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Assegno di maternità

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Assegno di maternità
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Cos'è?
E’ un contributo economico da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
L’importo mensile spettante per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, è di € 271,56 , per complessivi € 1357,80 se spettanti nella misura intera.
Viene dato per 5 mesi dalla nascita del figlio alle madri che non hanno copertura previdenziale.
Viene corrisposto in un'unica soluzione.

Chi può richiederlo?

Chi è cittadina italiana residente e dal 2 luglio 2000 anche se comunitaria o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 (soggiornanti in Italia da almeno 5 anni e con carta di soggiorno a scadenza indeterminata).
Chi ha partorito uno o più figli e che non beneficiano del trattamento previdenziale relativo alla indennità di maternità. Nel caso di parti gemellari o plurigemellari è concesso un assegno per ogni figlio.
L'assegno è riconosciuto anche nei casi di affidamento preadottivo e di adozione.
Chi fa parte di un nucleo familiare (tre persone) con una situazione economica - calcolata con la strumentazione prevista dal riccometro - che nella stesura originaria doveva rientrare nel limite minimo di 50 milioni di lire annui e che in base alla rivalutazione connessa al collegamento con l’indice ISTAT dei prezzi di consumo per l’anno 2003 risulta essere elevata a € 28.308,42. Tale limite può tuttavia modificarsi in relazione alla reale configurazione del nucleo familiare e subisce quindi le dovute parametrazioni conseguenti all’applicazione dell’ISEE secondo le modalità previste nella tabella 2 del D.Lgs. 31.03.98 n.109. Per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni avvenuti nell'anno 2003, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 28.308,42.
NB: per nucleo familiare si intendono tutti coloro che sono inseriti nello stesso Stato di Famiglia.

Come può essere richiesto?
Compilare il Modulo per la Dichiarazione Sostitutiva sulla Situazione Economica presso i CAFF convenzionati e il MODULO DI DOMANDA
IL SERVIZIO PER IL CITTADINO E' COMPLETAMENTE GRATUITO.

Quali sono i dati necessari per la compilazione della domanda?

- Codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
- Ammontare dei redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- Valore di tutte le eventuali componenti del patrimonio mobiliare e dati dell'intermediario che gestisce le suddette componenti (nome e codice del gestore o intermediario - banca, posta, società di investimento mobiliare ecc,). Il patrimonio mobiliare da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- Consistenza del Patrimonio Immobiliare.
- Estremi e registrazione contratto di affitto.
ATTENZIONE: Sebbene trattasi di un'autodichiarazione, è necessario che Lei esibisca la documentazione necessaria per agevolare il lavoro degli operatori dei CAAF e sarà sicuro di rilasciare una dichiarazione veritiera.

Quando presentare la domanda?
La domanda per il contributo può essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
La data di presentazione di richiesta contributo non incide sull'entità dell'erogazione stessa che viene conteggiata a partire dalla nascita del figlio.

Come e quando otterrà l'assegno?
L'Assegno verrà corrisposto dall'INPS in un' unica soluzione.
Il contributo potrà anche essere accreditato sul suo conte corrente, è sufficiente che nella domanda lo richieda e che indichi le coordinate bancarie.
L'assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS.
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