
da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e
mercoledi
16.00
- 17.45 (escluso sabato e festivi)
Oppure:
- A mezzo fax al numero: 0565.707.299
Nome: e.pantani |
|
| Documentazione da presentare |
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica
o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto
parto 2) documento valido di identitą personale (preferibilmente
la carta d'identitą) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della
carta d'identitą valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art.
35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identitą,
occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno;
se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore |
| |
| Attribuzione del nome al neonato |
Può essere attribuito un solo nome, che
deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici,
fino ad un massimo di tre;
in questo caso, il nome composto verrą riportato con tutti i
suoi elementi nelle certificazioni di stato
civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino |
| |
|