COVID-19 - RACCOLTA ORDINANZE COMUNALI E REGIONALI - Info Numeri Utili ed Email per comunicazione obbligatoria ingresso in italia e comunicazione autoquarantena
Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.
50 del D.Lgs. 267/2000). Modifica ordinanza sindacale n. 10/2020
CON ORDINANZA N° 19
Il Sindaco Ordina
Ordina
1) L’annullamento dello svolgimento del mercato settimanale nella giornata di sabato 25 aprile 2020 in ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 37 del 16 aprile 2020;
2) Di comunicare la seguente ordinanza a tutti i soggetti interessati
Avverso la presente Ordinanza è ammessa di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
CON ORDINANZA N° 37 DEL 16 APRILE 2020
PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità,
le seguenti misure di contenimento:
1.Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro
spostamento dal cantiere all’ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi
dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
2. Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i
campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25,
28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016; l'accesso è consentito solo al personale impegnato
in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e
manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione
dell’area per impedire l’accesso ad estranei;
3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio
2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d),
e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio.
E’ confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
4. E’ fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della
sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non
presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 30 del 09 Aprile 2020 consente:
🔴 l’attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20)
🔴 l’attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on- line;
🔴 alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a
👉 domicilio
👉 la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro;
🔴 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.
Vista l'Ordinanza della Regione Toscana n. 9 dell'8 marzo 2020
IL SINDACO INFORMA
che, in base alla suddetta ordinanza regionale, ai soggetti che fanno ingresso in Toscana, o che vi abbiano
fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio edipedemiologico come identificate
dall'OMS è fatto obbligo di procedere all'isolamento fiduciario volontario dal giorno dell'ultima esposizione, comunicando tale circostanza,:
1. se residenti o domiciliati in Toscana al proprio medico curante o pediatra di libera scelta;
2. se non residenti o domiciliati in Toscana al seguente numero unico dell'azienda
Usl Toscana Nord Ovest 050/954444.
In caso di mancata risposta è possibile inviare una comunicazione scritta a: rientro@uslnordovest.toscana.it
Divieto di recarsi presso orti di proprietà ed orti comunali
Il Sindaco con l'ordinanza n° 17
Visto il decreto-legge 23...........
Preso atto che nel territorio comunale si trovano numerosi orti detenuti a titolo ricreativo per cui, al fine di evitare la circolazione di persone, appare opportuno vietare di recarsi presso tali orti;
Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle forze dell'ordine le quali denunciano numerosi e ingiustificati spostamenti di persone le quali dichiarano di recarsi presso il proprio appezzamento di terreno adibito ad orto;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000
Ordina
1) il divieto di recarsi presso gli orti , compresi gli orti urbani di proprietà comunale.
E' consentito solo ed esclusivamente la cura e alimentazione degli animali ivi presenti per una volta soltanto al giorno e per una sola persona;
2) Di rendere nota la presente ordinanza a mezzo dei canali di comunicazione istituzionale;
3) Di stabilire che le disposizioni della presente ordinanza hanno validità fino alla data del 13 Aprile 2020
MERCATO SETTIMANALE - ORDINANZA N° 16 DEL 2 APRILE 2020 - MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE COVID-19
Ordinanza n° 15
Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Divieto di accedere agli esercizi commerciali senza mascherina
Il Sindaco
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, ................
Ordina
1) Il divieto di entrare senza mascherina all’interno degli esercizi commerciali aperti ai sensi del DPCM 22 marzo 2020
2) Di comunicare la seguente ordinanza a tutte le associazioni di categoria;
3) Di stabilire che le disposizioni della presente ordinanza è in vigore fino a nuova disposizione.
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ORDINANZA n° 11 del 12/03/20 OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D. Lgs 267/2000). Chiusura uffici comunali al pubblico
Il Sindaco Visto il DPCM 08 Marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative D.L. n 6 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione di emergenza epidemiologica da COVID-19 Visto il DPCM 09 Marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative D.L. n 6 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione di emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative D.L. n 6 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione di emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del 2020 con cui si disciplinava l’apertura degli uffici comunali Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 6 del 2020 con cui si modificava l’ordinanza di cui al punto precedente Ravvisata l’opportunità di disciplinare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali allea luce delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 11 marzo 2020 Visto il D.Lgs. 267/2000 Ordina - La chiusura di tutti gli uffici comunali al pubblico con esclusione: a) Ufficio di Stato civile per necessità urgenti (a titolo esemplificativo registrazioni di atti di nascia e morte) b) Cimitero Comunale limitatamente ai servizi essenziali c) Farmacia Comunale Tutti gli uffici saranno comunque raggiungibili telefonicamente e tramite contatto e-mail. Le disposizioni della presente ordinanza hanno validità fino al 25 marzo 2020 Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti dei comunicazione dell’Ente e la trasmissione della presente a: Prefettura di Livorno Forze dell’Ordine Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.
ORDINANZA n° 10 del 12/03/2020 - Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D. Lgs 267/2000). Svolgimento mercato settimanale
Lo svolgimento del mercato settimanale è LIMITATO alle sole attività di generi alimentari.
Le vie di accesso saranno presidiate dal personale della polizia mniciaple e dalla protezione civile al fine di non creare assembramenti.
Ordinanza n.9 del 8 marzo 2020 “
Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
1. A chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, se
residente o domiciliati in Toscana, al proprio MMG o PLS, altrimenti al numero unico dell’Azienda USL di riferimento (Azienda USL Toscana Centro: 055/5454777; Azienda USL Toscana Nord Ovest 050/954444; Azienda USL Toscana SUD EST 800579579), attivo dalle ore
8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00;
2. tali informazioni saranno trasmesse ai Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, che adotteranno i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, come di seguito riportato;
a. il Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente, sulla base delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazione al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente:
b. ricevuta la segnalazione, contatta telefonicamente la persona interessata e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione, nonché di declinazione della durata dell’isolamento fiduciario, in ragione della data di ultima esposizione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
ORDINANZA n° 7 del 08/03/2020
Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D. Lgs 267/2000). Abrogazione Ord. 5/2020
Ordina
1. la sospensione fino alla data del 15 marzo 2020 di tutte le attività sportive di base e le attività motorie in genere, svolte, sia all’aperto sia all'interno di centri sportivi, palazzetti, palestre pubbliche e private del territorio comunale.
2. l’apertura degli uffici comunali nel modo di seguito riportato:
-
gli uffici comunali che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Polizia Municipale, URP, Farmacia Comunale) saranno regolarmente aperti alla cittadinanza ma con una limitazione di accesso di numero massimo di 3 persone alla volta;
-
Gli altri uffici comunali saranno aperti al pubblico solo previo appuntamento garantendo comunque quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020;
-
la sospensione dei servizi di apertura al pubblico della biblioteca, escluso il prestito librario con la limitazione di accesso di numero massimo di 1 persone alla volta;
-
regolare afflusso nel Cimitero comunale così da evitare assembramenti di persone..
Avverte
Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia a quanto disposto nel DPCM 8 marzo 2020
Ricorda
L’applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nel DPCM 01.03.2020 Allegato 4, Misure Igieniche:
a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idro alcoliche per il lavaggio delle mani
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratori e acute c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e) non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persona malata
Dispone
L’abrogazione della precedente ordinanza sindacale n. 5/2020 Di pubblicare la presente Ordinanza sull’albo pretorio, sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell’Ente Di trasmettere la presente ordinanza a:
Prefettura di Livorno Azienda Usl Toscana Nord Ovest Regione Toscana
Forze dell’Ordine