La cremazione delle salme è ammessa per legge se esistono le seguenti condizioni:
-
disposizione testamentaria;
oppure
-
iscrizione ad un'apposita associazione (per es. la So.Crem.)
oppure
-
atto sostitutivo di notorietà sottoscritto dal
coniuge o dal parente più prossimo (individuato ai sensi art. 74 C.C. e segg.).
Al momento della morte deve essere richiesta apposita autorizzazione del Sindaco (di solito se ne occupano le Agenzie o le Ditte di Pompe Funebri), che viene rilasciata dall' Ufficio di Stato Civile.
L'impianto di cremazione è presso il Cimitero di Livorno.
Il richiedente deve comunicare ai Servizi Cimiteriali l'orario di svolgimento del funerale.
Compiuta la cremazione, le ceneri possono o devono essere:
a) per i residenti in vita o, ovunque residenti, deceduti nei Comuni dell'area metropolitana
- raccolte in un'apposita urna e sistemate in cellette, mensole, nicchie, ossari o in alternativa in altra sepoltura privata, anche già contenente altra salma o resti mortali, purchè la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività
- collocate gratuitamente nel cinerario comune (al quale il pubblico non può accedere) qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione (c/o il Cimitero della Certosa).
b) negli altri casi
- trasportate fuori Comune, fatta eccezione per i diritti acquisiti (es: la collocazione in tomba di famiglia).
c) per i soci della So.Crem possono essere lasciate in custodia all'Associazione con incarico di dispersione non appena sarà ammessa la pratica.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Autorizzazione alla cremazione.