TIA - Tariffa Igiene Ambientale - Rifiuti

La Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) è il costo che i cittadini devono sostenere per il servizio di smaltimento e gestione dei rifiuti urbani ed è composta da: spazzamento, raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti, trattamento e lo smaltimento finale. Il servizio nel Comune di San Vincenzo è gestito da ASIU, un’azienda pubblica alla quale i cittadini pagano il servizio, pagando la fattura che ASIU manda direttamente a casa una volta all’anno.

Informazioni: ASIU Spa presso Centro Commerciale Coop di via Biserno

giovedì 9-12 e 15-17
I principi della tariffa

 

Paga di più, chi produce più rifiuti: è questo il principio fondamentale della Tariffa di Igiene Ambientale, istituita nel 1997 dal decreto nazionale Ronchi, che tutti i comuni entro il 2006 devono applicare.

Maggiore equità. Con la vecchia Tassa sui rifiuti si pagava in base alla superficie delle abitazioni, degli uffici, dei negozi e ciò poteva anche portare a situazione non eque. Ad esempio una famiglia di due persone residente in 50 mq pagava quanto una famiglia di quattro residente sempre in 50 mq, poiché nel calcolo della quota da pagare era considerata solo la superficie dell’appartamento e non il numero delle persone. La tariffa, invece, oltre ai metri quadrati prevede come elemento di cui tener conto il numero delle persone, cercando di rispondere all’esigenza di redistribuire i costi di raccolta e smaltimento, sulla base della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.

Riciclare
. La tariffa incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti, in quanto più alta è la quantità di rifiuti che si possono riciclare, minore sarà la quantità di rifiuti da smaltire. Un ambiente nel quale lo spazio destinato ai rifiuti si riduce drasticamente e si recupera invece tutto il materiale che è recuperabile, è l’obiettivo della tariffa.



inizio

 Il regolamento della tariffa

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, è disciplinata l'applicazione della tariffa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, quale prestazione patrimoniale imposta nel Comune di San Vincenzo, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 

La gestione dei rifiuti, attività di pubblico interesse, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e smaltimento dei rifiuti. E’ disciplinata dal D.Lgs. 22/97 e dal presente Regolamento.
Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

ART. 3

ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è istituita per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di qualunque natura giacenti su strade e aree pubblicheo soggette ad uso pubblico. L’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è deliberata dalla Giunta Comunale. Fino a successiva modifica vale l’assimilazione già effettuata nell’applicazione della Tassa smaltimento rifiuti.

La tariffa è istituita sulla base del comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 158/99 e successive modifiche.

La tariffa è determinata, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, con atto di Giunta comunale in relazione al piano finanziario del soggetto gestore, che deve essere comunicato all’Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ogni anno; in caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa in vigore.

La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dal soggetto gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

ART. 4

SOGGETTO GESTORE

La tariffa, ai sensi dell’art. 49, comma 9, del D.Lgs 22/1997, è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e relativo disciplinare.

Il gestore è individuato secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, (proprietario, usufruttuario, comodatario, locatario, etc.) occupi oppure conduca, anche semplicemente di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per locali o aree scoperte di uso comune, fermo restando l’obbligo diretto per coloro che utilizzano locali od aree in modo esclusivo.

Le parti comuni di condomini sono soggette a tariffa solo se utilizzate in modo esclusivo da un soggetto che deve provvedere alla dichiarazione.

ART. 6

PRESUPPOSTI DELLA TARIFFA

La tariffa è dovuta per l'occupazione, o la detenzione, anche semplicemente di fatto, di locali, purchè siano oggettivamente utilizzabili (ossia allacciati ai cosiddetti servizi di rete), se trattasi di locali per uso domestico, o attrezzati per l’uso, se trattasi di locali o aree destinati ad attività non domestiche, nonchè delle aree scoperte a qualunque uso adibite. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, comprese le aree a verde.

Ai locali non arredati o non attrezzati per uso non domestico si applica, comunque, la quota fissa della tariffa. 

ART. 7

DEFINIZIONE DI LOCALI ED AREE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Si considerano locali soggetti al pagamento della tariffa tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, o semplicemente posata sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono assoggettati alla tariffa anche i manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare la suddetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, compreso il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta) e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali;

ART. 8

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

  • le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
  • le superfici destinate a sale di esposizione museale;
  • la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  • fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata do idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione; l’utente, in tale fattispecie, deve dare comunicazione al Gestore del Servizio agli effetti della cessazione dell’applicazione della tariffa.
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
  • Superfici o parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi o comunque non assimilati ai rifiuti urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti. Qualora non sia esattamente individuabile il perimetro della superficie aperta o chiusa che produce rifiuti non assoggettabili a tariffa, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività, ridotta delle seguenti percentuali, in relazione alla categoria di appartenenza:
    • Attività di autofficina-riduzione del 30%
    • Attività di lavanderia-riduzione del 10%
    • Altre attività -riduzione del 10%

La condizione di autosmaltimento deve essere opportunamente documentata.

ART. 9

CLASSIFICAZIONE DI LOCALI ED AREE

In riferimento al D.P.R. 158/99,le utenze si dividono in:

  • Utenze domestiche
  • Utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, secondo i coefficienti Kb della tabella 2 del D.P.R. 158/99, che sono determinati su base annua contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Ogni variazione del numero dei componenti il nucleo familiare va dichiarata al soggetto gestore, presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante il primo gennaio 2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, assumendo quanto risulta al 1° gennaio 2005. Le utenze attivate nel corso dell’anno sono riferite alla composizione del nucleo familiare al momento della dichiarazione.

La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti. In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Le abitazionilocateequelleadisposizionedinonresidentivengono associate a:

  • un nucleo di due persone se di superficie inferiore a 30 metri quadrati;
  • un nucleo di tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati;
  • un nucleo di quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati;
  • un nucleo di cinque persone per superficie tra 71 a90 metri quadrati;
  • un nucleo di sei persone per superficie oltre 91 metri quadrati.

Le utenze non domestiche sono accorpate in classi di attività omogenee, sulla base della presuntiva produzione di rifiuti individuata dal D.P.R. 158/99; tenendo conto della specificità della realtà del comune, per ogni classe di attività, vengono annualmente determinati, contestualmente all’adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione, i coefficienti Kc e Kd (previsti dal succitato D.P.R. 158/99) per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e di quella variabile alle utenze non domestiche.

Ai fini della classificazione in categorie omogenee, si fa riferimento alle autorizzazioni all’esercizio dell’attività, rilasciate dagli organi competenti, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali.

Si considera prevalente l' attività che occupa lo spazio maggiore. Ove non sia possibile individuare lo spazio di ciascuna attività si applica la tariffa più alta.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 10

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta:

  • in misura pari al 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 600 mt. e non supera 1 km;
  • in misura pari al 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 1 km e non supera 2 km;
  • in misura pari al 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 2 km.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART.11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La Giunta comunale determina annualmente, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, l'ammontare della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti in base a quanto disposto dal D.P.R. 158/99 e successive modifiche.

In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un’autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

La riscossione sarà effettuata mediante rate il cui numero e cadenza sono determinati dalla Giunta Comunale. Qualora si realizzi eccedenza di gettito, la stessa sarà computata sull’esercizio successivo.

La tariffa per occupazioni di tipo sporadico viene riscossa unitamente al canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche ed è pari all’ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

ART.12

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Per le utenze domestiche “non stabilmente attive”, previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, ossia le abitazioni di soggetti non residenti, tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, si applica una percentuale di riduzione pari al 15% sulla parte variabile.

Ai locali ed aree scoperte non adibiti ad uso domestico, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, si applica la tariffa di categoria, ridotta del 15% nella parte variabile. Si intende per uso stagionale la chiusura per almeno cinque mesi continuativi ogni anno.

Le riduzioni per l’uso stagionale delle attività commerciali saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART.13

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all’esenzione totale, senza che i relativi sgravi vadano a gravare sulle rimanenti utenze. I soggetti che, previa richiesta da inoltrare all’ufficio Servizi Sociali, hanno titolo per la concessione dei contributi, sono individuati annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale.

ART. 14

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA O DELLA RETTIFICA

I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell’art. 49 del D.Lgs 22/97, devono presentare al soggetto gestore del servizio, entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, ladenuncia contenente tutti gli elementi identificativi dell’utenza e i dati necessari per la determinazione della tariffa, compresa la data di decorrenza dell’occupazione o conduzione. Qualora quest’ultima non sia indicata, si rileva dalle variazioni anagrafiche o altra prova certa.

L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa.

La dichiarazione è redatta su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Gestore anche con modalità informatiche.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa e comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Pertanto, sono oggetto di denuncia di variazione, i cambiamenti della classe impositiva a seguito di destinazione ad altra attività, oppure a seguito di ampliamento dei locali o delle aree oppure di estensione dell'attività a locali ed aree adiacenti, per le utenze non domestiche.

E' oggetto di denuncia di nuova iscrizione l'uso di nuovi locali od aree oppure l'uso di locali od aree non adiacenti rispetto a quelli già utilizzati.

Le utenze domestiche devono essere oggetto di variazione in caso di cambiamenti di abitazione nel territorio comunale.

Ogni tipologia di variazione avrà efficacia dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

  • l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
  • il codice fiscale,
  • il numero degli occupanti l’alloggio, se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  • l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o conduzione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

  • l’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la rappresenta (rappresentante legale o altro),
  • l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica, ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede principale),
  • l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni, nonché della data di inizio dell’occupazione o conduzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata mediante consegna diretta al gestore del servizio oppure inviata a mezzo fax, posta.

All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore, appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione

Gli amministratori dei condomini sono solidalmente responsabili con i condomini amministrati, in riferimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra.

E’ fatto obbligo all’Ufficio Anagrafe di comunicare, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore.

E’ fatto obbligo all’Ufficio Commercio di comunicare ogni rilascio di licenza all’esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione al soggetto gestore.

ART.15

VARIAZIONI E CESSAZIONI D’UFFICIO

Qualora il soggetto gestore, sulla base dei dati anagrafici trasmessi dal competente ufficio comunale, rilevi automaticamente la diversa consistenza del nucleo familiare del denunciante può procedere alla variazione del calcolo della tariffa senza alcuna comunicazione all’utente. Per contro, le rilevazioni comportanti la modifica dei metri quadrati occupati o l’accertamento di un’occupazione non dichiarata saranno opportunamente notificate all’utente.

Il rimborso o lo sgravio, derivanti da tardiva dichiarazione di cessazione o variazione, da parte dell’utente, possono estendersi ai cinque anni precedenti qualora sia accertabile con documentazione probatoria prodotta dall‘utente.

Sono cancellati d’ufficio coloro che occupano o conducono locali e aree per le quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia stata accertata d’ufficio la cessazione. La dichiarazione di fallimento costituisce titolo per la cancellazione d’ufficio.

ART. 16

AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per la raccolta differenziata, prevista al comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati conseguiti da collettività omogenee (ad es. quartieri), pertanto commisurata alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell’anno precedente.

La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 22/97, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa di categoria di competenza dell‘utenza, per un ammontare proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della Giunta comunale sulla base di criteri razionali che tengano conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni da accordare alle utenze non domestiche sono riconosciute entro l’anno solare successivo a quello di riferimento, previa presentazione di idonea documentazione. Tale documentazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’ anno successivo a quello di riferimento.

ART. 18

CONTROLLI E SANZIONI

Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal regolamento stesso. Può rivolgere agli utenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, entro 60 giorni dalla richiesta, nonché a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione della tariffa; può utilizzare dati legittimamente acquisiti da banche dati pubbliche o richiedere ad uffici pubblici dati rilevanti sui singoli utenti.

La verifica delle superfici può essere effettuata con sopralluogo, solo previa accettazione dell’utenza; in caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla rilevazione diretta, l’accertamento può avvenire in base a presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del codice civile.

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore del Servizio determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui può farsi risalire l’inizio dell’occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Gestore si avvale degli strumenti e delle forme di cui sopra.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore ha diritto ad esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 del tasso legale.

Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 51,65 a € 258,23con l’osservanza delle disposizioni di legge.

ART.19

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Le situazioni contributive denunciate ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti della determinazione della tariffa.

Per il primo anno di applicazione, le dichiarazioni di nuove utenze e le variazioni rispetto alla precedente situazione, verificatesi a far data dal 1 gennaio 2005, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2005.

In fase di prima applicazione, per l’anno 2005, è rilevante il numero di componenti del nucleo familiare al 1 gennaio 2005/1 luglio 2005 dell’utente che, a suo tempo,aveva provveduto alla denuncia della tassa rifiuti urbani.

In fase di prima applicazione e per il tempo che sarà necessario a sperimentare sistemi efficaci di valutazione, le riduzioni di cui all’art. 16 potranno essere riconosciute sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata durante l’anno precedente. Di tale riduzione si terrà conto in sede di determinazione della tariffa annuale.

ALLEGATO 1 -Classificazione delle utenze

1

Abitazioni

1/R

Abitazioni single (-30%)

1/A

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2/A

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

4R

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi- 15%

5

Stabilimenti balneari stagionali -15%

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

7R

Alberghi con ristoranti stagionali

8

Alberghi senza ristorante

8R

Alberghi senza ristorante stagionali

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche e istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico, fabbro, elettr.

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

22R

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub stagionali

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffe, pasticceria

24R

Bar, caffe, pasticceria stagionali

25

Supermercato,pane ,macelleria,salumi,generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

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Come si calcola

La tariffa si calcola facilmente seguendo le tabelle sotto riportate. Essa è diversa però per le abitazioni e per le attività economiche e associate.

Per le abitazioni (dette anche utenze domestiche) di persone residenti stabilmente nel Comune.

La tariffa si ottiene moltiplicando la quota fissa (colonna A), determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, per i metri quadri dell’appartamento e sommata alla quota variabile (colonna B), anche questa determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, seguendo la tabella qui riportata.

 

Componenti nucleo familiare

Colonna A

Parte fissa €/mq.

Colonna B

Parte variabile

1

0,49

41,83

2

0,53

97,61

3

0,58

125,50

4

0,62

153,39

5

0,66

202,19

6 o più

0,70

237,05

 

Esempio di calcolo: famiglia composta da tre persone e appartamento di 75 mq.

Calcolo colonna A: mq. 75 x€/mq.0,58 = € 43,50

Calcolo colonna B: 3 persone = € 125,50

Totale tariffa igiene ambientale (A+B) = € 169,00

IVA 10% (€ 169,00 x 10%) = € 16,90

Addizionale provinciale 4,5% (€ 169,00 x 4,5%) = € 7,61

TOTALE FATTURA(43,50 + 125,50 + 16,90 + 7,61) = € 193,51

 

Per le abitazioni di persone non-residenti stabilmente nel Comune.

Per le utenze domestiche “non stabilmente attive” ovvero le abitazioni di soggetti non residenti, le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all’estero, viene applica una riduzione del 15% sulla parte variabile (colonnadella tabella C).

Per la parte fissa, l’importo da considerare è direttamente determinato dalla superficie dell’appartamento.

 

Tabella 2

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Metri quadrati appartamento

Parte fissa €/metro quadrato

Importo parte variabile €

Sino a 30

pari a €/mq. 0,53

97,61 ( - 15%)

Da 31 a 50

pari a €/mq. 0,58

125,50 (- 15%)

Da 51 a 70

pari a €/mq. 0,62

153,39 (-15%)

Da 71 a 90

pari a €/mq. 0,66

202,19 (-15%)

Sopra 91

pari a €/mq. 0,70

237,05 (-15%)

 

Esempio di calcolo per un appartamento di 50 mq:

(A) parte fissa: 0,58 moltiplicato per 50 mq. =(€/mq. 0,5 x 50 mq.) = € 29

(B) parte variabile: € 125,50 – 15%= € 106, 67

Totale tariffa igiene ambientale (A+B): € 29 + € 106,67 = € 135,67

(C) IVA 10%( 135,67 x 10%) = € 13,56

(D) Addizionale provinciale 4,5% (135,67 x 4,5%) = € 6,1

TOTALE FATTURA (A+B+C+D) : (29+ 106,67 + 13,56 + 6,1) = € 155,33

Per le attività economiche o associate (dette anche utenze non domestiche)

La tariffa si ottiene moltiplicando la somma della quota fissa e di quella variabile per i metri quadrati delle superfici occupate. Ogni categoria ha una quota fissa e variabile diversa, legata alla tipologia di attività e di rifiuto prodotto.

Esempio di calcolo 1: negozio di abbigliamento di mq. 80

Quota fissaQuota variabile

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature etc.1,142,677

(mq. 80 x €/mq.1,14) +(mq. 80 x €/mq.2,677) = € 305,36

IVA 10% (€ 305,36 x 10%) = € 30,53

Addizionale provinciale 4,5% (€ 305,36 x 4,5%) = € 13,74

TOTALE FATTURA(305,36 + 30,53 + 13,74) = € 349,63

Esempio di calcolo 2:bar di mq. 50

Quota fissaQuota variabile

Categoria 24 – Bar, Caffè, Pasticcerie3,027,145

(mq. 50 x €/mq.3,02) +(mq. 50 x €/mq.7,145) = € 508,25

IVA 10% (€ 508,25 x 10%) = € 50,82

Addizionale provinciale 4,5% (€ 508,25 x 4,5%) = € 22,87

TOTALE FATTURA(508,25 + 50,82 + 22,87) = € 581,94


Esempio di calcolo 3:
ufficio di mq. 60

Quota fissaQuota variabile

Categoria 11 – Uffici, Agenzie, Studi professionali1,202,820

(mq. 60 x €/mq.1,20) +(mq. 60 x €/mq.2,820) = € 241,20

IVA 10% (€ 241,20 x 10%) = € 24,12

Addizionale provinciale 4,5% (€ 241,20 x 4,5%) = € 10,85

TOTALE FATTURA(241,20 + 24,12 + 10,85) = € 276,17

Le riduzioni

Per tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti, sono state previste delle riduzioni della tariffa. Fra le abitazioni, hanno diritto a una riduzione del 15% sulla parte variabile quelle “non stabilmente attive”, cioè le abitazioni di soggetti non residenti, le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all’estero. Sempre per le abitazioni è applicata una riduzione dal 60 al 70% della tariffa se la distanza dal cassonetto supera i 600 metri. Inoltre, l’amministrazione comunale ha previsto, a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico, un contributo che può coprire del tutto o in parte la tariffa. Il contributo sarà erogato direttamente dal Comune, con un apposito bando pubblicato dall’Ufficio Servizi Sociali. Per le attività economiche a carattere stagionale, invece è prevista una riduzione del 15% della quota variabile.

 

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Chi deve pagare

La tariffa è dovuta da chiunque occupi locali o aree scoperte ad uso privato, oppure abbia locali a disposizione allacciati anche a un solo servizio pubblico (gas, acqua o energia elettrica), esistenti nel territorio comunale.

E’ costituita da due parti: una fissa (che deve coprire i costi fissi del servizio) e una variabile (che deve coprire i costi relativi alla quantità di rifiuti prodotti da ciascun cittadino).

La tariffa cambia a seconda delle utenze, che sono di due tipi: l’utenza domestica, cioè le abitazioni, e l’utenza non domestica, cioè tutte le attività economiche o associate in genere.

 Gli adempimenti

I cittadini devono:

  • denunciare ad ASIU, l’occupazione dei locali, le variazioni di superficie o di destinazione d’uso, e le cessazioni di utenza entro trenta giorni da quando il fatto è accaduto;
  • denunciare ad ASIU eventuali soggetti conviventi ma non residenti.

Il Comune deve:

  • comunicare ad ASIU le variazioni della composizione del nucleo familiare, per nascite o decessi.

 

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 Modelli

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Competenza di:  
Area 2 Servizi Amministrativi e Finanziari
Ufficio Contabilità Generale
Vice Ragioniere
Responsabile Brunacci Patrizia
Telefono 0565 - 707227
Fax 0565 - 707299
Nome p.brunacci
orario ricevimento lunedi - mercoledi - venerdi 10-13
  lunedi - mercoledi 16 -18
indirizzo mail



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