Comune di San Vincenzo (LI)

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ICI- Imposta Comunale sugli Immobili
 
 
Pagamenti: termini - scadenze - modalità

TERMINI SCADENZA PAGAMENTI

ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO
Il versamento, pari al 50% dell'imposta dovuta, con riferimento alle aliquote e alle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 GIUGNO.

SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 GIUGNO, sulla base delle aliquote deliberate per ogni anno.

I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E VERIFICHE PRESSO:

UFFICIO ICI
Comune di San Vincenzo via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI)
Tel. 0565/707260-251 fax 0565 707299
Email di Elena Rostagno. Per scriverle digitare e.rostagno seguito da @comune.sanvincenzo.li.it
Orario di apertura: lunedì, mercoledì 10- 13 il mercoledì 15.45 - 17.45

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Comune di San Vincenzo ha optato per la riscossione diretta dell'I.C.I. , che può essere versata tramite bollettino sul Conto Corrente Postale n. 41008178 intestato a Comune di San Vincenzo - Servizio Tesoreria, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale presso l'agenzia di San Vincenzo della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci in Corso Italia, 34 - telefono 0565 704036.

N.B. I bollettini in bianco sono reperibili presso tutti gli uffici postali, l'ufficio tributi e l'ufficio relazioni con il pubblico del Comune.
 
ESENTI

Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 dispone che, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le sue pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato Decreto n. 504 del 1992; pertanto, tra le abitazioni assimilate a quella principale rientrano, ai sensi del Regolamento Comunale dell’ICI, le seguenti fattispecie:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale (occorre presentare relativa autocertificazione);
3. immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari;
4. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
6. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;
7. accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) classificati alle categorie c/6, c/2 e c/7, fino ad un massimo di 2 unità immobiliari.

 
Attenzione! Torna l’ICI per le case affittate ai residenti
I proprietari di abitazioni affitate con contratto registrato a persone residenti nel comune, dovranno tornare a pagare l’ICI alla prossima scadenza del 16 dicembre. Per le case affittate con contratto a canone libero, l’aliquota è del 4 per mille. Se invece il canone è concordato (rispetta cioè i limiti fissati territorialmente dalle associazioni di categoria) l’aliquota è quella del 2 per mille. Così è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 novembre, dopo che sull’argomento sono intervenuti il Ministero dell’Economia, la Commissione Bilancio del Parlamento e la Corte dei Conti, con l’obiettivo di togliere dall’incertezza i comuni che hanno un regolamento come il nostro. A seguito dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa, infatti, il Comune di San Vincenzo aveva esentato dall’imposta anche le case affittate ai residenti, in quanto equiparate, con norma regolamentare, all’abitazione principale. Come detto però, il Ministero dell’Economia, supportato anche da diverse sentenze della Corte dei Conti, ha escluso categoricamente tale possibilità, determinando così la decisione del nostro Consiglio comunale.
 
Modello F24

Dal 2007 è possibile effettuare i versamenti ICI anche tramite il Modello F24, nell’apposita “Sezione ICI ed altri tributi locali”, indicando come “codice catastale comune” il codice I390, e utilizzando in compensazione i crediti derivanti da altre imposte!
I codici tributo sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.


Codici Modello F24
TRIBUTO MODALITA'
DI UTILIZZO (1)
TIPO TRIBUTO RIFERIMENTO TRIBUTO RATEAZIONE/ REGIONE/ PROV. (2) RIFERIMENTO TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO (3) CODICE UFFICIO (4) CODICE ATTO (5) DESCRIZIONE
3901 D ICI ed altri tributi locali (*) 0000 AAAA     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
3902 D ICI ed altri tributi locali (*) 0000 AAAA     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
3903 D ICI ed altri tributi locali (*) 0000 AAAA     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
3904 D ICI ed altri tributi locali (*) 0000 AAAA     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito.


Sanzioni

a) Omessa dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992
Dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65

b) Infedele dichiarazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992
Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta

c)
Omessa comunicazione di cui all’art. 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997
Da € 103,29 a € 516,46 per ciascuna unità immobiliare

d)
Omesso versamento
30% del tributo non versato

e)
Mancata restituzione o compilazione di questionari o inviti degli uffici, previsti per legge
€ 258,00

f)
Infedele, inesatta o incompleta risposta ai questionari o inviti degli uffici, previsti per legge
€ 155,00

g)
Se il trasgressore ha ripetuto, per almeno tre volte, una delle violazioni di cui alle lettere e), f)
€ 516,00

Le sanzioni indicate alle lettere a) e b) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

In caso di concorso di violazioni e violazioni continuate si fa riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

In caso di recidiva violazione della stessa indole, perpetrata nei tre anni precedenti, si fa riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997.

Sulle somme dovute a titolo di imposta sono dovuti gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuale.

 
Ricorsi

Si informa che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 504/1992, contro gli avvisi di accertamento e liquidazione di tributi, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, potrà essere esperito, nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto amministrativo ricevuto, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, P.zza Dante, 19 – Livorno, secondo le disposizioni di cui all’art. 18 e segg. Del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.


Dichiarazioni

Non sussiste più l'obbligo di presentazione della dichiarazione in seguito ad acquisto, vendita o successione di immobili accatastati, tali dati saranno acquisiti direttamente dall'ufficio.
In tutti gli altri casi, per le varizioni ICI che intervengono o sono intervenute nel 2010 è obbligatorio utilizzare la dichiarazione ICI, redatta su modulo ministeriale da presentare entro la scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. modulo

 

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell’istanza di restituzione.
E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.
Non si darà luogo a rimborso per gli importi inferiori a € 12,00 (L. 289/2002, art. 35).


Modelli

Modello dichiarazione di variazione ICI (formato .pdf)
Modello dichiarazione requisiti per aliquota ICI al 6 ‰
Modello dichiarazione requisiti per alloggio locato a soggetto residente
Modello dichiarazione requisiti per alloggio concesso in uso gratuito a parenti entro il secondo grado
Modello ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso

Il contribuente, per tutte le annualità ancora soggette ad accertamento e per i quali l'ufficio comunale non abbia effettuato ancora alcuna notifica, può richiederne la definizione e/o regolarizzazione, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dalla legislazione in materia di ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009).
Il contribuente può presentare la domanda di regolarizzazione all'ufficio nei casi di omessa/infedele denuncia, e/o omessi o insufficienti versamenti, ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione come di seguito indicato:
- ad un 1/10 se il versamento viene effettuata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento;
- ad un 1/8 se il versamento viene effettuata oltre i 30 giorni.
Oltre alla sanzione sono comunque dovuti gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuale.
Il versamento comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi rappresenta la condizione necessaria al completamento dell'istituto del ravvedimento operoso.

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