Chi può svolgere detta attività
Imprese individuali o società titolari di esercizio commerciale per la vendita al dettaglio.
Come può essere iniziata
La persona interessata deve presentare apposita comunicazione preventiva al Ministero della Salute, alla Regione, alla locale Asl ed al Comune utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Attività Produttive allegato di seguito.
Come deve essere svolta
La vendita di farmaci da banco può essere svolta solo da un farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine dei Farmacisti nell’ambito di apposito reparto dell’esercizio commerciale.
Documentazione da presentare
Modulistica associata
Comunicazione di inizio attività esercizio di vicinato
Notizie utili
La “parafarmacia” è un reparto all’interno di un esercizio principale nel quale si vendono prodotti farmaceutici da banco e di automedicazione nonché altri farmaci o prodotti per i quali non è prescritta ricetta medica. La vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’Ordine dei Farmacisti. Possono essere praticati liberamente sconti sul prezzo indicato dal produttore sulla confezione purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Dove rivolgersi
Ufficio Attività Produttive
via B. Alliata, 4 - Comune di San Vincenzo
Orario
lunedì, mercoledì e venerdì 10-13
lunedì e mercoledì anche 16-18
Mirta Macchi
tel. e fax 0565 707221
