ICI informa - Imposta Comunale sugli Immobili
Pagamenti: termini - scadenze - modalità

 

TERMINI SCADENZA PAGAMENTI

ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO
Il versamento, pari al 50% dell'imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e alle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO.

SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 GIUGNO, sulla base delle aliquote deliberate per il 2008.

I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO:
UFFICIO ICI - Comune di San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.260 - 707251
Orario sportelli: lunedì, mercoledì, 10.00 - 13.00 - mercoledì, 16.00 - 18.00
Oppure:
- a mezzo fax al numero: 0565.707.299
- Nome: e.rostagno


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MODALITA

Il Comune di San Vincenzo ha optato per la riscossione diretta dell'I.C.I. , che può essere versata tramite bollettino sul Conto Corrente Postale n. 41008178 intestato a Comune di San Vincenzo - Servizio Tesoreria, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale presso l'agenzia di San Vincenzo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci in Corso Italia, 34 - telefono 0565 704036.
N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso:
tutti gli uffici postali, l'ufficio tributi e l'ufficio relazioni con il pubblico in comune.

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 Aliquote

Per l'anno 2008, sono state deliberate
(Delibera Consiglio Comunale n. 164 del 28.12.2007)

ALIQUOTA ORDINARIA 7‰ abitazioni a disposizione e relative pertinenze, terreni, aree fabbricabili e tutto quanto non inquadrabile nelle precedenti classificazioni.

ALIQUOTA RIDOTTA 6 ‰
 
IMMOBILI  CLASSIFICATI ALLE CATEGORIE C/1 E D utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto. (occorre presentare relativa autocertificazione).
ESENTI

Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 dispone che, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le sue pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato Decreto n. 504 del 1992; pertanto, tra le abitazioni assimilate a quella principale rientrano, ai sensi del Regolamento Comunale dell’ICI, le seguenti fattispecie:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
    a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale (occorre presentare relativa autocertificazione);
  3. l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale (occorre presentare relativa autocertificazione);
  4. immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
  5. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  6. unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale locata a cittadini residenti in San Vincenzo con regolare contratto di tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98 (occorre presentare relativa autocertificazione);
  7. l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su  un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  8. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
  9. accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) classificati alle categorie c/6, c/2 e c/7, fino ad un massimo di 2 unità immobiliari.
   

Perizia sul valore medio delle aree edificabili per l'anno 2008 (clicca qui)

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Modello F24

Dal 2007 è possibile effettuare i versamenti ICI anche tramite il Modello F24, nell’apposita “Sezione ICI ed altri tributi locali”, indicando come “codice catastale comune” il codice I390, e utilizzando in compensazione i crediti derivanti da altre imposte! 
I codici tributo sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

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Codici Modello F24

TRIBUTO

MODALITA'
 DI UTILIZZO (1)

TIPO TRIBUTO

RIFERIMENTO TRIBUTO

CODICE UFFICIO  (4)

CODICE ATTO  (5)

DESCRIZIONE

 RATEAZIONE/ REGIONE/  PROV.  (2)

ANNO DI RIFERIMENTO  (3)

3901

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

3902

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI

3903

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI

3904

D

ICI ed altri tributi locali (*)

0000

AAAA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

     
     

L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo  deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito.

 

  Calcolo dell'I.C.I.


Sarà presto disponibile una modalità di calcolo on-line dell'ICI inserendo gli identificativi catastali del proprio immobile.

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Sanzioni

 

a) Omessa dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65
b) Infedele dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
c) Omessa comunicazione di cui all’art. 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 Da € 103,29 a € 516,46 per ciascuna unità immobiliare
d) Omesso versamento 30% del tributo non versato
e) Mancata restituzione o compilazione di questionari o inviti degli uffici, previsti per legge € 258,00
f) Infedele, inesatta o incompleta risposta ai questionari o inviti degli uffici, previsti per legge € 155,00
g) Se il trasgressore ha ripetuto, per almeno tre volte, una delle violazioni di cui alle lettere e), f) € 516,00
Le sanzioni indicate alle lettere a) e b) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
In caso di concorso di violazioni e violazioni continuate si fa riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.
In caso di recidiva violazione della stessa indole, perpetrata nei tre anni precedenti, si fa riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.
Sulle somme dovute a titolo di imposta sono dovuti gli interessi secondo il tasso legale annuo.


Per informazioni:
UFFICIO ICI - Comune di San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.260 - 707251
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 Ricorsi


Si informa che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 504/1992, contro gli avvisi di accertamento e liquidazione di tributi, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, potrà essere esperito, nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto amministrativo ricevuto, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, P.zza Dante, 19 – Livorno, secondo le disposizioni di cui all’art. 18 e segg. Del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

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 Dichiarazioni

E’ soppressa, a partire dal 1° gennaio 2007, la comunicazione di variazione ICI ed è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI su modello ministeriale.
Pertanto, per le variazioni ICI che *intervengono o sono intervenute nel 2007* è *obbligatorio* utilizzare la dichiarazione ICI, redatta su modulo, ministeriale da presentare *entro *la scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.


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 Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell’istanza di restituzione.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.
Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 12,00 (L. 289/2002, art. 35).

Per informazioni:
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 Modelli

Aliquote 2008

 Ravvedimento operoso

Il contribuente, per tutte le annualità ancora soggette a liquidazione e/o accertamento e per i quali l’ufficio comunale non abbia effettuato ancora alcuna notifica, può richiederne la definizione beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dalla legislazione in materia di ravvedimento operoso.
Per usufruire di tale istituto è necessario che il contribuente presenti la relativa domanda all’ufficio nei casi di omessa/infedele denuncia, e/o omessi o insufficienti versamenti, ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione come di seguito indicato:
· ad un 1/8 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento;
· ad un 1/5 se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni.
Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi al tasso legale.
Il versamento comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi rappresenta la condizione necessaria al completamento dell’istituto del ravvedimento operoso.

Per informazioni:
UFFICIO ICI - Comune di San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.260 - 707251
Orario sportelli: lunedì, mercoledì, 10.00 - 13.00 - mercoledì, 16.00 - 18.00
Oppure:
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 Risposte a domande frequenti
1 - CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)?
I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell’ICI sono:
-il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato);
-il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile ( per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento);
-il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile ed il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;
-nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

2 – QUAL’E’ LA DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI?
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

3 - COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?
La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a ciascun soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

4 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER I FABBRICATI?
Per i fabbricati la base imponibile (cioè il valore) si ottiene moltiplicando la rendita catastale ( del 1997 rivalutata del 5%) per l’apposito coefficiente vale a dire:
100 per i fabbricati di categoria A, B e C esclusi gli immobili A10 e C1;
50 per i fabbricati di categoria D e per l’A10;
34 per i fabbricati di categoria C1.

5 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER LE AREE EDIFICABILI?
Per le aree edificabili la base imponibile corrisponde al loro valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza.

6 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER I TERRENI AGRICOLI?
Per i terreni agricoli la base imponibile corrisponde al reddito domenicale risultante in catasto (dal 1997 rivalutato del 25%) e moltiplicato per 75.

7 - COME SI CALCOLA L’ICI?
L’ammontare dell’imposta dovuta sarà quindi determinata applicando alla base imponibile (valore), calcolata come suddetto, a seconda del tipo di immobile, l’aliquota vigente, per l’anno di competenza, nel Comune dove è situato l’immobile.
Per il pagamento, secondo l’art. 18, comma 1 della Legge Finanziaria 2001(legge 388/2000), a partire dal 2001, la rata di acconto (che si paga entro il 30 giugno) passerà dal 45% annuo al 50% e si calcolerà “sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”. Il saldo (che si paga entro il 20 dicembre) invece, dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno in corso.

8 - COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?
Si tratta di una procedura che consente di sanare, entro un determinato periodo di tempo e con una sanzione ridotta, omessi o insufficienti versamenti ICI in acconto e/o saldo, e omessa/infedele dichiarazione.
La sanzione si riduce:
-ad un 1/8 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento;
-ad un 1/5 se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni.
Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi moratori pari al 2,5% con maturazione giorno per giorno, fino al 31/12/2000, al 3,5% fino al 31/12/2001 e al 3% per i periodi successivi.

9 - COME SI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA ICI VERSATA IN ECCESSO?
E’ sufficiente presentare all’ufficio domanda di rimborso ICI delle somme versate e non dovute, entro 3 anni dalla data del pagamento, corredata delle copie delle ricevute di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 e successive. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura indicata dalla normativa vigente.

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Competenza di:  
Area 2 Servizi Amministrativi e Finanziari
Ufficio Contabilità Generale
Vice Ragioniere
Responsabile Brunacci Patrizia
Telefono 0565 - 707227
Fax 0565 - 707299
Nome p.brunacci
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
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