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| ICI
informa - Imposta Comunale sugli Immobili |
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| Pagamenti:
termini - scadenze - modalità |
TERMINI
SCADENZA PAGAMENTI
ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO
Il versamento,
pari al 50% dell'imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e alle detrazioni
dei 12 mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO.
SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata pagata. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta
in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 GIUGNO, sulla
base delle aliquote deliberate per il 2008.
I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI
PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO:
UFFICIO ICI - Comune di
San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.260 - 707251
Orario sportelli: lunedì, mercoledì, 10.00 -
13.00 - mercoledì, 16.00 -
18.00
Oppure:
- a mezzo fax al numero: 0565.707.299
- Nome: e.rostagno

MODALITA
Il
Comune di San Vincenzo ha optato per la riscossione diretta dell'I.C.I. ,
che può essere versata tramite bollettino sul Conto
Corrente Postale n. 41008178 intestato a Comune di San Vincenzo - Servizio
Tesoreria, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale presso l'agenzia di San Vincenzo
della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci in Corso Italia,
34 - telefono 0565 704036.
N.B.
I bollettini in bianco sono reperibili presso:
tutti gli uffici postali,
l'ufficio tributi e l'ufficio relazioni con il pubblico in comune.
inizio |
| Aliquote |
Per l'anno 2008, sono state deliberate
(Delibera Consiglio Comunale n. 164 del
28.12.2007)
| abitazioni a disposizione e relative pertinenze, terreni, aree fabbricabili e tutto quanto non inquadrabile nelle precedenti classificazioni. |
| IMMOBILI CLASSIFICATI ALLE CATEGORIE C/1 E D utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto. (occorre presentare relativa autocertificazione). |
Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 dispone che, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le sue pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato Decreto n. 504 del 1992; pertanto, tra le abitazioni assimilate a quella principale rientrano, ai sensi del Regolamento Comunale dell’ICI, le seguenti fattispecie:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale (occorre presentare relativa autocertificazione);
- l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale (occorre presentare relativa autocertificazione);
- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale locata a cittadini residenti in San Vincenzo con regolare contratto di tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98 (occorre presentare relativa autocertificazione);
- l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
- accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) classificati alle categorie c/6, c/2 e c/7, fino ad un massimo di 2 unità immobiliari.
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(clicca
qui)
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inizio |
| Modello F24 |
Dal 2007 è possibile effettuare i versamenti ICI anche tramite il Modello F24, nell’apposita “Sezione ICI ed altri tributi locali”, indicando come “codice catastale comune” il codice I390, e utilizzando in compensazione i crediti derivanti da altre imposte!
I codici tributo sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.
inizio |
| Codici Modello F24 |
TRIBUTO |
MODALITA'
DI UTILIZZO (1) |
TIPO TRIBUTO |
RIFERIMENTO TRIBUTO |
CODICE UFFICIO (4) |
CODICE ATTO (5) |
DESCRIZIONE |
RATEAZIONE/ REGIONE/ PROV. (2) |
ANNO DI RIFERIMENTO (3) |
3901 |
D |
ICI ed altri tributi locali (*) |
0000 |
AAAA |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE |
3902 |
D |
ICI ed altri tributi locali (*) |
0000 |
AAAA |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI |
3903 |
D |
ICI ed altri tributi locali (*) |
0000 |
AAAA |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI |
3904 |
D |
ICI ed altri tributi locali (*) |
0000 |
AAAA |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI |
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L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito. |
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| Calcolo
dell'I.C.I. |
Sarà
presto disponibile
una modalità di calcolo on-line dell'ICI inserendo gli identificativi
catastali del proprio immobile.
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| Sanzioni |
| a) |
Omessa dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs.
504 del 30/12/1992 |
Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di
Euro 51,65 |
| b) |
Infedele dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504
del 30/12/1992 |
Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta |
| c) |
Omessa comunicazione di cui all’art. 59 del D.Lgs. 446 del
15/12/1997 |
Da € 103,29 a € 516,46 per ciascuna unità immobiliare |
| d) |
Omesso versamento |
30% del tributo non versato |
| e) |
Mancata restituzione o compilazione di questionari o inviti degli
uffici, previsti per legge |
€ 258,00 |
| f) |
Infedele, inesatta o incompleta risposta ai questionari o inviti
degli uffici, previsti per legge |
€ 155,00 |
| g) |
Se il trasgressore ha ripetuto, per almeno tre volte, una delle
violazioni di cui alle lettere e), f) |
€ 516,00 |
| Le sanzioni indicate alle lettere a) e b) sono ridotte
ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione. |
| In caso di concorso di violazioni e violazioni continuate
si fa riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997. |
| In caso di recidiva violazione della stessa indole,
perpetrata nei tre anni precedenti, si fa riferimento all’art.
7 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997. |
| Sulle somme dovute a titolo di imposta sono dovuti
gli interessi secondo il tasso legale annuo. |
Per informazioni:
UFFICIO ICI - Comune di
San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565/707.260 - 707251
Orario sportelli: lunedì, mercoledì, 10.00 -
13.00 - mercoledì, 16.00 -
18.00
Oppure:
- a mezzo fax al numero: 0565.707.299
- Nome: e.rostagno

- informazioni tel. 0565/707.260
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| Ricorsi |
Si informa che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 504/1992, contro
gli avvisi di accertamento e liquidazione di tributi, il rifiuto espresso
o tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri
accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto
di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, potrà essere
esperito, nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto
amministrativo ricevuto, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale,
P.zza Dante, 19 – Livorno, secondo le disposizioni di cui all’art.
18 e segg. Del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
Per informazioni:
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| Dichiarazioni |
E’ soppressa, a partire dal 1° gennaio 2007, la comunicazione di variazione ICI ed è ripristinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI su modello ministeriale.
Pertanto, per le variazioni ICI che *intervengono o sono intervenute nel 2007* è *obbligatorio* utilizzare la dichiarazione ICI, redatta su modulo,
ministeriale da presentare *entro *la scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.
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| Rimborsi |
Il
contribuente può richiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso,
si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla
data di presentazione al protocollo generale. L’istanza di rimborso
deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia
della denuncia originaria ed eventuali variazioni. Sulle
somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista
dalla normativa vigente dalla data dell’istanza di restituzione.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il
citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso
in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune
per immobili ubicati in Comune diverso, a fronte di azioni di accertamento
o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.
Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 12,00
(L. 289/2002, art. 35).
Per informazioni:
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| Modelli |
Aliquote 2008
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| Ravvedimento
operoso |
Il
contribuente, per tutte le annualità ancora
soggette a liquidazione e/o accertamento e per i quali l’ufficio
comunale non abbia effettuato ancora alcuna notifica, può richiederne
la definizione beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dalla
legislazione in materia di ravvedimento operoso.
Per usufruire di tale istituto è necessario che il contribuente
presenti la relativa domanda all’ufficio nei casi di omessa/infedele
denuncia, e/o omessi o insufficienti versamenti, ottenendo in tal modo
la riduzione della sanzione come di seguito indicato:
· ad un 1/8 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine
ultimo previsto per il pagamento;
· ad un 1/5 se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni.
Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi al tasso legale.
Il versamento comprensivo dell’imposta dovuta, sanzioni e interessi
rappresenta la condizione necessaria al completamento dell’istituto
del ravvedimento operoso.
Per informazioni:
UFFICIO ICI - Comune di
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13.00 - mercoledì, 16.00 -
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| Risposte
a domande frequenti |
1
- CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (ICI)?
I contribuenti (soggetti passivi) interessati al
versamento dell’ICI sono:
-il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili o terreni
agricoli siti nel territorio dello Stato);
-il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile
( per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario,
ma il titolare del relativo diritto reale di godimento);
-il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile
ed il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;
-nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario.
2 – QUAL’E’ LA DEFINIZIONE
DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI ICI?
Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che
non risulti locata.
3 - COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?
La detrazione
va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata
utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a ciascun
soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote
di proprietà o di diritto reale di godimento.
4 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER I FABBRICATI?
Per i fabbricati
la base imponibile (cioè il valore) si ottiene moltiplicando la
rendita catastale ( del 1997 rivalutata del 5%) per l’apposito
coefficiente vale a dire:
100 per i fabbricati di categoria A, B e C esclusi gli immobili A10 e
C1;
50 per i fabbricati di categoria D e per l’A10;
34 per i fabbricati di categoria C1.
5 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER LE AREE EDIFICABILI?
Per le aree edificabili la base imponibile corrisponde al loro valore
venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno
di competenza.
6 - COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE ICI PER I TERRENI AGRICOLI?
Per i terreni agricoli la base imponibile corrisponde al reddito domenicale
risultante in catasto (dal 1997 rivalutato del 25%) e moltiplicato
per 75.
7 - COME SI CALCOLA L’ICI?
L’ammontare dell’imposta dovuta sarà quindi determinata
applicando alla base imponibile (valore), calcolata come suddetto, a
seconda del tipo di immobile, l’aliquota vigente, per l’anno
di competenza, nel Comune dove è situato l’immobile.
Per il pagamento, secondo l’art. 18, comma 1 della Legge Finanziaria
2001(legge 388/2000), a partire dal 2001, la rata di acconto (che si
paga entro il 30 giugno) passerà dal 45% annuo al 50% e si calcolerà “sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente”. Il saldo (che si paga entro il 20 dicembre) invece,
dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni
dell’anno in corso.
8
- COS’E’ IL
RAVVEDIMENTO OPEROSO?
Si tratta di una procedura che consente di sanare, entro un determinato
periodo di tempo e con una sanzione ridotta, omessi o insufficienti
versamenti ICI in acconto e/o saldo, e omessa/infedele dichiarazione.
La sanzione si riduce:
-ad un 1/8 se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine
ultimo previsto per il pagamento;
-ad un 1/5 se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni.
Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi moratori pari
al 2,5% con maturazione giorno per giorno, fino al 31/12/2000, al 3,5%
fino al 31/12/2001 e al 3% per i periodi successivi.
9 - COME SI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA
ICI VERSATA IN ECCESSO?
E’ sufficiente presentare all’ufficio domanda di rimborso
ICI delle somme versate e non dovute, entro 3 anni dalla data del pagamento,
corredata delle copie delle ricevute di versamento e copia della denuncia
originaria anno 1993 e successive. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi di mora nella misura indicata dalla normativa
vigente.
inizio |
| Competenza
di: |
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| Area |
| Ufficio |
Contabilità Generale
Vice Ragioniere |
| Responsabile |
Brunacci Patrizia |
| Telefono |
| Fax |
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| orario ricevimento |
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