Elezioni - Capacità elettorale
La capacità elettorale è riconosciuta ai cittadini, uomini e donne, che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana
Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica);
2. Maggiore età
E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39;
3. Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali
Vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).
4. Residenza anagrafica presso il Comune di iscrizione elettorale
Questo requisito non è richiesto per i cittadini italiani residenti all'estero, per i quali la legislazione vigente prevede norme particolari.
Inoltre, è riconosciuta la capacità elettorale ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residente nel Comune per l'elezione degli organi del Comune e della Circoscrizione. A tali fini è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nell'apposita "lista aggiunta", non oltre il 5° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Liste elettorali generali e sezionali
Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune).
L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età,
- emigrazione o immigrazione da altro Comune,
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Le liste elettorali vengono aggiornate annualmente per mezzo di due revisioni semestrali e di due revisioni dinamiche ordinarie.
Con le revisioni semestrali si procede all'iscrizione dei cittadini che compiranno il 18mo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione ed alla cancellazione dei cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Invece, con le revisioni dinamiche ordinarie si procede agli aggiornamenti delle liste previsti dall'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:
- cancellazioni per decesso,
- trasferimento di residenza in altro Comune,
- perdita della cittadinanza italiana,
- perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.
Infine, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le liste elettorali vengono aggiornate mediante revisioni dinamiche di tipo straordinario.
Presentazione della domanda per fare il Presidente di seggio o lo Scrutatore
Presidenti di seggio
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito Albo, depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
Nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di iscrizione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- età non superiore al 70° anno di età
- titolo di studio: di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore)
e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:
- dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
- appartenenti a Forze Armate in servizio,
- medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
- segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
- candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Scrutatori
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'Albo Unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
Nell'Albo di Scrutatore vengono inseriti tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: avere assolto gli obblighi scolastici
e che non rientrano in alcuna delle seguenti condizioni:
- dipendenti del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti,
- appartenenti a Forze Armate in servizio,
- medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,
- segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali,
- candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale procede mediante sorteggio alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli Uffici elettorali presso ciascuna sezione.
Inoltre, procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento debitamente certificato.
Anche per la formazione della graduatoria dei supplenti la Commissione procede mediante sorteggio.
I sorteggi vengono effettuati con procedura informatica di estrazione casuale, nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo giorno antecedente la data della votazione.
Domande
- Presidente di seggio
Le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.
- Scrutatore
Le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.
(non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo).
Presso il Servizio Elettorale
Via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565 707202
Orario ufficio
da lunedì a venerdì 10-13, lunedì e mercoledi 16-17.45
Oppure
via fax al numero: 0565 707299

Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello
In rapporto alla Giustizia, i Comuni svolgono tra l'altro funzioni per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
A questo riguardo, le attribuzioni dei Comuni in materia sono regolate dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni e integrazioni.
In base a questa normativa, i Comuni devono formare gli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, nei quali devono essere iscritti, d'ufficio o su domanda, coloro che possiedono i seguenti requisiti:
Elenco giudici popolari di Corte di Assise
- Residenza anagrafica nel Comune
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65
- titolo di studio di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo
Elenco giudici popolari di Corte di Assise di Appello
- Requisiti di cui al punto precedente con eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Sono esclusi
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
Domande
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio (di ogni anno dispari) presso il Servizio Elettorale del Comune, via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565 707202
Orario ufficio
da lunedì a venerdì 10-13, lunedì e mercoledi 16-17.45
Ricorsi
La normativa vigente concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla Commissione Elettorale Circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali.
Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla Commissione Elettorale Circondariale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Certificazione ed istanze di competenza del Servizio Elettorale
Certificazione
- Iscrizione nelle liste elettorali
- Godimento dei diritti politici, anche di tipo storico [ovvero: "godeva di tali requisiti anche alla data del…"]
- Dichiarazione di svolgimento delle mansioni di componente di seggio elettorale (a partire dal 15° giorno successivo alla data della votazione)
- Duplicato del mandato di pagamento per la corresponsione delle competenze ai componenti di seggio elettorale.
Istanze
per svolgere mansioni di
- Presidente di seggio elettorale (scadenza ottobre di ogni anno)
- Scrutatore di seggio elettorale (scadenza novembre di ogni anno)
- Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello (scadenza luglio - anni dispari)
Dove
Servizio Elettorale
via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565 707202
Orario ufficio
da lunedì a venerdì 10-13, lunedì e mercoledi 16-17.45
Oppure
via fax al numero: 0565 707299
Elezioni - Certificati elettorali
Certificazione elettorale
- Iscrizione nelle liste elettorali per presentazione o accettazione di candidature
- Autentica di firma per accettazione della candidatura
- Tessera elettorale per l'esercizio del diritto di voto (non recapitata a domicilio)
- Duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile
- Rettifica di dati errati sulla tessera elettorale
Dove
Servizio Elettorale
via B. Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI) - Tel. 0565 707202
Orario ufficio
da lunedì a venerdì 10-13, lunedì e mercoledi 16-17.45
Oppure
via fax al numero: 0565 707299