Sono tenuti a pagare la C.O.S.A.P. tutti coloro che occupano in modo
permanente o temporaneo una parte di suolo, soprassuolo o sottosuolo
o spazio pubblico, appartenente cioè al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
Le occupazioni di suolo pubblico permanenti sono quelle a carattere stabile
(durata minima un anno) che non necessitano di rinnovo annuale e per
le quali il pagamento del canone di titolarità, ad esclusione
del primo anno in cui viene effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione,
deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ciascun anno. Devono essere
sempre autorizzate con un'apposita concessione - provvedimento che consente
l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario
e determina il canone. L'autorizzazione è necessaria anche in
caso di occupazioni esenti dal canone di concessione.
Le occupazioni di suolo pubblico temporanee sono quelle di durata inferiore
all’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata
e continuativa dell’area.
Per maggiori informazioni:
Ufficio C.O.S.A.P - Comune San Vincenzo
Via B. Alliata, 4
Tel. 0565 - 707224 - fax 0565 - 707299
Nome: r.bussotti

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Qual'è il termine per il pagamento della
Cosap?
- Il versamento del canone Cosap va effettuato
entro il 31 gennaio di ogni anno per
qualsiasi tipo di occupazione (concessioni temporanee e permanenti, passi
carrabili, ecc.)
Quanto tempo occorre per ottenere la concessione temporanea?
- le concessioni temporanee di suolo pubblico sono rilasciate entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora la stessa risulta
completa di tutti gli elementi essenziali.
E per quella permanente?
- le concessioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora la stessa risulti
completa di tutti gli elementi essenziali.
Quali adempimenti per le brevi occupazioni di suolo pubblico?
- le occupazioni occasionali inferiori a 12 ore con ponti, steccati,
pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, deposito di materiale
edile di volume non superiore a 3 mc, e quelle destinate genericamente
all’effettuazione di opere di pronto intervento per piccole riparazioni
e manutenzioni, non sono soggette al rilascio di concessione di suolo
pubblico, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia
Municipale
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