Comune di San Vincenzo (LI)

Norme finali

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ART. 79 - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI


1. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

 

ART. 80 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'


1. Gli aspetti inerenti la contabilità comunale nonche' i rapporti dei centri di entrata e di spesa con la contabilità generale del Comune sono disciplinati dal regolamento comunale di contabilità in conformità alle leggi vigenti ed al presente statuto.

 

ART. 81 - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI


1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al presente statuto ed ai sensi della legislazione sull’ordinamento degli enti locali.

 

ART. 82 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE


1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando il complesso normativo del Comune alle nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

 

ART. 83 - ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.

4. Il Segretario Generale appone in calce all’originale la dichiarazione dell’entrata in vigore.


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