Orario al pubblico |
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Attività
Produttive:
LUN, MER
e VEN dalle 10 alle 13, LUN e MER dalle 16 alle 18 |
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| Ufficio
Relazioni con il Pubblico:
da LUN a VEN dalle 10 alle 13, LUN e MER dalle 16 alle 18,
SAB alle 9.30 alle 12.30 |
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Informazioni utili
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| Saldi fine stagione |
Le vendite di fine stagione,
o saldi, riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti in un breve periodo di
tempo.
Le vendite a saldo devono essere presentate come tali e possono
essere effettuate indicando il prezzo normale, la percentuale
di sconto e il nuovo prezzo
scontato o ribassato, solo nei periodi:
saldi invernali: dal
7 gennaio al 7 marzo
saldi estivi: dal primo sabato successivo al 9 luglio al 10 settembre
Le merci a saldo devono essere separate da quelle in vendita
alle condizioni ordinarie, e il materiale pubblicitario deve contenere l’indicazione
della durata della
vendita.
Non sono previste comunicazioni al Comune. |
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| Vendite
di liquidazione |
Le vendite di liquidazione possono
essere effettuate per :
- cessazione dell’attività
- cessione d’azienda
- trasferimento dell’azienda
in altro locale
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Vanno comunicate al Comune almeno
quindici giorni prima della data di inizio della vendita e possono
essere
fatte
in qualsiasi periodo dell’anno ma per periodi di tempo così determinati:
-
fino ad un massimo di otto settimane in caso di cessioned’azienda
o cessazione dell’attività,
- fino ad un massimo di quattro settimane nel caso di trasferimento di sede o rinnovo locali.
La comunicazione al Comune deve essere corredata da
una dichiarazione recante i seguenti elementi completi
di
data ed estremi:
- in caso di cessazione: di aver effettuato comunicazione
di cessazione dell’attività,
- in caso di cessione d’azienda: di aver sottoscritto
atto pubblico di cessione o scrittura privata regolarmente
registrata,
- in caso di trasferimento di sede: di aver effettuato la comunicazione
relativa al trasferimento,
-in caso di trasformazione o rinnovo locali: di aver
effettuato denuncia di inizio attività o aver
ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per
la realizzazione di opere edili
ovvero comunicare il rinnovo di almeno l’ottanta
per cento degli arredi.
Al termine della vendita di liquidazione per cessazione
dell’attività,
lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello
stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data
di cessazione indicata nella comunicazione presentata al Comune
e previo perfezionamento della procedura prevista per l’apertura
di un nuovo esercizio di vendita.
Al termine del periodo previsto per la vendita per
rinnovo o trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere
immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione
dei lavori stessi.
L’esercente comunica prima la cessazione o il trasferimento
di sede, utilizzando i relativi modelli (a seconda che siano
esercizi di vicinato o medie strutture di vendita) e dopo invia
la comunicazione dell’effettuazione della vendita
per il periodo previsto.
In caso di cessazione dell’attività, alla comunicazione
dovrà essere allegata anche la vecchia autorizzazione
e come data di cessazione verrà considerata la data
di consegna all’ufficio protocollo del Comune della suddetta
comunicazione; in questo caso l’esercente potrà effettuare
la vendita di liquidazione, per le otto settimane previste,
anche se il titolo autorizzatorio è depositato
in Comune.
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione
con il sistema del pubblico incanto.
Dalla data di inizio della vendita, è vietato introdurre
nei locali e pertinenze del punto vendita interessato ulteriori
merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale
in liquidazione;il divieto riguarda sia le merci
acquistate che quelle concesse in conto deposito.
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| Vendite
promozionali |
Nelle vendite promozionali vengono offerte
condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita;
Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle
vendute alle condizioni ordinarie in modo che siano chiaramente
distinguibili;
Le vendite promozionali di prodotti stagionali del settore
non alimentare, non possono essere effettuate
nei trenta giorni
precedenti i periodi delle vendite di fine stagione.
Non sono previste comunicazioni al comune. |
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| Orari dei negozi di vendita al dettaglio |
I titolari dei negozi di vendita
al dettaglio stabiliscono i propri orari di apertura e di
chiusura al pubblico nell'intervallo
compreso tra le ore sette
e le ore ventidue, non superando comunque
il limite delle
tredici ore giornaliere, potendo restare
aperti, anche in maniera continuativa, tutti i giorni
della settimana, domenica e festivi compresi.
Nel periodo di ora legale possono rimanere aperti
fino alle ore 24.00.
Nel caso di
più di due festività consecutive,
gli alimentaristi dovranno garantire l’apertura
per almeno una giornata.
L’orario scelto deve essere pubblicizzato
con un cartello ben visibile
dall’esterno e comunicato al Comune.
La chiusura
per ferie deve essere preventivamente
comunicata al Comune, al fine di evitare che
si creino disservizi per la popolazione.
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| Orari degli esercizi di somministrazione |
Tutti i giorni dalle ore 05.00 alle ore 03.00 del giorno successivo – in questo arco di tempo gli esercenti determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura fra un minimo di cinque ed un massimo di ventidue ore.
La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
L’orario effettivamente svolto dovrà essere reso noto ai clienti mediante cartelli ben visibili anche dall’esterno. |
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| Orari distributori
carburante |
Periodo invernale
(ora
solare):
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dalle ore 07.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 |
| Periodo estivo (ora legale): |
dalle ore 07.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 19.30 |
| Periodo estivo di massimo afflusso (15/06 – 31/08): |
in questo periodo gli orari di chiusura possono essere posticipati
alle ore 13.00 ed alle ore 20.00 |
Nell’ambito di questi
orari massimi, deve comunque essere garantita l’apertura dalle
08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
L’orario effettivamente praticto deve essere indicato
esponendo un cartello affisso in modo ben visibile e comunicato
al Comune. |
Turni di apertura
domenicale o festiva |
A – Api (C.so Italia)
B – Erg (via della Principessa)
C – Agip (via Aurelia Nord) e Fina (SS 1 Aurelia)
D – Esso (via Aurelia Nord) |
Turno di riposo
infrasettimanale |
Tamoil: sabato pomeriggio, domenica intera giornata |
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| Orari
degli acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing. |
Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00 – in questo arco di tempo gli esercenti determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura.
La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
La chiusura domenica e festiva è obbligatoria.
Dall’01/12 al 06/01 è consentito derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva ad eccezione delle festività di Natale, Santo Stefano e Capodanno.
Nel periodo di vigenza dell’ora legale è consentito derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva con possibilità di apertura fino alle ore 24.00 (ad eccezione della festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo nel caso ricadessero in tale periodo).
Dell’orario effettivamente svolto dovrà essere dato avviso ai clienti medianti cartelli ben visibili anche dall’esterno. |
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Disponibilità
di autorizzazioni contingentate
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Numero autorizzazioni |
Tipo |
Zona |
0 |
NCC Autovettura |
Territorio comunale |
0 |
Servizio da Piazza (taxi) |
Territorio comunale |
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Mercati
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Mercato settimanale annuale di P.zza Giovanni XXIII
Si svolge ogni sabato (anche se festivo) dalle ore 07.00 alle ore 13.30.
Sono presenti 83 banchi tra cui: 3 produttori agricoli, 13 banchi alimentari e 67 non alimentari.
Mercato settimanale stagionale della Conchiglia
Si svolge ogni domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.30 dalla prima domenica di giugno alla prima domenica di settembre, in P.zza Buozzi
Sono presenti 4 banchi di cui: 1 alimentare e 3 non alimentari.
Per saperne di più |
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| Aggiornamento: 14 gennaio 2008 |
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