ART. 74 - AUTONOMIA E RISORSE FINANZIARIE
1. Il Comune di San Vincenzo ha un'autonomia finanziaria, basata su certezza di risorse proprie e trasferite necessarie per programmare correttamente l’attività di spesa, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Nell’utilizzo delle risorse finanziarie di cui dispone, il Comune si attiene ai criteri di efficacia, economicità ed efficienza.
3. Per il finanziamento dei servizi pubblici erogati dal Comune direttamente o mediante altri soggetti, gli utenti devono compartecipare alla copertura dei relativi costi effettivi secondo quanto determinato dagli atti che regolano l'espletamento del servizio stesso e comunque non in modo simbolico. Le tariffe dei servizi comunali possono essere determinate in modo differenziato in relazione alla capacità contributiva degli utenti, fermo restando l’obbligo di copertura dei costi effettivi e la determinazione di tariffe non simboliche.
4. Qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi e categorie, possono essere stabilite forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
5. Per la realizzazione di opere o interventi possono essere reperite le risorse necessarie mediante contribuzioni volontarie ( ).
6. L'organo competente a deliberare la realizzazione dell'opera o dell'intervento, determina la misura minima della contribuzione suddetta necessaria per la relativa realizzazione.
7. Le variazioni delle tariffe relative alla fornitura dei servizi sono portate a conoscenza degli utenti, evidenziando in maniera chiara ed intelligibile il rapporto fra costi effettivi dei servizi e tariffe applicate.
8. (abrogato)
ART. 75 - CONTROLLO DI GESTIONE
1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentirne una lettura per programmi e progetti per permettere il controllo sulla gestione e il controllo sull'efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa.
2. Sulla base del bilancio di previsione è adottato un piano esecutivo di gestione che contiene gli obiettivi di gestione, le dotazioni necessarie ed i responsabili del loro raggiungimento.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonchè scritture contabili che consentano il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, dell’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, dei benefici prodotti, nonchè la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al collegio dei revisori, al Segretario, al direttore generale ove esista, e ai funzionari responsabili dei servizi circa gli aspetti gestionali delle attività con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
ART. 76 - COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Sono altresì previsti sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra organi di gestione con il collegio dei revisori.
2. (abrogato)
ART. 77 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
1. I beni comunali sono gestiti secondo criteri di conservazione e valorizzazione e con le modalità indicate in appositi atti regolamentari.
ART. 78 - TESORERIA
1. Il Comune di San Vincenzo affida in gestione a terzi il servizio di Tesoreria in conformità alle leggi vigenti ed al regolamento di contabilità.
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