COSA ÈE’ un assegno, pagato dall'INPS, che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
A CHI SPETTAL'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ
Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35 circ. 28 del 01.03.2010 - circ. 37/2010
N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata (circ. 94/2002, ultimo cpv).
Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari con 3 componenti = € 32.448,22 (circ. 28 del 01.03.2010- circ. 37/2010)
I TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (circ. 179/1999)L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDAEntro 6 mesi dalla nascita del figlio
DOVE PRESENTARE LA DOMANDAIn Comune, presso l'Ufficio politiche sociali, compilando il modulo allegato.
ORARI UFFICIO. Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-13, mercoledì e venerdì anche 16-18.
TELEFONO UFFICIO. 0565 707262-232
La domanda
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA- La dichiarazione sostitutiva unica oppure l’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
• i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza e così via);
• di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione;
• diversamente, dev’essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
• di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.